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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34793/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso tbfb [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame il ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di cassazione, Prima Sezione Penale, datata 15.6.2021, n. 26999, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dallo stesso Sbordone in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1152 del 2019 che lo ha condannato alla pena di 14 anni e 4 mesi di reclusione per il delitto di tentato omicidio aggravato e porto e detenzione illegale di armi, riconosciuto l'aumento per la ritenuta recidiva. 2, II ricorrente lamenta l'errore di fatto costituito dall'aver ritenuto configurabile l'aggravante della recidiva nonostante non vi fossero precedenti penali passati in giudicato nei suoi confronti al momento della commissione del delitto relativamente al quale è stata riconosciuta detta aggravante, il 5.2.2012; infatti, in ordine ad una condotta di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ritenuta precedente rilevante ai fini della recidiva, era stata emessa solo la sentenza di primo grado, in data 10.10.2014.

La Prima Sezione Penale, nella sentenza impugnata, ha ritenuto l'analogo motivo proposto in sede di giudizio di legittimità, "inedito", formulato per la prima volta in cassazione, pertanto inammissibile, laddove invece avrebbe potuto intervenire d'ufficio, così sanando il contrasto con i principi di colpevolezza ed eguaglianza dettati dagli artt. 27 e 3 della Costituzione.

A giudizio del ricorrente, l'ipotesi dedotta configurerebbe un errore di fatto rilevabile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., sussistendone tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta.

3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui, in risposta alla requisitoria del PG, ribadisce le ragioni già illustrate nel ricorso e sottolinea che nel caso di specie si verta in tema di errore di fatto e percettivo, là dove la recidiva è stata ritenuta sussistente nonostante non lo fosse poiché non vi era stata alcuna condanna definitiva del ricorrente nel momento in cui ha commesso il delitto al centro del ricorso straordinario.

3.2. La parte civile costituita, il comune di Mondragone in persona del sindaco p.t., ha depositato conclusioni e nota spese, con le quali chiede il rigetto del ricorso e la rifusione di 6.030 euro per le spese processuali sostenute nel grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Il ricorrente deduce, quale errore di fatto contenuto nella sentenza della Prima Sezione della Corte di cassazione, avverso cui è proposto ricorso straordinario, il non aver ritenuto possibile intervenire per sanare l'erronea applicazione della recidiva e, dunque, l'illegalità della pena, dichiarandosi, invece, l'inammissibilità del motivo all'epoca formulato, inedito in quanto eccepito per la prima volta in sede di legittimità.

La censura si fonda sulla constatazione dell'errore di fatto, costituito dall'aver ritenuto, il giudice di merito, configurabile l'aggravante della recidiva, nonostante non vi fossero precedenti penali passati in giudicato nei suoi confronti, al momento della commissione del delitto relativamente al quale è stata riconosciuta detta aggravante, il 5.2.2012 (in ordine ad una condotta di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ritenuta precedente rilevante ai fini della recidiva, era stata emessa solo la sentenza di primo grado, in data 10.10.2014).

La tesi del ricorrente è che la Prima Sezione Penale, nella sentenza impugnata, non si sia pronunciata in merito, per aver ritenuto l'analogo motivo proposto in sede di giudizio di legittimità, "inedito", formulato per la prima volta in cassazione, pertanto inammissibile, laddove invece avrebbe potuto intervenire d'ufficio, così sanando il contrasto con i principi di colpevolezza ed eguaglianza dettati dagli artt. 27 e 3 della Costituzione.

E, dunque, di aver ritenuto preclusa una questione che non lo era, attenendo all'illegalità della pena.

2.1. La censura non può trovare accoglimento.

Per costante insegnamento di questa Corte, infatti, l'errore materiale o di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280).

Le Sezioni Unite hanno chiarito ciò che più rileva per delimitare il campo applicativo del rimedio straordinario, e cioè che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati.

Il massimo collegio di legittimità ha precisato anche, in motivazione che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.Tale principio è stato ribadito successivamente da Sez.

U, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527, con cui si è definitivamente affermato, pertanto, che il rimedio straordinario in esame non può essere esperito per far valere un presunto errore di diritto.

In linea con tali incontestati approdi delle Sezioni Unite, la giurisprudenza delle Sezioni Semplici ha via via ricostruito il perimetro concreto di delimitazione del sindacato di legittimità derivante dal rimedio straordinario in esame, tenendo presente che l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (così le richiamate Sezioni Unite Basile).

Si è segnalato, pertanto, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cessazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821; Sez. 6 n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 2, n. 42782 del 30/9/2015, Cofano, Rv. 265248).

All'evidenza, dunque, le deduzioni difensive non possono trovare spazio nel giudizio di verifica eccezionalmente affidato alla Cassazione qualora non venga evidenziato un errore realmente percettivo e di fatto ed il preteso errore derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (così Sez. 6, n. 46065 del 2014, cit.).

2.2. Nel caso di specie, la Prima Sezione Penale ha dichiarato inammissibile il motivo, rilevandone la natura inedita, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Tale argomentazione configura, del tutto pacificamente, una valutazione giuridica e, al più, potrebbe dar luogo ad un errore di giudizio, se fondata; giammai può essere considerata un errore di fatto, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità richiamata.

In una recente sentenza, peraltro, questa Corte regolatrice ha stabilito che la dedotta erroneità di una valutazione giuridica in ordine alla esistenza delle cause normative di inammissibilità è, al più, se fondata, riconducibile ad un errore di diritto, pertanto sottratta all'orizzonte del sindacato attivabile in Cassazione attraverso il rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, ord. n. 31754 del 16/09/2020, Ferrari, Rv. 280023, in una fattispecie in cui il ricorrente deduceva che la motivazione avesse il contenuto di una pronuncia di rigetto e non della dichiarata inammissibilità).E quindi, a prescindere dalla questione se errori relativi alla rilevata sussistenza della recidiva attengano o meno al tema dell'illegalità della pena (cfr. Sez. 1, ord. n. 30403, Bellobuono, Rv. 279788; Sez. 6, n. 25273 del 23/5/2018, Zidane, Rv. 273392), deve affermarsi che non è configurabile un errore percettivo, sindacabile con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., nel caso in cui venga dedotta l'erroneità della valutazione giuridica compiuta in ordine alla esistenza di una causa normativa di inammissibilità (nella specie, per essere stato ritenuto inedito il motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).

3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000.

3.1. Nulla deve essere disposto, quanto alla rifusione delle spese richieste dalla parte civile costituita - il comune di Mondragone - poiché la questione proposta dal ricorrente attiene al trattamento sanzionatorio e, dunque, ad un tema cui non è sotteso un interesse civile tutelabile (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017, dep. 2018, Canale, Rv. 273018).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso tbfb [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame il ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di cassazione, Prima Sezione Penale, datata 15.6.2021, n. 26999, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dallo stesso Sbordone in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1152 del 2019 che lo ha condannato alla pena di 14 anni e 4 mesi di reclusione per il delitto di tentato omicidio aggravato e porto e detenzione illegale di armi, riconosciuto l'aumento per la ritenuta recidiva. 2, II ricorrente lamenta l'errore di fatto costituito dall'aver ritenuto configurabile l'aggravante della recidiva nonostante non vi fossero precedenti penali passati in giudicato nei suoi confronti al momento della commissione del delitto relativamente al quale è stata riconosciuta detta aggravante, il 5.2.2012; infatti, in ordine ad una condotta di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ritenuta precedente rilevante ai fini della recidiva, era stata emessa solo la sentenza di primo grado, in data 10.10.2014. La Prima Sezione Penale, nella sentenza impugnata, ha ritenuto l'analogo motivo proposto in sede di giudizio di legittimità, "inedito", formulato per la prima volta in cassazione, pertanto inammissibile, laddove invece avrebbe potuto intervenire d'ufficio, così sanando il contrasto con i principi di colpevolezza ed eguaglianza dettati dagli artt. 27 e 3 della Costituzione. A giudizio del ricorrente, l'ipotesi dedotta configurerebbe un errore di fatto rilevabile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., sussistendone tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. 3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui, in risposta alla requisitoria del PG, ribadisce le ragioni già illustrate nel ricorso e sottolinea che nel caso di specie si verta in tema di errore di fatto e percettivo, là dove la recidiva è stata ritenuta sussistente nonostante non lo fosse poiché non vi era stata alcuna condanna definitiva del ricorrente nel momento in cui ha commesso il delitto al centro del ricorso straordinario. 3.2. La parte civile costituita, il comune di Mondragone in persona del sindaco p.t., ha depositato conclusioni e nota spese, con le quali chiede il rigetto del ricorso e la rifusione di 6.030 euro per le spese processuali sostenute nel grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il ricorrente deduce, quale errore di fatto contenuto nella sentenza della Prima Sezione della Corte di cassazione, avverso cui è proposto ricorso straordinario, il non aver ritenuto possibile intervenire per sanare l'erronea applicazione della recidiva e, dunque, l'illegalità della pena, dichiarandosi, invece, l'inammissibilità del motivo all'epoca formulato, inedito in quanto eccepito per la prima volta in sede di legittimità. La censura si fonda sulla constatazione dell'errore di fatto, costituito dall'aver ritenuto, il giudice di merito, configurabile l'aggravante della recidiva, nonostante non vi fossero precedenti penali passati in giudicato nei suoi confronti, al momento della commissione del delitto relativamente al quale è stata riconosciuta detta aggravante, il 5.2.2012 (in ordine ad una condotta di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ritenuta precedente rilevante ai fini della recidiva, era stata emessa solo la sentenza di primo grado, in data 10.10.2014). La tesi del ricorrente è che la Prima Sezione Penale, nella sentenza impugnata, non si sia pronunciata in merito, per aver ritenuto l'analogo motivo proposto in sede di giudizio di legittimità, "inedito", formulato per la prima volta in cassazione, pertanto inammissibile, laddove invece avrebbe potuto intervenire d'ufficio, così sanando il contrasto con i principi di colpevolezza ed eguaglianza dettati dagli artt. 27 e 3 della Costituzione. E, dunque, di aver ritenuto preclusa una questione che non lo era, attenendo all'illegalità della pena. 2.1. La censura non può trovare accoglimento. Per costante insegnamento di questa Corte, infatti, l'errore materiale o di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280). Le Sezioni Unite hanno chiarito ciò che più rileva per delimitare il campo applicativo del rimedio straordinario, e cioè che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati. Il massimo collegio di legittimità ha precisato anche, in motivazione che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.Tale principio è stato ribadito successivamente da Sez. U, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527, con cui si è definitivamente affermato, pertanto, che il rimedio straordinario in esame non può essere esperito per far valere un presunto errore di diritto. In linea con tali incontestati approdi delle Sezioni Unite, la giurisprudenza delle Sezioni Semplici ha via via ricostruito il perimetro concreto di delimitazione del sindacato di legittimità derivante dal rimedio straordinario in esame, tenendo presente che l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (così le richiamate Sezioni Unite Basile). Si è segnalato, pertanto, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cessazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821; Sez. 6 n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 2, n. 42782 del 30/9/2015, Cofano, Rv. 265248). All'evidenza, dunque, le deduzioni difensive non possono trovare spazio nel giudizio di verifica eccezionalmente affidato alla Cassazione qualora non venga evidenziato un errore realmente percettivo e di fatto ed il preteso errore derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (così Sez. 6, n. 46065 del 2014, cit.). 2.2. Nel caso di specie, la Prima Sezione Penale ha dichiarato inammissibile il motivo, rilevandone la natura inedita, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Tale argomentazione configura, del tutto pacificamente, una valutazione giuridica e, al più, potrebbe dar luogo ad un errore di giudizio, se fondata; giammai può essere considerata un errore di fatto, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità richiamata. In una recente sentenza, peraltro, questa Corte regolatrice ha stabilito che la dedotta erroneità di una valutazione giuridica in ordine alla esistenza delle cause normative di inammissibilità è, al più, se fondata, riconducibile ad un errore di diritto, pertanto sottratta all'orizzonte del sindacato attivabile in Cassazione attraverso il rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, ord. n. 31754 del 16/09/2020, Ferrari, Rv. 280023, in una fattispecie in cui il ricorrente deduceva che la motivazione avesse il contenuto di una pronuncia di rigetto e non della dichiarata inammissibilità).E quindi, a prescindere dalla questione se errori relativi alla rilevata sussistenza della recidiva attengano o meno al tema dell'illegalità della pena (cfr. Sez. 1, ord. n. 30403, Bellobuono, Rv. 279788; Sez. 6, n. 25273 del 23/5/2018, Zidane, Rv. 273392), deve affermarsi che non è configurabile un errore percettivo, sindacabile con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., nel caso in cui venga dedotta l'erroneità della valutazione giuridica compiuta in ordine alla esistenza di una causa normativa di inammissibilità (nella specie, per essere stato ritenuto inedito il motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). 3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000. 3.1. Nulla deve essere disposto, quanto alla rifusione delle spese richieste dalla parte civile costituita - il comune di Mondragone - poiché la questione proposta dal ricorrente attiene al trattamento sanzionatorio e, dunque, ad un tema cui non è sotteso un interesse civile tutelabile (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017, dep. 2018, Canale, Rv. 273018). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favor
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