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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02471/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/06/1096 avverso a sentenza del -17/01/2022 dea CORTE APPELLO di NAPúLI ìvv.i-so alle part:r, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 17 gennaio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Napoli il 31 marzo 2020, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del- reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena digiustizia.

Il ricorso, affidato ad un solo motivo con cui si deduce violazione di legge quanto alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibkle.

Si tratta, infatti, di ricorso a sola firma dell'imputato avverso sentenza 17 gennaio 2022, successiva cioè all'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista, dall'ordinamento, del ricorso personale. - Le Sezioni Unite della S.C. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., cori7e modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputata personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)».

La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza forma!ità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50).

Essendo, dunque, il ricoaso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/06/1096 avverso a sentenza del -17/01/2022 dea CORTE APPELLO di NAPúLI ìvv.i-so alle part:r, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 17 gennaio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Napoli il 31 marzo 2020, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del- reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena digiustizia. Il ricorso, affidato ad un solo motivo con cui si deduce violazione di legge quanto alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibkle. Si tratta, infatti, di ricorso a sola firma dell'imputato avverso sentenza 17 gennaio 2022, successiva cioè all'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista, dall'ordinamento, del ricorso personale. - Le Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., cori7e modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputata personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)». La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza forma!ità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50). Essendo, dunque, il ricoaso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 02471/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris