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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 35454/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18083/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 98/2018 depositata il 04/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: -il Tribunale di Napoli ha confermato la sentenza del giudice di pace della stessa città, che aveva dichiarato improponibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., riscontrando una ipotesi di abusivo frazionamento del credito; -il Marseglia aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento del compenso dovuto per l’attività di perito liquidatore svolta in relazione a un sinistro stradale, al netto dell’anticipo di € 32,43 già corrisposto; -a sostegno della pretesa ha dedotto di avere diritto a una somma ulteriore in applicazione del sistema delle tariffe a vacazione previste per i periti industriali, che assumeva applicabili analogicamente; -il Tribunale ha condiviso la valutazione del primo giudice sull’abusivo frazionamento del credito; -esso ha posto l’accento sull’esistenza di accordi che regolavano il rapporto in modo unitario; -secondo il Tribunale l’unitarietà del rapporto giustificava l’esercizio di un’azione unica, riferita al complesso dei sinistri per i quali si richiedeva un compenso maggiore rispetto a quello percepito, laddove il Marseglia aveva proposto separate azioni per ciascun sinistro; -in via preliminare rispetto a tale valutazione, il Tribunale ha giudicato inefficace il disconoscimento di conformità operato dall’attore in relazione alle scritture che documentavano i suddetti accordi; -in particolare, il giudice d’appello ha evidenziato la genericità del disconoscimento, in quanto operato in relazione al complesso dei documenti prodotti, in contrasto con i principi di giurisprudenza che impongono invece che il disconoscimento sia operato tramite l’indicazione specifica del documento impugnato; -per la cassazione della decisione il Marseglia ha proposto ricorso affidato a cinque motivi; -la Groupama ha resistito con controricorso e ha poi depositato memoria inprossimità dell’udienza.

Considerato che: -si rileva in via preliminare che la cancelleria, essendo deceduto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (difensore del ricorrente ) , ha ritualmente comunicato l’avviso di udienza alla parte personalmente: il consente la trattazione del procedimento (Cass. n. 21608/2013; n. 3898/2015); -è prioritario l’esame del secondo motivo, che investe le statuizioni della sentenza riguardanti idocumenti prodotti dalla Compagnia; -infatti, l’ipotesi dell’abusivo frazionamento del credito è stata riscontrata dal giudice d’appello in base al fatto che la pluralità delle pretese, secondo la valutazione del Tribunale, derivavano da un rapporto unico; -secondo la valutazione del giudice l’unicità del rapporto, già risultante dalla esposizione fatta dalla stessa parte attrice, trovava conferma nella documentazione prodotta dalla Compagnia, da cui risultava che «l’attività di gestione e trattazione delle pratiche era sottoposta a una disciplina unitaria, accettata quanto meno per facta concludentia [...] dai periti liquidatori che collaboravano stabilmente con la compagnia assicurativa e ai quali venivano continuativamente assegnati i sinistri da trattare»; -il Tribunale ha ritenuto inefficace il disconoscimento di conformità tali documenti agli originali, in quanto operato genericamente, e la relativa statuizione è censurata con il secondo motivo di ricorso; -il motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è inammissibile; -il giudice d’appello ha riconosciuto generico il disconoscimento e ha motivato tale convincimento tramite la trascrizione delle relative deduzionidi parte; -il ricorrente si duole di tale decisione, ma neanche oppone che il disconoscimento di conformità fu fatto secondo modalità diverse, tali da smentire la valutazione di genericità compiuta dal Tribunale, che è in linea di principio è del tutto coerente con i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità, che esigono che il disconoscimento di conformità sia operato in modo specifico (Cass. n. 16557/2019; n. 40750/2021; -invero la censura, posto che non si confronta con tale ratio decidendi, finisce per tradursi nella petizione di principio che i documenti, oggetto di disconoscimento di conformità, erano privi di efficacia probatoria; -con il terzo motivo il ricorrente sostiene che l’accordo, valorizzato dal Tribunale, doveva ritenersi nullo per l’abuso di posizione dominante; -il motivo è inammissibile; -la questione non è minimamente accennata nella sentenza impugnata, né il ricorrente precisa se e in che termini egli l’aveva sottoposta all’esame del giudice d’appello; -se ne deve dedurre, pertanto, che trattasi di questione nuova, come eccepito nel controricorso e, pertanto, inammissibile in questa sede (Cass. n. 2038/2019); -è del pari inammissibile la questione, in verità accennata solo nella rubrica del motivo, con il quale si evidenzia che uno dei documenti riguardava un accordo postumo rispetto alla data in cui sono state effettuate le prestazioni di cui fu richiesto il pagamento; -il tribunale, in proposito, non menziona alcun accordo in particolare, riferendosi genericamente alla documentazione prodotta; -analogamente inammissibile è il quarto motivo, con il quale si deduce violazione di una legge ( L.n. 172 del 2017) che non risulta essere richiamata nel giudizio d’appello, per cui valgono le medesime considerazioni sulla novità della questione proposte con il motivo precedente; -si deve aggiungere che la normativa, di cui è denunciata la violazione, è entrata in vigore successivamente ai fatti di causa; -il primo e il quinto motivo di ricorso investono la statuizione di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito; -i motivisono infondati; -si richiama in proposito Cass. n. 25496 del 2021: «Questa Corte con numerosissime pronunce si è già occupata della medesima questione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] con altrettanti ricorsi proposti avverso sentenze del Tribunale di Napoli con controricorrente la [OSCURATO:PERSONA] spa, (n. 1409 del 2021, n. 10763 del 2020, n. 10670 del 2020, n. 10365 del 2020, n. 10364 del 2020, n. 31872 del 2019, n. 30887 del 2019, n. 27881 del 2019, n. 27428 del 2019, n. 27264 del 2019, n. 24989 del 2019, n. 24924 del 2019 n. 15398 del 2019, n. 3677 del 2019).

In tutte le citate pronunce questa Corte ha fatto applicazione del costante e uniforme orientamento secondo cui: «le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, -sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata» (principio affermato dalle sezioni unite con la sentenza n. 4090 del 16/02/2017 e poi richiamato in una serie di ordinanze emesse in una analoga vicenda di pretese avanzate da perito assicurativo: solo per citarne alcune, Sez. 2, n. 31012 del 28/12/2017; Sez. 2, n. 31013 del 2017; Sez. 2, n. 31014 del 2017; Sez. 2, n. 1356 del 2018; Sez. 2, n. 1355 del 2018; Sez. 2, n. 22449 del 2018).

Si è ripetutamente affermato che il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza di un interesse concreto oggettivamente valutabile del Marseglia alla tutela frazionata.

Anche nel caso in esame il Tribunale ha accertato che il Marseglia ha svolto attività continuativa, quale perito della società assicurativa, per oltre venticinque anni ed è stato remunerato in maniera uniforme e costante, indipendentemente dal contenuto concreto della prestazione.

Detta circostanza è indice dell'accettazione di uno schema negoziale concordato, sicché tutte le pretese azionate trovano applicazione nella medesima fonte, ovvero nell'accordo quadro.

Non emerge alcun elemento a sostegno della tesi del ricorrente che giustifichi la sua pretesa di diversificare le prestazioni, il generico interesse ad ottenere un sollecito accertamento di ciascuna pretesa, non può giustificare il frazionamento senza che siano evidenziate le specificità dei singoli casi, specie considerando che le singole pretese sono fondate su presupposti comuni, quindi suscettibili di esser trattati ed istruiti in un unico processo senza alcun oggettivo aggravio della posizione processuale del ricorrente»; -non ci sono ragioni per discostarsi da tale precedente, intervenuto sulla medesima questione; -il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese; P.Q.M rigettail ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18083/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 98/2018 depositata il 04/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: -il Tribunale di Napoli ha confermato la sentenza del giudice di pace della stessa città, che aveva dichiarato improponibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., riscontrando una ipotesi di abusivo frazionamento del credito; -il Marseglia aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento del compenso dovuto per l’attività di perito liquidatore svolta in relazione a un sinistro stradale, al netto dell’anticipo di € 32,43 già corrisposto; -a sostegno della pretesa ha dedotto di avere diritto a una somma ulteriore in applicazione del sistema delle tariffe a vacazione previste per i periti industriali, che assumeva applicabili analogicamente; -il Tribunale ha condiviso la valutazione del primo giudice sull’abusivo frazionamento del credito; -esso ha posto l’accento sull’esistenza di accordi che regolavano il rapporto in modo unitario; -secondo il Tribunale l’unitarietà del rapporto giustificava l’esercizio di un’azione unica, riferita al complesso dei sinistri per i quali si richiedeva un compenso maggiore rispetto a quello percepito, laddove il Marseglia aveva proposto separate azioni per ciascun sinistro; -in via preliminare rispetto a tale valutazione, il Tribunale ha giudicato inefficace il disconoscimento di conformità operato dall’attore in relazione alle scritture che documentavano i suddetti accordi; -in particolare, il giudice d’appello ha evidenziato la genericità del disconoscimento, in quanto operato in relazione al complesso dei documenti prodotti, in contrasto con i principi di giurisprudenza che impongono invece che il disconoscimento sia operato tramite l’indicazione specifica del documento impugnato; -per la cassazione della decisione il Marseglia ha proposto ricorso affidato a cinque motivi; -la Groupama ha resistito con controricorso e ha poi depositato memoria inprossimità dell’udienza. Considerato che: -si rileva in via preliminare che la cancelleria, essendo deceduto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (difensore del ricorrente ) , ha ritualmente comunicato l’avviso di udienza alla parte personalmente: il consente la trattazione del procedimento (Cass. n. 21608/2013; n. 3898/2015); -è prioritario l’esame del secondo motivo, che investe le statuizioni della sentenza riguardanti idocumenti prodotti dalla Compagnia; -infatti, l’ipotesi dell’abusivo frazionamento del credito è stata riscontrata dal giudice d’appello in base al fatto che la pluralità delle pretese, secondo la valutazione del Tribunale, derivavano da un rapporto unico; -secondo la valutazione del giudice l’unicità del rapporto, già risultante dalla esposizione fatta dalla stessa parte attrice, trovava conferma nella documentazione prodotta dalla Compagnia, da cui risultava che «l’attività di gestione e trattazione delle pratiche era sottoposta a una disciplina unitaria, accettata quanto meno per facta concludentia [...] dai periti liquidatori che collaboravano stabilmente con la compagnia assicurativa e ai quali venivano continuativamente assegnati i sinistri da trattare»; -il Tribunale ha ritenuto inefficace il disconoscimento di conformità tali documenti agli originali, in quanto operato genericamente, e la relativa statuizione è censurata con il secondo motivo di ricorso; -il motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è inammissibile; -il giudice d’appello ha riconosciuto generico il disconoscimento e ha motivato tale convincimento tramite la trascrizione delle relative deduzionidi parte; -il ricorrente si duole di tale decisione, ma neanche oppone che il disconoscimento di conformità fu fatto secondo modalità diverse, tali da smentire la valutazione di genericità compiuta dal Tribunale, che è in linea di principio è del tutto coerente con i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità, che esigono che il disconoscimento di conformità sia operato in modo specifico (Cass. n. 16557/2019; n. 40750/2021; -invero la censura, posto che non si confronta con tale ratio decidendi, finisce per tradursi nella petizione di principio che i documenti, oggetto di disconoscimento di conformità, erano privi di efficacia probatoria; -con il terzo motivo il ricorrente sostiene che l’accordo, valorizzato dal Tribunale, doveva ritenersi nullo per l’abuso di posizione dominante; -il motivo è inammissibile; -la questione non è minimamente accennata nella sentenza impugnata, né il ricorrente precisa se e in che termini egli l’aveva sottoposta all’esame del giudice d’appello; -se ne deve dedurre, pertanto, che trattasi di questione nuova, come eccepito nel controricorso e, pertanto, inammissibile in questa sede (Cass. n. 2038/2019); -è del pari inammissibile la questione, in verità accennata solo nella rubrica del motivo, con il quale si evidenzia che uno dei documenti riguardava un accordo postumo rispetto alla data in cui sono state effettuate le prestazioni di cui fu richiesto il pagamento; -il tribunale, in proposito, non menziona alcun accordo in particolare, riferendosi genericamente alla documentazione prodotta; -analogamente inammissibile è il quarto motivo, con il quale si deduce violazione di una legge ( L.n. 172 del 2017) che non risulta essere richiamata nel giudizio d’appello, per cui valgono le medesime considerazioni sulla novità della questione proposte con il motivo precedente; -si deve aggiungere che la normativa, di cui è denunciata la violazione, è entrata in vigore successivamente ai fatti di causa; -il primo e il quinto motivo di ricorso investono la statuizione di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito; -i motivisono infondati; -si richiama in proposito Cass. n. 25496 del 2021: «Questa Corte con numerosissime pronunce si è già occupata della medesima questione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] con altrettanti ricorsi proposti avverso sentenze del Tribunale di Napoli con controricorrente la [OSCURATO:PERSONA] spa, (n. 1409 del 2021, n. 10763 del 2020, n. 10670 del 2020, n. 10365 del 2020, n. 10364 del 2020, n. 31872 del 2019, n. 30887 del 2019, n. 27881 del 2019, n. 27428 del 2019, n. 27264 del 2019, n. 24989 del 2019, n. 24924 del 2019 n. 15398 del 2019, n. 3677 del 2019). In tutte le citate pronunce questa Corte ha fatto applicazione del costante e uniforme orientamento secondo cui: «le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, -sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata» (principio affermato dalle sezioni unite con la sentenza n. 4090 del 16/02/2017 e poi richiamato in una serie di ordinanze emesse in una analoga vicenda di pretese avanzate da perito assicurativo: solo per citarne alcune, Sez. 2, n. 31012 del 28/12/2017; Sez. 2, n. 31013 del 2017; Sez. 2, n. 31014 del 2017; Sez. 2, n. 1356 del 2018; Sez. 2, n. 1355 del 2018; Sez. 2, n. 22449 del 2018). Si è ripetutamente affermato che il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza di un interesse concreto oggettivamente valutabile del Marseglia alla tutela frazionata. Anche nel caso in esame il Tribunale ha accertato che il Marseglia ha svolto attività continuativa, quale perito della società assicurativa, per oltre venticinque anni ed è stato remunerato in maniera uniforme e costante, indipendentemente dal contenuto concreto della prestazione. Detta circostanza è indice dell'accettazione di uno schema negoziale concordato, sicché tutte le pretese azionate trovano applicazione nella medesima fonte, ovvero nell'accordo quadro. Non emerge alcun elemento a sostegno della tesi del ricorrente che giustifichi la sua pretesa di diversificare le prestazioni, il generico interesse ad ottenere un sollecito accertamento di ciascuna pretesa, non può giustificare il frazionamento senza che siano evidenziate le specificità dei singoli casi, specie considerando che le singole pretese sono fondate su presupposti comuni, quindi suscettibili di esser trattati ed istruiti in un unico processo senza alcun oggettivo aggravio della posizione processuale del ricorrente»; -non ci sono ragioni per discostarsi da tale precedente, intervenuto sulla medesima questione; -il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese; P.Q.M rigettail ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu
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