Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 31/1976

ECLI:IT:COST:1976:31
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Con ricorso del 19 febbraio 1972 la Provincia autonoma di Bolzano rappresentata e difesa dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare, per contrasto con gli artt. 5, nn. 5, 6, 21, 25 e 26; e 39, nella parte in cui istituisce l'art. 68 ter, della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per contrasto con l'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, l'illegittimità costituzionale delle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, 14 agosto 1971, n. 817, 20 ottobre 1971, n. 912 e 6 dicembre 1971, n. 1044.

Nel relativo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, che a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità ed in subordine la non fondatezza del ricorso ed ha avanzato le conseguenti richieste.

2. - Ha sostenuto, anzitutto, la Provincia ricorrente che le quattro leggi denunciate prevedono una vasta gamma di interventi statali in materia di competenza locale e contengono "una serie di norme dirette a coordinare gli interventi statali con quelli regionali nei settori interessati", prevedendo allo scopo l'esplicazione diretta delle competenze legislative ed amministrative delle Regioni in materia, la partecipazione degli organi regionali alla elaborazione dei programmi, la stessa predisposizione dei programmi medesimi, e l'erogazione, a favore delle Regioni o di enti in esse operanti, di sovvenzioni e finanziamenti statali.

E però tali leggi non contengono alcun rifermento alle province autonome del Trentino-[OSCURATO:PERSONA], dotate di proprie competenze legislative ed amministrative, a carattere primario, nelle materie medesime.

Orbene, codeste leggi, sempre che si ritenga che vincolino la Provincia di Bolzano al di là dei limiti di cui al preambolo dell'art. 4 della legge costituzionale n. 5 del 1948, sarebbero in contrasto con l'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1971 e con l'art. 13 della legge costituzionale n. 5 del 1948 secondo cui alla Provincia spetta la competenza legislativa ed amministrativa nelle seguenti materie: urbanistica e piani regolatori (n. 5); tutela del paesaggio (n. 6); agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica (n. 21); assistenza e beneficenza pubblica (n. 25), e scuola materna (n. 26).

Secondo la Provincia ricorrente, poi, sarebbero costituzionalmente illegittime, perché poste in violazione del citato art. 68 ter dello Statuto e dei principi in tema di finanziamento degli enti territoriali costituzionali, le parti delle dette leggi in cui essa Provincia, in materia di competenza alla stessa riservata, è esclusa dalla ripartizione dei fondi tra le Regioni, e in cui è disposta l'erogazione dei mezzi finanziari statali a vantaggio di soggetti ed enti operanti nell'ambito dei settori di competenza provinciale riservata, e non a favore della Provincia affinché essa possa impiegarli in base alle sue scelte politico-discrezionali.

3. - Ha osservato, in contrario, l'Avvocatura generale dello Stato che nella specie mancano radicalmente i presupposti per la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale.

Le nuove norme costituzionali di cui si è lamentata la lesione, infatti, non potrebbero mai applicarsi immediatamente alle materie disciplinate dalle leggi denunciate e pertanto queste, almeno fino all'emanazione delle indispensabili norme di attuazione, dovrebbero continuare a trovare applicazione.

E ove mai alcune di tali norme costituzionali, fossero ritenute d'immediata applicazione, non sarebbe configurabile la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Provincia perché il contrasto si risolverebbe in base ai principi della successione delle norme nel tempo e gli interessi della Provincia costituzionalmente garantiti dovrebbero essere tutelati contro i concreti atti delle autorità statali che si ritenessero lesivi delle competenze riservate alla Provincia stessa.

4. - All'udienza del 26 novembre 1975 per la Provincia ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per la Presidenza del Consiglio dei ministri l'avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno insistito nelle precedenti e rispettive ragioni e richieste. :

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Provincia autonoma di Bolzano assume che siano costituzionalmente illegittime per contrasto con gli artt. 5, nn. 5, 6, 21, 25, e 26, e 68 ter (istituito con l'art. 39) della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e con l'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, le leggi: 27 ottobre 1966, n. 910 (provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e successive modificazioni; 14 agosto 1971, n. 817 (disposizioni per il finanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice); 20 ottobre 1971, n. 912 (finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971); e 6 dicembre 1971, n. 1044 (piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato).

2. - Nell'intestazione del ricorso e nelle conclusioni si denunciano come costituzionalmente illegittime le dette quattro leggi e quindi tutte le norme di ciascuna di esse.

Senonché, nei due motivi vengono in sostanza mossi rilievi solo relativamente ad alcune parti di codeste leggi. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, infatti, in motivazione, si riporta alle "norme dirette a coordinare gli interventi statali con quelli regionali nei settori interessati", (ed in particolare agli artt. 38, 39, 53 e 54 della legge n. 910 del 1966; 1, 2, 4, 5 e 6 della legge n. 1044 del 1971; 4 della legge n. 817 del 1971; e 1 e 2 della legge n. 912 del 1971) e mette in evidenza che "alcun riferimento contengono i testi normativi sopra indicati alle provincie autonome del Trentino-[OSCURATO:PERSONA], dotate di proprie competenze legislative ed amministrative, a carattere primario, nelle materie medesime" (primo motivo); ed aggiunge che le disposizioni delle citate quattro leggi sarebbero incostituzionali "nella parte in cui escludono dalla ripartizione dei fondi tra le Regioni la Provincia di Bolzano, in materia di competenza ad essa riservata (cfr. artt. 2 legge n. 912/1971; 1 e 2 legge n. 1044/1971); sia per la parte in cui dispongono l'erogazione dei mezzi finanziari statali non a favore della Provincia... bensì direttamente a vantaggio di soggetti ed enti operanti nell'ambito dei settori di competenza... provinciale riservata (cfr. artt. 22, 32, 40, 54, 55 legge n. 910/1966; 2 legge n. 817 del 1971" (secondo motivo).

Per le indicate parti di dette leggi, poi non è evidenziato, e per altro non esiste, un rapporto di essenzialità con le rimanenti parti delle stesse leggi.

Si potrebbe, per ciò, ritenere che le questioni in effetti siano prospettate nei termini specificati in motivazione.

3. - Le questioni, relative a norme di leggi statali emanate in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1971, si fondano sul preteso contrasto di quelle norme con disposizioni statutarie risultanti dalla legge costituzionale n. 5 del 1948 ovvero sostituite o istituite con la legge costituzionale n. 1 del 1971.

In particolare, le ripetute norme violerebbero, come si è sopra ricordato, l'art. 5, nn. 5, 6, 21, 25 e 26 e l'art. 13 della legge costituzionale n. 5 del 1948 (primo motivo) e l'art. 39 istitutivo dell'art. 68 ter, della legge costituzionale n. 1 del 1971 e dei principi in tema di finanziamento degli enti territoriali costituzionali (secondo motivo).

Lo Stato, in sostanza, avrebbe legiferato in materie riservate con la legge costituzionale n. 1 del 1971 alla competenza provinciale primaria.

In considerazione di ciò (stando la Corte all'assunto della Provincia ricorrente e prescindendo dalla valutazione del contenuto e della portata delle disposizioni statutarie di raffronto), deve dirsi qui operante il principio di continuità di cui allo art. 92 dello Statuto speciale (ed ora all'art. 105 del t.u. del 1972) secondo il quale "nelle materie attribuite alla comptenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato".

E deve ritenersi correlativamente che la competenza legislativa statale è limitata non dall'esistenza delle disposizioni statutarie invocate dalla provincia ricorrente ma dal concreto esercizio della potestà legislativa della Provincia stessa su ciascuna delle materie ad essa attribuite.

E per tanto il ricorso risulta inammissibile per difetto di interesse.

4. - Ulteriore conseguenza di quanto precede è che non rileva il fatto che, a proposito della legge di cui si tratta, la competenza legislativa provinciale specificamente invocata dalla ricorrente possa non confliggere con quella spettante allo Stato, stante che quelle leggi sarebbero relative ad interventi difettanti solo di coordinamento con le attribuzioni della Provincia; ed altresì il fatto che relativamente ad una legge (la n. 1044 del 1971), almeno di una delle competenze provinciali (e cioè di quella in materia di scuola materna) non sarebbe ipotizzabile una invasione, stante che la materia degli asili-nido è distinta da quella della scuola materna e neppure vi rientra come specie a genere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe proposto in riferimento agli artt. 5, nn. 5, 6, 21, 25, e 26, e 68 ter (istituito con l'art. 39) della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e con l'art. 13 della legge costituzionale 26 novembre 1948, n. 5, dalla Provincia di Bolzano nei confronti: della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e successive modificazioni; della legge 14 agosto 1971, n. 817 (disposizioni per il finanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice); della legge 20 ottobre 1971, n. 912 (finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971); e della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Con ricorso del 19 febbraio 1972 la Provincia autonoma di Bolzano rappresentata e difesa dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare, per contrasto con gli artt. 5, nn. 5, 6, 21, 25 e 26; e 39, nella parte in cui istituisce l'art. 68 ter, della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per contrasto con l'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, l'illegittimità costituzionale delle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, 14 agosto 1971, n. 817, 20 ottobre 1971, n. 912 e 6 dicembre 1971, n. 1044. Nel relativo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, che a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità ed in subordine la non fondatezza del ricorso ed ha avanzato le conseguenti richieste. 2. - Ha sostenuto, anzitutto, la Provincia ricorrente che le quattro leggi denunciate prevedono una vasta gamma di interventi statali in materia di competenza locale e contengono "una serie di norme dirette a coordinare gli interventi statali con quelli regionali nei settori interessati", prevedendo allo scopo l'esplicazione diretta delle competenze legislative ed amministrative delle Regioni in materia, la partecipazione degli organi regionali alla elaborazione dei programmi, la stessa predisposizione dei programmi medesimi, e l'erogazione, a favore delle Regioni o di enti in esse operanti, di sovvenzioni e finanziamenti statali. E però tali leggi non contengono alcun rifermento alle province autonome del Trentino-[OSCURATO:PERSONA], dotate di proprie competenze legislative ed amministrative, a carattere primario, nelle materie medesime. Orbene, codeste leggi, sempre che si ritenga che vincolino la Provincia di Bolzano al di là dei limiti di cui al preambolo dell'art. 4 della legge costituzionale n. 5 del 1948, sarebbero in contrasto con l'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1971 e con l'art. 13 della legge costituzionale n. 5 del 1948 secondo cui alla Provincia spetta la competenza legislativa ed amministrativa nelle seguenti materie: urbanistica e piani regolatori (n. 5); tutela del paesaggio (n. 6); agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica (n. 21); assistenza e beneficenza pubblica (n. 25), e scuola materna (n. 26). Secondo la Provincia ricorrente, poi, sarebbero costituzionalmente illegittime, perché poste in violazione del citato art. 68 ter dello Statuto e dei principi in tema di finanziamento degli enti territoriali costituzionali, le parti delle dette leggi in cui essa Provincia, in materia di competenza alla stessa riservata, è esclusa dalla ripartizione dei fondi tra le Regioni, e in cui è disposta l'erogazione dei mezzi finanziari statali a vantaggio di soggetti ed enti operanti nell'ambito dei settori di competenza provinciale riservata, e non a favore della Provincia affinché essa possa impiegarli in base alle sue scelte politico-discrezionali. 3. - Ha osservato, in contrario, l'Avvocatura generale dello Stato che nella specie mancano radicalmente i presupposti per la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale. Le nuove norme costituzionali di cui si è lamentata la lesione, infatti, non potrebbero mai applicarsi immediatamente alle materie disciplinate dalle leggi denunciate e pertanto queste, almeno fino all'emanazione delle indispensabili norme di attuazione, dovrebbero continuare a trovare applicazione. E ove mai alcune di tali norme costituzionali, fossero ritenute d'immediata applicazione, non sarebbe configurabile la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Provincia perché il contrasto si risolverebbe in base ai principi della successione delle norme nel tempo e gli interessi della Provincia costituzionalmente garantiti dovrebbero essere tutelati contro i concreti atti delle autorità statali che si ritenessero lesivi delle competenze riservate alla Provincia stessa. 4. - All'udienza del 26 novembre 1975 per la Provincia ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per la Presidenza del Consiglio dei ministri l'avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno insistito nelle precedenti e rispettive ragioni e richieste. : 1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Provincia autonoma di Bolzano assume che siano costituzionalmente illegittime per contrasto con gli artt. 5, nn. 5, 6, 21, 25, e 26, e 68 ter (istituito con l'art. 39) della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e con l'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, le leggi: 27 ottobre 1966, n. 910 (provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e successive modificazioni; 14 agosto 1971, n. 817 (disposizioni per il finanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice); 20 ottobre 1971, n. 912 (finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971); e 6 dicembre 1971, n. 1044 (piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato). 2. - Nell'intestazione del ricorso e nelle conclusioni si denunciano come costituzionalmente illegittime le dette quattro leggi e quindi tutte le norme di ciascuna di esse. Senonché, nei due motivi vengono in sostanza mossi rilievi solo relativamente ad alcune parti di codeste leggi. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, infatti, in motivazione, si riporta alle "norme dirette a coordinare gli interventi statali con quelli regionali nei settori interessati", (ed in particolare agli artt. 38, 39, 53 e 54 della legge n. 910 del 1966; 1, 2, 4, 5 e 6 della legge n. 1044 del 1971; 4 della legge n. 817 del 1971; e 1 e 2 della legge n. 912 del 1971) e mette in evidenza che "alcun riferimento contengono i testi normativi sopra indicati alle provincie autonome del Trentino-[OSCURATO:PERSONA], dotate di proprie competenze legislative ed amministrative, a carattere primario, nelle materie medesime" (primo motivo); ed aggiunge che le disposizioni delle citate quattro leggi sarebbero incostituzionali "nella parte in cui escludono dalla ripartizione dei fondi tra le Regioni la Provincia di Bolzano, in materia di competenza ad essa riservata (cfr. artt. 2 legge n. 912/1971; 1 e 2 legge n. 1044/1971); sia per la parte in cui dispongono l'erogazione dei mezzi finanziari statali non a favore della Provincia... bensì direttamente a vantaggio di soggetti ed enti operanti nell'ambito dei settori di competenza... provinciale riservata (cfr. artt. 22, 32, 40, 54, 55 legge n. 910/1966; 2 legge n. 817 del 1971" (secondo motivo). Per le indicate parti di dette leggi, poi non è evidenziato, e per altro non esiste, un rapporto di essenzialità con le rimanenti parti delle stesse leggi. Si potrebbe, per ciò, ritenere che le questioni in effetti siano prospettate nei termini specificati in motivazione. 3. - Le questioni, relative a norme di leggi statali emanate in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1971, si fondano sul preteso contrasto di quelle norme con disposizioni statutarie risultanti dalla legge costituzionale n. 5 del 1948 ovvero sostituite o istituite con la legge costituzionale n. 1 del 1971. In particolare, le ripetute norme violerebbero, come si è sopra ricordato, l'art. 5, nn. 5, 6, 21, 25 e 26 e l'art. 13 della legge costituzionale n. 5 del 1948 (primo motivo) e l'art. 39 istitutivo dell'art. 68 ter, della legge costituzionale n. 1 del 1971 e dei principi in tema di finanziamento degli enti territoriali costituzionali (secondo motivo). Lo Stato, in sostanza, avrebbe legiferato in materie riservate con la legge costituzionale n. 1 del 1971 alla competenza provinciale primaria. In considerazione di ciò (stando la Corte all'assunto della Provincia ricorrente e prescindendo dalla valutazione del contenuto e della portata delle disposizioni statutarie di raffronto), deve dirsi qui operante il principio di continuità di cui allo art. 92 dello Statuto speciale (ed ora all'art. 105 del t.u. del 1972) secondo il quale "nelle materie attribuite alla comptenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato". E deve ritenersi correlativamente che la competenza legislativa statale è limitata non dall'esistenza delle disposizioni statutarie invocate dalla provincia ricorrente ma dal concreto esercizio della potestà legislativa della Provincia stessa su ciascuna delle materie ad essa attribuite. E per tanto il ricorso risulta inammissibile per difetto di interesse. 4. - Ulteriore conseguenza di quanto precede è che non rileva il fatto che, a proposito della legge di cui si tratta, la competenza legislativa provinciale specificamente invocata dalla ricorrente possa non confliggere con quella spettante allo Stato, stante che quelle leggi sarebbero relative ad interventi difettanti solo di coordinamento con le attribuzioni della Provincia; ed altresì il fatto che relativamente ad una legge (la n. 1044 del 1971), almeno di una delle competenze provinciali (e cioè di quella in materia di scuola materna) non sarebbe ipotizzabile una invasione, stante che la materia degli asili-nido è distinta da quella della scuola materna e neppure vi rientra come specie a genere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe proposto in riferimento agli artt. 5, nn. 5, 6, 21, 25, e 26, e 68 ter (istituito con l'art. 39) della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e con l'art. 13 della legge costituzionale 26 novembre 1948, n. 5, dalla Provincia di Bolzano nei confronti: della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e successive modificazioni; della legge 14 agosto 1971, n. 817 (disposizioni per il finanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice); della legge 20 ottobre 1971, n. 912 (finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971); e della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 31/1976 — Fons Iuris — Fons Iuris