CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17/11/2020 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città del 4/02/2020, emessa ad esito di giudizio abbreviato, ha confermato la condanna nei confronti del ricorrente in relazione ai reati di cui al capo A) (artt. 56, 628, comma 2 cod. pen.) e B) (art. 707 cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui rileva la violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 628 cod. pen. ed il conseguente vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato sub A dell'imputazione. Il ricorso è inammissibile in quanto l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, la doglianza con cui si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A dell'imputazione in termini di tentata rapina, in luogo di tentato furto, risulta I5asata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta e rende necessari accertamenti di fatto che risultano estranei al perimetro del sindacato di legittimità. Peraltro, dalla lettura della sentenza impugnata risulta l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di responsabilità dell'imputato per il delitto di tentata rapina impropria. Infatti, la Corte territoriale, aderendo alla ricostruzione operata dal giudice di primo grado, ha valorizzato gli elementi fattuali integrativi della fattispecie in contestazione, precisando come la violenza posta in essere dal ricorrente risultava causalmente orientata e finalisticamente diretta a procurarsi l'impunità (pag. 2 della sentenza impugnata). La Corte d'appello, infatti, da conto della idoneità dell'azione violenta dell'imputato a configurare l'elemento tipico del delitto di cui all'art. 628, comma 2 cod. pen. in quanto realizzata in un momento successivo al tentativo di furto, in conseguenza del sopraggiungere di persone sul /ocus commissi delicti ed al fine di guadagnarsi la fuga ed assicurarsi l'impunità. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende