CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 10026/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 18 settembre 2023, che ha confermato la pronunzia emessa dal Tribunale di Milano, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen. Letta la memoria difensiva pervenuta a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 21 gennaio 2024. -Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta l'autenticazione della sottoscrizione della denuncia, quale condizione di procedibilità - è manifestamente infondato perché non si confronta con la sentenza impugnata e con la documentazione allegata atteso che la querelante [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato la denunzia querela al suo delegato accompagnando alla denunzia copia del documento identificativo e successivamente nel verbale della PS di Milano la PG "ratificando" la denuncia querela, in sede di identificazione del delegato, conferma che la querela è stata presentata per conto di "[OSCURATO:PERSONA]". Successivamente il suo delegato è stato identificato dalla polizia giudiziaria. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]