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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41061/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno del 17 gennaio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità, è inammissibile in quanto teso in realtà ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della omessa applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la predetta attenuante può essere applicata solo nel caso in cui il danno patrimoniale sia esiguo, pressocché irrisorio, e tale non può essere considerato il valore del carburante sottratto, pari ad euro 250,00; - che anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il negativo giudizio prognostico facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno del 17 gennaio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità, è inammissibile in quanto teso in realtà ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della omessa applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la predetta attenuante può essere applicata solo nel caso in cui il danno patrimoniale sia esiguo, pressocché irrisorio, e tale non può essere considerato il valore del carburante sottratto, pari ad euro 250,00; - che anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il negativo giudizio prognostico facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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