CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 24080/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3569/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE,[OSCURATO:PERSONA] I MILANO, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (in liquidazione e concordato preventivo), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.1635/ 02/ 2020 depositata il 16/07/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto del contenzioso tributario pendente in cassazione; vista la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata , che dà atto della presentazione dell’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 (rottamazione-quater), con cui si comunica che la parte contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi di predetta norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma, il 19/07