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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17971/2026

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la sentenza del 27/03/2025 del TRIBUNALE DI LAGONEGROVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte dicassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 14 giugno 2024 il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] haassolto gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato dicui all’art. 582 cod. pen. (Capo A) nonché gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e TulimieriRosa dal reato di cui all’art. 612 cod. pen. (Capo B).A seguito dell’appello proposto dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] la decisione del Giudice di pace, il Tribunale di Lagonegro in composizionemonocratica, con sentenza del 27 marzo 2025, in riforma della impugnatasentenza, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] civilmente responsabili deireati rispettivamente ascritti, condannandoli al risarcimento del danno in favoredella costituita parte civile e alla liquidazione delle spese processuali.2.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eTulimieri congiuntamente con atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia,deducendo i motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma primo, disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo comune è stata denunziata la violazione di legge inrelazione all’art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.In particolare, evidenziano i ricorrenti che il Tribunale ha ribaltato ilprecedente giudizio, sia pure ai soli effetti civili, senza procedere alla rinnovazionedella istruttoria con riguardo al contributo dichiarativo determinante ai fini delladecisione, in violazione del disposto di cui all’art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo è stata denunziata violazione di legge e vizio dimotivazione quanto all’assenza di una motivazione rafforzata.Nell’ipotesi di ribaltamento dell’esito decisorio in senso sfavorevoleall’imputato è onere del giudice dell’impugnazione procedere ad una rigorosamotivazione (cd. motivazione rafforzata) che sia in grado di disarticolare leargomentazioni che hanno condotto il primo giudice ad una pronunzia assolutoria.Nell’ipotesi di specie manca siffatta motivazione.2.3.

Con il terzo motivo è stata denunziata violazione di legge quanto algiudicato penale assolutorio.Il giudice dell’impugnazione, nel condannare agli effetti civili i ricorrenti, ha“riconosciuto la penale responsabilità” degli stessi, senza considerare chel’accertamento della responsabilità in ragione della impugnazione della parte civilepuò essere solo incidentale e operare ai fini civili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni diseguito esposte, con trasmissione degli atti al giudice civile competente affinchéprovveda alla prosecuzione del giudizio in grado di appello ai sensi dell’art. 573,comma 1-bis, cod. proc. pen.2.

In via preliminare, deve escludersi l’inammissibilità dei motivi di ricorso.Il primo motivo deduce un vizio riconducibile all’applicazione dei principiaffermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Cremonini, secondo cui il giudice diappello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sullabase di una diversa valutazione dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenutadecisiva è tenuto, anche d’ufficio, a disporre la rinnovazione dell’istruzionedibattimentale, anche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art.603 cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez.

U, n. 22065del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228).La deduzione di tale vizio rende l’impugnazione idonea a radicare il giudizio dilegittimità dinanzi a questa Corte.3.

Una volta radicato il processo, compete al Collegio verificare — anched’ufficio — la correttezza dello sviluppo processuale, ivi compreso il rispetto delledisposizioni che disciplinano il riparto di giurisdizione e di competenza funzionaletra giudice penale e giudice civile nella fase dell’impugnazione.In tale prospettiva, assume rilievo decisivo la circostanza, risultante dagli atti,che la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva all’entrata invigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.Ciò posto, occorre definire l’ambito applicativo dell’art. 573, comma 1-bis,cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il qualestabilisce che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudiced’appello e la Corte di cassazione, ove l’impugnazione non sia dichiaratainammissibile, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civilecompetente, che decide utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelleeventualmente acquisite nel giudizio civile.Le Sezioni Unite hanno chiarito che tale disposizione si applica alleimpugnazioni relative ai soli interessi civili nei procedimenti nei quali lacostituzione di parte civile sia intervenuta successivamente al 30 dicembre 2022,data di entrata in vigore della riforma (Sez.

U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv.285036).Nel solco di tale arresto, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormenteprecisato che la norma introduce un meccanismo di traslatio iudicii che si attivaogniqualvolta l’impugnazione investa esclusivamente le statuizioni civili,imponendo al giudice penale dell’impugnazione di arrestarsi alla sola verifica dellanon inammissibilità.Ne deriva, in termini sistematici, che:– il giudice penale dell’impugnazione è privo di potere decisorio sul meritodelle domande risarcitorie;– il rinvio al giudice civile integra un atto dovuto una volta superato il vagliodi ammissibilità;– la prosecuzione davanti al giudice civile si realizza in continuità funzionalecon la fase penale, mediante utilizzazione del compendio probatorio giàacquisito.La devoluzione della cognizione al giudice civile non comporta l’instaurazionedi un autonomo giudizio, ma attua una fisiologica continuità tra fase penale e fasecivile, coerente con la ratio della riforma, volta a ricondurre le pretese risarcitoriealla loro sede naturale (Sez. 5, n. 8207 del 28/01/2026, Cella, non mass.).Conseguentemente, in presenza di un’impugnazione ai soli effetti civili, ognidecisione di merito resa dal giudice penale integra violazione di legge, risolvendosinell’esercizio di una funzione non più attribuita dall’ordinamento.4.

Alla luce dei principi così delineati, deve rilevarsi che, nel caso di specie, ilTribunale di Lagonegro ha fatto non corretta applicazione della disciplinarichiamata.Il giudice di secondo grado, infatti, una volta ritenuta l’ammissibilitàdell’impugnazione — come dimostrato dal suo accoglimento — avrebbe dovutolimitarsi a disporre la trasmissione degli atti al giudice civile competente in gradodi appello, in applicazione dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., attesa ladata di costituzione della parte civile.Ha invece pronunciato nel merito sulle domande risarcitorie, pervenendo aduna condanna ai fini civili che esorbitava dalla propria sfera di attribuzioni.La decisione impugnata si pone, pertanto, in violazione della disciplinaprocessuale, avendo il giudice penale di appello esercitato un sindacato pieno sulmerito delle pretese civilistiche in difetto di potestas iudicandi.5.

Dalle considerazioni che precedono discende l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., in quanto adottatain carenza di potestas iudicandi sulla responsabilità civile.In applicazione del principio regolatore della fattispecie, questa Corte è tenutaa adottare il provvedimento che il giudice di appello avrebbe dovuto emettere,disponendo la trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore ingrado di appello, ai fini della prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 573, comma1-bis, cod. proc. pen.Deve, infatti, escludersi la possibilità di disporre la trasmissione degli atti allacompetente sezione civile della Corte di cassazione, giacché tale soluzionedeterminerebbe un’alterazione del modello legale dei gradi di giurisdizione,traducendosi nell’indebita pretermissione del giudizio di merito in sede civile enella conseguente compressione del diritto delle parti al doppio grado digiurisdizione.Invero, l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. deve essere interpretato incoerenza sistematica con i principi ordinatori del processo civile, che configuranouna struttura sequenziale per gradi di cognizione, nonché con la ratio della riforma,che — attraverso il meccanismo della traslatio iudicii — persegue l’obiettivo diriallocare la cognizione sulle pretese civilistiche dinanzi al giudice naturale, senzaincidere sulla fisiologica articolazione del sistema dei rimedi.In tale prospettiva, la nozione di “prosecuzione” del giudizio va intesa in sensotecnico-processuale quale inserimento della controversia nel segmento funzionaledel processo civile individuato secondo le ordinarie regole di competenza e digrado, con conseguente necessaria devoluzione al giudice civile di appello, qualegiudice naturalmente deputato alla cognizione nella fase considerata.In proposito va ricordato che questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che èaffetta da abnormità strutturale l'ordinanza ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc.pen. con cui il giudice di appello, nel rimettere le parti innanzi al giudice civile perla prosecuzione del giudizio, imponga loro di provvedere alla sua "riassunzione"davanti a quest'ultimo, posto che l'indicata disposizione ne prevede la meratraslazione dal settore penale a quello civile, senza soluzione di continuità onecessità di iniziative delle parti. (Sez. 2, n. 29552 del 09/07/2025, Autostrade,Rv. 288451 - 01)6.

Va dunque conclusivamente affermato che, in presenza dei presuppostiapplicativi di cui all’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., ove l’impugnazioneconcerna esclusivamente le statuizioni civili, il giudice penale dell’appello, unavolta esclusa l’inammissibilità dell’impugnazione, è privo di potestas iudicandi sulmerito delle domande risarcitorie ed è tenuto a disporre la traslatio iudicii al giudicecivile competente; la prosecuzione del giudizio deve aver luogo dinanzi al giudicecivile individuato secondo le ordinarie regole di competenza e di grado, conesclusione della devoluzione diretta alla Corte di cassazione, al fine di assicurareil rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti algiudice civile competente per valore in grado di appello.Così deciso il 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 27/03/2025 del TRIBUNALE DI LAGONEGROVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte dicassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14 giugno 2024 il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] haassolto gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato dicui all’art. 582 cod. pen. (Capo A) nonché gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e TulimieriRosa dal reato di cui all’art. 612 cod. pen. (Capo B).A seguito dell’appello proposto dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] la decisione del Giudice di pace, il Tribunale di Lagonegro in composizionemonocratica, con sentenza del 27 marzo 2025, in riforma della impugnatasentenza, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] civilmente responsabili deireati rispettivamente ascritti, condannandoli al risarcimento del danno in favoredella costituita parte civile e alla liquidazione delle spese processuali.2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eTulimieri congiuntamente con atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia,deducendo i motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma primo, disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo comune è stata denunziata la violazione di legge inrelazione all’art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.In particolare, evidenziano i ricorrenti che il Tribunale ha ribaltato ilprecedente giudizio, sia pure ai soli effetti civili, senza procedere alla rinnovazionedella istruttoria con riguardo al contributo dichiarativo determinante ai fini delladecisione, in violazione del disposto di cui all’art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo è stata denunziata violazione di legge e vizio dimotivazione quanto all’assenza di una motivazione rafforzata.Nell’ipotesi di ribaltamento dell’esito decisorio in senso sfavorevoleall’imputato è onere del giudice dell’impugnazione procedere ad una rigorosamotivazione (cd. motivazione rafforzata) che sia in grado di disarticolare leargomentazioni che hanno condotto il primo giudice ad una pronunzia assolutoria.Nell’ipotesi di specie manca siffatta motivazione.2.3. Con il terzo motivo è stata denunziata violazione di legge quanto algiudicato penale assolutorio.Il giudice dell’impugnazione, nel condannare agli effetti civili i ricorrenti, ha“riconosciuto la penale responsabilità” degli stessi, senza considerare chel’accertamento della responsabilità in ragione della impugnazione della parte civilepuò essere solo incidentale e operare ai fini civili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni diseguito esposte, con trasmissione degli atti al giudice civile competente affinchéprovveda alla prosecuzione del giudizio in grado di appello ai sensi dell’art. 573,comma 1-bis, cod. proc. pen.2. In via preliminare, deve escludersi l’inammissibilità dei motivi di ricorso.Il primo motivo deduce un vizio riconducibile all’applicazione dei principiaffermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Cremonini, secondo cui il giudice diappello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sullabase di una diversa valutazione dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenutadecisiva è tenuto, anche d’ufficio, a disporre la rinnovazione dell’istruzionedibattimentale, anche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art.603 cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228).La deduzione di tale vizio rende l’impugnazione idonea a radicare il giudizio dilegittimità dinanzi a questa Corte.3. Una volta radicato il processo, compete al Collegio verificare — anched’ufficio — la correttezza dello sviluppo processuale, ivi compreso il rispetto delledisposizioni che disciplinano il riparto di giurisdizione e di competenza funzionaletra giudice penale e giudice civile nella fase dell’impugnazione.In tale prospettiva, assume rilievo decisivo la circostanza, risultante dagli atti,che la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva all’entrata invigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.Ciò posto, occorre definire l’ambito applicativo dell’art. 573, comma 1-bis,cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il qualestabilisce che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudiced’appello e la Corte di cassazione, ove l’impugnazione non sia dichiaratainammissibile, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civilecompetente, che decide utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelleeventualmente acquisite nel giudizio civile.Le Sezioni Unite hanno chiarito che tale disposizione si applica alleimpugnazioni relative ai soli interessi civili nei procedimenti nei quali lacostituzione di parte civile sia intervenuta successivamente al 30 dicembre 2022,data di entrata in vigore della riforma (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv.285036).Nel solco di tale arresto, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormenteprecisato che la norma introduce un meccanismo di traslatio iudicii che si attivaogniqualvolta l’impugnazione investa esclusivamente le statuizioni civili,imponendo al giudice penale dell’impugnazione di arrestarsi alla sola verifica dellanon inammissibilità.Ne deriva, in termini sistematici, che:– il giudice penale dell’impugnazione è privo di potere decisorio sul meritodelle domande risarcitorie;– il rinvio al giudice civile integra un atto dovuto una volta superato il vagliodi ammissibilità;– la prosecuzione davanti al giudice civile si realizza in continuità funzionalecon la fase penale, mediante utilizzazione del compendio probatorio giàacquisito.La devoluzione della cognizione al giudice civile non comporta l’instaurazionedi un autonomo giudizio, ma attua una fisiologica continuità tra fase penale e fasecivile, coerente con la ratio della riforma, volta a ricondurre le pretese risarcitoriealla loro sede naturale (Sez. 5, n. 8207 del 28/01/2026, Cella, non mass.).Conseguentemente, in presenza di un’impugnazione ai soli effetti civili, ognidecisione di merito resa dal giudice penale integra violazione di legge, risolvendosinell’esercizio di una funzione non più attribuita dall’ordinamento.4. Alla luce dei principi così delineati, deve rilevarsi che, nel caso di specie, ilTribunale di Lagonegro ha fatto non corretta applicazione della disciplinarichiamata.Il giudice di secondo grado, infatti, una volta ritenuta l’ammissibilitàdell’impugnazione — come dimostrato dal suo accoglimento — avrebbe dovutolimitarsi a disporre la trasmissione degli atti al giudice civile competente in gradodi appello, in applicazione dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., attesa ladata di costituzione della parte civile.Ha invece pronunciato nel merito sulle domande risarcitorie, pervenendo aduna condanna ai fini civili che esorbitava dalla propria sfera di attribuzioni.La decisione impugnata si pone, pertanto, in violazione della disciplinaprocessuale, avendo il giudice penale di appello esercitato un sindacato pieno sulmerito delle pretese civilistiche in difetto di potestas iudicandi.5. Dalle considerazioni che precedono discende l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., in quanto adottatain carenza di potestas iudicandi sulla responsabilità civile.In applicazione del principio regolatore della fattispecie, questa Corte è tenutaa adottare il provvedimento che il giudice di appello avrebbe dovuto emettere,disponendo la trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore ingrado di appello, ai fini della prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 573, comma1-bis, cod. proc. pen.Deve, infatti, escludersi la possibilità di disporre la trasmissione degli atti allacompetente sezione civile della Corte di cassazione, giacché tale soluzionedeterminerebbe un’alterazione del modello legale dei gradi di giurisdizione,traducendosi nell’indebita pretermissione del giudizio di merito in sede civile enella conseguente compressione del diritto delle parti al doppio grado digiurisdizione.Invero, l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. deve essere interpretato incoerenza sistematica con i principi ordinatori del processo civile, che configuranouna struttura sequenziale per gradi di cognizione, nonché con la ratio della riforma,che — attraverso il meccanismo della traslatio iudicii — persegue l’obiettivo diriallocare la cognizione sulle pretese civilistiche dinanzi al giudice naturale, senzaincidere sulla fisiologica articolazione del sistema dei rimedi.In tale prospettiva, la nozione di “prosecuzione” del giudizio va intesa in sensotecnico-processuale quale inserimento della controversia nel segmento funzionaledel processo civile individuato secondo le ordinarie regole di competenza e digrado, con conseguente necessaria devoluzione al giudice civile di appello, qualegiudice naturalmente deputato alla cognizione nella fase considerata.In proposito va ricordato che questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che èaffetta da abnormità strutturale l'ordinanza ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc.pen. con cui il giudice di appello, nel rimettere le parti innanzi al giudice civile perla prosecuzione del giudizio, imponga loro di provvedere alla sua "riassunzione"davanti a quest'ultimo, posto che l'indicata disposizione ne prevede la meratraslazione dal settore penale a quello civile, senza soluzione di continuità onecessità di iniziative delle parti. (Sez. 2, n. 29552 del 09/07/2025, Autostrade,Rv. 288451 - 01)6. Va dunque conclusivamente affermato che, in presenza dei presuppostiapplicativi di cui all’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., ove l’impugnazioneconcerna esclusivamente le statuizioni civili, il giudice penale dell’appello, unavolta esclusa l’inammissibilità dell’impugnazione, è privo di potestas iudicandi sulmerito delle domande risarcitorie ed è tenuto a disporre la traslatio iudicii al giudicecivile competente; la prosecuzione del giudizio deve aver luogo dinanzi al giudicecivile individuato secondo le ordinarie regole di competenza e di grado, conesclusione della devoluzione diretta alla Corte di cassazione, al fine di assicurareil rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti algiudice civile competente per valore in grado di appello.Così deciso il 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]
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