CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 29024/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 03/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205). Ma è pur sempre necessario che nel decreto di sequestro siano da subito esplicitate le ragioni che giustificano l'ablazione del bene per finalità di estrapolazione e analisi dei dati informatici in termini non apparenti, ma effettivi e rispettosi del canone di proporzionalità temporale del vincolo, non bastando il riferimento ad una ipotetica indagine tecnica di cui non vi sia alcuna concreta ede effettiva predisposizione emergente dalla motivazione del decreto di sequestro. 4. In conclusione, non avendo il Tribunale proceduto alla verifica della sussistenza di detti presupposti del decreto di convalida del sequestro emesso dal Pubblico Ministero, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sui punti segnalati, imponendosi, in caso di verificata assenza di riferimenti alla concreta ed effettiva predisposizione di una indagine tecnica mirata all'estrapolazione dei dati contenuti nella memoria informatica degli apparecchi in sequestro, l'annullamento del decreto di convalida del sequestro anche con riferimento ai telefoni cellulari ed alle sim card, oltre che con riferimento al denaro - per le ragioni sopra esposte - qualora non siano state esplicitate le concrete esigenze probatorie poste a sostegno della convalida del sequestro della somma in contanti di euro 26.950,00 disposta dal Pubblico Ministero. 5 P.Q.M