CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello de L'Aquila [OSCURATO:DATA_NASCITA], di conferma della sua condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, con la cui motivazione il ricorso non si è sostanzialmente confrontato. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle