CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 14703/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n. 18319/2024 R.G., sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza n. 377/02/2024 depositata in data 30 agosto 2024, nel procedimento iscritto al n. 363/2024 R.G., proposto in riassunzione da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente nel giudizio tributario, non costituita in questa fase - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Procuratore speciale, dott. [OSCURATO:PERSONA], nominata per procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 180134, racc. n. 12348, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -resistente nel giudizio tributario, non costituita in questa fase - e contro [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore speciale (atto del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di Tivoli del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rep. n. 37521) della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.) S.p.A., e come tale legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dagli avv.ti Antonino SGROI (pec: [OSCURATO:EMAIL]), Carla D ’ALOISIO ( pec: [OSCURATO:EMAIL]), Emanuele [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed [OSCURATO:PERSONA] SCIPLINO (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente, già resistente nel giudizio tributario - udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 15 aprile 2025 e, in sede di riconvocazione, in quella del 26 maggio 2025, tenutasi da remoto; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] BASILE, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario; Rilevato che: -il giudizio verte in materia di conflitto negativo di giurisdizione sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza n. 377/02/2024, depositata in data 30 agosto 2024, nell’ambito del procedimento promosso in riassunzione dalla società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito di provvedimento declinatorio della giurisdizione emesso dal giudice del lavoro presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale la predetta società aveva impugnato nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Riscossione e dell’INPS la cartella di pagamento notificatale il 24/02/2011, recante l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali dovuti all’INPS, nella sua qualità di datrice di lavoro agricolo, in favore degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato con riferimento al primo trimestre dell’anno 2010. Considerato che: -successivamente alla camera di consiglio del 15 aprile è stato verificato con l’ausilio della cancelleria che l’INPS, parte del giudizio di merito promosso dalla società contribuente e, come tale, litisconsorte necessario nel giudizio di regolamento di giurisdizione (cfr. Sez. U, n. 5308/2024, n. 11983/2017, n. 7179/2014; n. 22990/2004), non è stato raggiunto dal formale avviso per l'adunanza del 15 aprile 2025 sicché si rende necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, come ritenuto a seguito di apposita riconvocazione del collegio giudicante; P.Q.M dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte di cas