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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 13055/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8272-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 340 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15/2015 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata il 3/03/2015 R.G.N. 379/2013, avverso la quale è stato proposto appello dichiarato inammissibile dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] con ordinanza depositata il 28/01/2016 R.G.N. 188/2015. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con ',ardua depositata il 28.1.2016, la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato inammissibile ex artt. 436-bis e 348-bis c.p.c. l'appello proposto dall'INPS avverso la pronuncia di primo grado che l'aveva condannato a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] l'indennità di mobilità anticipata non soltanto in relazione alle mensilità maturate nel 2012, ma altresì per quelle successive fino alla concorrenza di 36 mesi, nonostante questi si fosse medio tempore cancellato dalle liste di mobilità; che avverso la pronuncia di primo grado l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7, 12 e 16,

I. n. 223/1991, con riferimento agli artt. 7, d.l. n. 148/1993 (conv. con I. n. 236/1993), 1,

I. n. 220/2010, 1, d.m. n. 64781/2012, e 3,

I. n. 92/2012, per avere il giudice di merito ritenuto che il beneficio dell'indennità di mobilità anticipata in deroga potesse essere concesso per un numero di mensilità superiori a quelle intercorrenti tra la data della domanda e la fine dell'anno per il quale era stata prevista la copertura finanziaria della prestazione, non ostando alla possibilità di godere della successiva proroga annuale l'avvenuta cancellazione dell'istante dalle liste di mobilità; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che l'estensione dell'indennità di mobilità a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dall'art. 7, comma 7, d.l. n. 148/1993 (conv. con I. n. 236/1993), e sue successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui all'art. 7, comma 5,

I. n. 223/1991, in riferimento all'integrale importo spettante e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'esercizio dell'opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell'indennità in un'unica soluzione ed in via anticipata (così Cass. nn. 15654 del 2018, 9023 del 2019); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. ( ../ Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]7-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8272-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 340 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15/2015 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata il 3/03/2015 R.G.N. 379/2013, avverso la quale è stato proposto appello dichiarato inammissibile dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] con ordinanza depositata il 28/01/2016 R.G.N. 188/2015. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con ',ardua depositata il 28.1.2016, la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato inammissibile ex artt. 436-bis e 348-bis c.p.c. l'appello proposto dall'INPS avverso la pronuncia di primo grado che l'aveva condannato a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] l'indennità di mobilità anticipata non soltanto in relazione alle mensilità maturate nel 2012, ma altresì per quelle successive fino alla concorrenza di 36 mesi, nonostante questi si fosse medio tempore cancellato dalle liste di mobilità; che avverso la pronuncia di primo grado l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7, 12 e 16, I. n. 223/1991, con riferimento agli artt. 7, d.l. n. 148/1993 (conv. con I. n. 236/1993), 1, I. n. 220/2010, 1, d.m. n. 64781/2012, e 3, I. n. 92/2012, per avere il giudice di merito ritenuto che il beneficio dell'indennità di mobilità anticipata in deroga potesse essere concesso per un numero di mensilità superiori a quelle intercorrenti tra la data della domanda e la fine dell'anno per il quale era stata prevista la copertura finanziaria della prestazione, non ostando alla possibilità di godere della successiva proroga annuale l'avvenuta cancellazione dell'istante dalle liste di mobilità; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che l'estensione dell'indennità di mobilità a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dall'art. 7, comma 7, d.l. n. 148/1993 (conv. con I. n. 236/1993), e sue successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui all'art. 7, comma 5, I. n. 223/1991, in riferimento all'integrale importo spettante e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'esercizio dell'opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell'indennità in un'unica soluzione ed in via anticipata (così Cass. nn. 15654 del 2018, 9023 del 2019); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. ( ../ Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]7-
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