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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 32793/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32479-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi C__C) dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011 [OSCURATO:PERSONA] e Teresa proponevano opposizione al o decreto con il quale il Tribunale di Noia aveva liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA] il compenso di C 5.014,53 oltre oneri, per l'attività dal predetto svolta come C.T.U. nell'ambito di una controversia civile pendente tra gli opponenti e [OSCURATO:PERSONA].

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Teresa, affidandosi ad un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato avvisi di ricevimento della notificazione del ricorso introduttivo e memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del ricorso, articolato su un unico motivo, proposto avverso ordinanza del Tribunale di Noia che ha ritenuto inammissibile, perché tardivamente depositata in cancelleria, l'opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al CTU emesso dal medesimo ufficio giudiziario in data 22.5.2018.

Nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso il giudice di merito ha dato rilievo alla data in cui la busta telematica contenente il ricorso è stata aperta dall'ufficio del ruolo generale del Tribunale.

Va ribadito, sul punto, il principio per cui "Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, Ric. 2019 n. 32479 sez.

M2 - ud. 24-06-2021 -2- comma 7, del D. L. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della L. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del D. L. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del D. M. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17328 del 27/06/2019, Rv. 654644, relativa ad un caso in cui l'appello, da proporre nella forma del ricorso, era stato depositato in via telematica l'ultimo giorno utile, ma l'esito positivo del controllo automatico della busta telematica era stato comunicato il giorno successivo; nonché Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28982 del 08/11/2019, Rv. 655632, egualmente relativa ad un appello proposto con ricorso depositato in via telematica; Cass. Sez. 6- 1, Ordinanza n. 4787 del 01/03/2018, Rv.647892, concernente un'opposizione allo stato passivo era stata proposta mediante atto depositato telematicamente; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1366 del 19/01/2018, Rv. 647346, secondo cui ai fini della continenza la pendenza del procedimento monitorio va apprezzata con riferimento al momento in cui avviene il deposito, e quindi si genera la ricevuta di avvenuta consegna della busta telematica, e non a quello successivo in cui il personale di cancelleria ne cura effettivamente l'iscrizione al ruolo)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Ric. 2019 n. 32479 sez.

M2 - ud. 24-06-2021 -3- Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Noia, in differente composizione.

PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Noia, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021.

L P ESIDENT (L.c Lombard) DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32479-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi C__C) dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011 [OSCURATO:PERSONA] e Teresa proponevano opposizione al o decreto con il quale il Tribunale di Noia aveva liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA] il compenso di C 5.014,53 oltre oneri, per l'attività dal predetto svolta come C.T.U. nell'ambito di una controversia civile pendente tra gli opponenti e [OSCURATO:PERSONA]. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Teresa, affidandosi ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato avvisi di ricevimento della notificazione del ricorso introduttivo e memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso, articolato su un unico motivo, proposto avverso ordinanza del Tribunale di Noia che ha ritenuto inammissibile, perché tardivamente depositata in cancelleria, l'opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al CTU emesso dal medesimo ufficio giudiziario in data 22.5.2018. Nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso il giudice di merito ha dato rilievo alla data in cui la busta telematica contenente il ricorso è stata aperta dall'ufficio del ruolo generale del Tribunale. Va ribadito, sul punto, il principio per cui "Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, Ric. 2019 n. 32479 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- comma 7, del D. L. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della L. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del D. L. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del D. M. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17328 del 27/06/2019, Rv. 654644, relativa ad un caso in cui l'appello, da proporre nella forma del ricorso, era stato depositato in via telematica l'ultimo giorno utile, ma l'esito positivo del controllo automatico della busta telematica era stato comunicato il giorno successivo; nonché Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28982 del 08/11/2019, Rv. 655632, egualmente relativa ad un appello proposto con ricorso depositato in via telematica; Cass. Sez. 6- 1, Ordinanza n. 4787 del 01/03/2018, Rv.647892, concernente un'opposizione allo stato passivo era stata proposta mediante atto depositato telematicamente; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1366 del 19/01/2018, Rv. 647346, secondo cui ai fini della continenza la pendenza del procedimento monitorio va apprezzata con riferimento al momento in cui avviene il deposito, e quindi si genera la ricevuta di avvenuta consegna della busta telematica, e non a quello successivo in cui il personale di cancelleria ne cura effettivamente l'iscrizione al ruolo)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Ric. 2019 n. 32479 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -3- Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Noia, in differente composizione. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Noia, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021. L P ESIDENT (L.c Lombard) DEPOSITA
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