CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 34710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 7 aprile 2026 il Tribunale del riesame di Napoli haconfermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXX emessa dal giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all’art. 56-575 cod. pen.commesso il 15 marzo 2026.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per iltramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sullaqualificazione giuridica del reato, in quanto il dolo di morte è stato ricavato dallapluralità di coltellate sferrate, ma non vi sono elementi di sicura gravità indiziariada cui dedurre che le coltellate siano state effettivamente più di una, e dallacolluttazione concitata che, però, è un elemento favorevole al ricorrente; è veroche il movimento della vittima mentre riceveva il colpo può aver impedito lalesione di organi vitali, ma ciò non significa che la condotta fosse idonea ex antea cagionare la morte, il medico ha dichiarato che la ferita era profonda ma nonpenetrante in cavità ed il Tribunale ha valutato in modo non adeguato questedichiarazioni ritenendole maldestre, ma in concreto la persona offesa non è maistata in pericolo di vita.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delleesigenze cautelari, in quanto non è stata considerata la possibilità di applicaremisure meno restrittive, attesa la giovane età, la mancanza di carichi pendenti ela incensuratezza.3. Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo è infondato.Nella qualificazione giuridica del fatto, ed, in particolare, nella valutazionedel dolo del tentato omicidio, l’ordinanza impugnata ha fatto correttaapplicazione dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che,in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ricava la direzioneteleologica della volontà dell'agente dalle modalità di estrinsecazione concretadella sua azione con riferimento alla situazione che gli si presentava ex ante inbase alle condizioni umanamente prevedibili del caso (cfr., per tutte, Sez. 1, n.11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comel l i , Rv. 275012 – 01;Sez. 1, n. 29101 del 18/6/2019, Musicò, Rv. 276401 – 02).Nel caso in esame, la direzione univoca della volontà dell’agente è stataricavata dall’arma utilizzata, dalla parte del corpo attinta, dalla profondità di unaferita che ha squarciato la muscolatura della vittima, dalla pluralità di coltellateinferte, dalla durata stessa dell’azione, iniziata all’interno del locale, proseguitafuori da esso, e proseguita anche mentre la vittima era già in fugaIl ricorso deduce che negli elementi di prova acquisiti manca l’evidenza dellapluralità di coltellate, ma l’argomento è infondato, perché l’esistenza di più feriteinferte alla vittima emerge dal referto medico dove si riferisce di una ferita dapunta e da taglio dalla scapola al gluteo e di una ferita da punta e da taglio alfianco sinistro, il che esclude, nei limiti della valutazione cautelare, e salvomiglior approfondimento nel giudizio di merito, la sussistenza di un travisamentodel fatto per invenzione da parte dell’ordinanza impugnata.Il ricorso deduce che la concitatezza della colluttazione depone per lamancanza di una univoca volontà nell’agente dell’evento-morte, ma l’argomentoè infondato, perché non si confronta con il percorso logico dell’ordinanzaimpugnata che, pur dato atto della rapidità con cui si è svolta tutta la vicenda, haevidenziato che la vittima ha tentato di scappare e che il ricorrente ha inseguitol’avversario anche fuori dal locale e lo ha colpito mentre era in fuga; laprotrazione della condotta criminale è, infatti, un indice che non illogicamente èstato valorizzato nel giudizio sulla direzione finalistica della volontà, ed, inparticolare, sull’esistenza del dolo dell’evento-morte in capo all’autore del reato.Il ricorso deduce che, pur se è vero che il movimento della vittima mentrericeveva il colpo la ha allontanato dal ricorrente e potrebbe aver impedito lalesione di organi vitali, la condotta non era comunque idonea a cagionare lamorte perché la ferita era profonda ma non penetrante in cavità, e perché lavittima non è stata in concreto in pericolo di vita, ma l’argomento è infondato,perché per la loro genericità le dichiarazioni del medico su una ferita profondama non penetrante, non hanno sufficiente evidenza dimostrativa, nei limiti dellavalutazione cautelare, dell’esistenza di un travisamento del fatto da parte delgiudice del merito, mentre la circostanza che la vittima non sia stata in concretoin pericolo di vita è irrilevante, atteso che nel reato tentato l’accertamento delrequisito dell’idoneità dell’azione consiste nella verifica della capacità della stessadi «causare il risultato intenzionale senza il concorso di altri fattori eventuali»(Sez. 2, n. 38715 del 05/04/2023, P.M. in proc. Genovese, n.m., che riprendeSez. U, n. 1 del 18/03/1970, Kofler, Rv. 115786 - 01), capacità che deve esserevalutata “con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato almomento dell'azione, in base alle condizioni meramente prevedibili nel casoparticolare” (Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, Ciancio, Rv. 256991 – 01;conformi Sez. 2, n. 44148 del 07/07/2014, Guglielmino, Rv. 260855 – 01; Sez.2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 – 02; nella giurisprudenza piùrecente v. Sez. 1, n. 32494 del 17/09/2025, Amato, n.m.; Sez. 1,n. 24929 del 28/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.), il che comporta che, al fine diricostruire la idoneità dell’azione ex ante, che la vittima sia stata o meno inpericolo di vita è irrilevante (Sez. 1, n. 20601 del 17/03/2023, D., Rv. 284722;Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702), perché l’idoneitàdell’azione “non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti” (Sez.1, n. 32851 del 10/06/2013, Ciancio, Rv. 256991 - 01).2. È infondato anche il secondo motivo.La valutazione del Tribunale del riesame sulle esigenze cautelari e sullamisura necessaria per garantirle è molto approfondita, evidenzia la condottabrutale tenuta dal ricorrente con mezzi dotati di micidialità e pone in luce che lacircostanza che il ricorrente si sia recato armato nel locale di svago, in cui poi haavuto la discussione con la vittima, comporta che vi fosse da parte sua già unapredisposizione allo scontro; l’aver agito in branco ne aumenterebbe il giudizio dipericolosità; si tratterebbe di un soggetto non affidabile per cui non sarebberosufficienti misure meno afflittive.Il ricorso deduce che non sia stato valutato adeguatamente lo stato diincensuratezza e la mancanza di carichi pendenti, ma l’argomento è infondato, inquanto elemento non decisivo, perché, altrimenti opinando, l'incensurato siporrebbe automaticamente al di fuori di ogni diagnosi di pericolosità (Sez. 5, n.5644 del 25/09/2014, dep. 2015, Iov, Rv. 264212).Il ricorso deduce che non è stata considerata la giovane età dell’indagato,ma l‘argomento è inammissibile, perché la maggiore o minore rimproverabilitàdella condotta che deriva dall’essere stato commesso il reato in un’età in cui èpossibile riconoscere al reo una “non completa maturità e capacità di valutare ilproprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile” (Sez. 2, n.11985 del 04/02/2020, PG in proc. Gismondo, Rv. 278633 – 01; conforme Sez.1, n. 32768 del 17/09/2025, P., Rv. 288530 – 01, non mass. sul punto) nontrova posto nel giudizio sulle esigenze cautelari, trattandosi di parametro chealla pericolosità del ricorrente ex art. 274 cod. proc. pen..Anzi, sotto quest’ultimo profilo, la giovane età dell’indagato (di anniXXXXXXXXX), lungi dall’essere un elemento di valutazione favorevole alricorrente, corrobora il giudizio di inaffidabilità formulato dal Tribunale, che lo haindotto a ritenere non adeguate misure cautelari minori per il rischio di violazionedelle regole di autocontenimento da parte dell’indagato (Sez. 2, n. 19559 del25/02/2020, Amico, Rv. 279475 – 01).3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.4. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.