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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 50680/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 12/12/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 12 dicembre 2022, confermava quella di primo grado, che aveva ritenuto l'odierno ricorrente responsabile del reato di detenzione a fine di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, condannandolo, ritenuta la contestata recidiva, alla pena di legge e negando la riconducibilità del fatto all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

In particolare la Corte rappresentava che la droga (complessivi 378,18 grammi) era stata trovata avvolta in quattro buste di cellophane nel giardinetto condominiale dell'abitazione dell'imputato.

Pur rilevando che Puggillo era stato ritenuto responsabile dal Giudice di primo grado soltanto per la droga rinvenuta in una delle quattro buste ove era stata reperita una impronta digitale dell'imputato, riteneva che la condotta del medesimo non potesse essere disgiunta "seppure ai soli fini del rigetto del quinto comma" dalla condotta di detenzione delle altre tre buste, trattandosi si partecipazione dell'imputato, per la sua quota, ad una detenzione di maggiore disvalore.

2. Il difensore dell'imputato ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo:

2.1. all'affermazione di responsabilità per il reato addebitato/non potendosi rifiutare aprioristicamente l'ipotesi difensiva che la busta su cui è stata rinvenuta l'impronta fosse stata precedentemente utilizzata per fini leciti, né potendosi escludere per la sola presenza di una porta di ferro che estranei in possesso delle chiavi avessero potuto accedere al luogo;

2.2. alla mancata sussunzione del reato nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, avendo la Corte operato un richiamo al rinvenimento di ulteriori buste contenenti sostanza stupefacente, ancorché non riconducibili a Puggillo;

2.3. alla mancata esclusione della recidiva, mancando nel corpo motivazionale qualsivoglia correlazione fra i precedenti penali in carico al ricorrente e il fatto delittuoso di cui al procedimento in parola, in punto di maggiore pericolosità dell'autore del reato; per converso la Corte ha ritenuto di ribadire il diniego delle attenuanti generiche e quindi l'applicazione di un più mite trattamento sanzionatorio unicamente sulla base dei precedenti, omettendo il vaglio di ulteriori elementi.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Risulta manifestamente infondato e sprovvisto di reale specificità delle ragioni che lo sorreggonovil primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la denunziata insussistenza di oggettivi elementi di prova, idonei a corroborare la prospettazione accusatoria circa la condotta di detenzione a fini di cessione a terzi della sostanza stupefacente sequestrata.

Viceversa, la sentenza impugnata ha correttamente valutato il compendio probatorio, rilevando che l'impronta sulla busta di cellophane in cui era contenuta la droga, in assenza di qualsiasi spiegazione da parte dell'imputato sulle ragioni di tale circostanza (l'argomentazione difensiva che la busta potrebbe essere stata utilizzata per fini leciti dall'imputato, senza peraltro precisare quali, rimane meramente congetturale), consente di pervenire all'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

Sicché la motivazione della sentenza impugnata si presenta congruamente e logicamente argomentata nella ricostruzione probatoria delle vicende e nei relativi apprezzamenti di merito, perciò insindacabile per questo aspetto in sede di controllo di legittimità,

3. Con il secondo motivo di ricorso la difesa si duole della mancata riqualificazione della condotta nel più lieve reato previsto dall'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

Nel caso di specie l'impronta papillare del ricorrente è stata rinvenuta solo su una delle quattro bustine di sostanza stupefacente rinvenute (quantitativo complessivo pari a 378,18 g di marijuana), e da qui il Giudice di primo grado ha dedotto che solo un quarto della sostanza fosse allo stesso riconducibile, in tal senso modulando la condanna.

Ciò premesso, non pare pertanto condivisibile la sentenza impugnata che attribuisce rilievo preponderante alla quantità di stupefacente, inferiore a 100 grammi di rnarijuana(e soprattutto laddove valorizza altri elementi per escludere l'ipotesi lieve, e cioè il rinvenimento delle altre tre buste e il luogo in cui queste si trovavano.

Sul punto la contraddittorietà della sentenza è palese: ribadisce che Puggillo è stato assolto dalla detenzione delle altre tre buste e poi afferma che la sua condotta non può essere disgiunta dalla condotta di detenzione delle altre tre buste: "infatti si tratta di partecipazione dell'imputato, per la sua quota, ad una detenzione di maggior disvalore", con ciò affermando in sostanza una detenzione di tipo concorsuale nella detenzione dell'altra droga rinvenuta.

4. L'ingiustificata mancanza di un congruo e logico apparato argomentativo sul punto comporta l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Rimangono assorbite le censure sollevate dalla difesa circa il trattamento sanzionatorio.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 12/12/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 12 dicembre 2022, confermava quella di primo grado, che aveva ritenuto l'odierno ricorrente responsabile del reato di detenzione a fine di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, condannandolo, ritenuta la contestata recidiva, alla pena di legge e negando la riconducibilità del fatto all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare la Corte rappresentava che la droga (complessivi 378,18 grammi) era stata trovata avvolta in quattro buste di cellophane nel giardinetto condominiale dell'abitazione dell'imputato. Pur rilevando che Puggillo era stato ritenuto responsabile dal Giudice di primo grado soltanto per la droga rinvenuta in una delle quattro buste ove era stata reperita una impronta digitale dell'imputato, riteneva che la condotta del medesimo non potesse essere disgiunta "seppure ai soli fini del rigetto del quinto comma" dalla condotta di detenzione delle altre tre buste, trattandosi si partecipazione dell'imputato, per la sua quota, ad una detenzione di maggiore disvalore. 2. Il difensore dell'imputato ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: 2.1. all'affermazione di responsabilità per il reato addebitato/non potendosi rifiutare aprioristicamente l'ipotesi difensiva che la busta su cui è stata rinvenuta l'impronta fosse stata precedentemente utilizzata per fini leciti, né potendosi escludere per la sola presenza di una porta di ferro che estranei in possesso delle chiavi avessero potuto accedere al luogo; 2.2. alla mancata sussunzione del reato nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, avendo la Corte operato un richiamo al rinvenimento di ulteriori buste contenenti sostanza stupefacente, ancorché non riconducibili a Puggillo; 2.3. alla mancata esclusione della recidiva, mancando nel corpo motivazionale qualsivoglia correlazione fra i precedenti penali in carico al ricorrente e il fatto delittuoso di cui al procedimento in parola, in punto di maggiore pericolosità dell'autore del reato; per converso la Corte ha ritenuto di ribadire il diniego delle attenuanti generiche e quindi l'applicazione di un più mite trattamento sanzionatorio unicamente sulla base dei precedenti, omettendo il vaglio di ulteriori elementi. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Risulta manifestamente infondato e sprovvisto di reale specificità delle ragioni che lo sorreggonovil primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la denunziata insussistenza di oggettivi elementi di prova, idonei a corroborare la prospettazione accusatoria circa la condotta di detenzione a fini di cessione a terzi della sostanza stupefacente sequestrata. Viceversa, la sentenza impugnata ha correttamente valutato il compendio probatorio, rilevando che l'impronta sulla busta di cellophane in cui era contenuta la droga, in assenza di qualsiasi spiegazione da parte dell'imputato sulle ragioni di tale circostanza (l'argomentazione difensiva che la busta potrebbe essere stata utilizzata per fini leciti dall'imputato, senza peraltro precisare quali, rimane meramente congetturale), consente di pervenire all'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Sicché la motivazione della sentenza impugnata si presenta congruamente e logicamente argomentata nella ricostruzione probatoria delle vicende e nei relativi apprezzamenti di merito, perciò insindacabile per questo aspetto in sede di controllo di legittimità, 3. Con il secondo motivo di ricorso la difesa si duole della mancata riqualificazione della condotta nel più lieve reato previsto dall'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Nel caso di specie l'impronta papillare del ricorrente è stata rinvenuta solo su una delle quattro bustine di sostanza stupefacente rinvenute (quantitativo complessivo pari a 378,18 g di marijuana), e da qui il Giudice di primo grado ha dedotto che solo un quarto della sostanza fosse allo stesso riconducibile, in tal senso modulando la condanna. Ciò premesso, non pare pertanto condivisibile la sentenza impugnata che attribuisce rilievo preponderante alla quantità di stupefacente, inferiore a 100 grammi di rnarijuana(e soprattutto laddove valorizza altri elementi per escludere l'ipotesi lieve, e cioè il rinvenimento delle altre tre buste e il luogo in cui queste si trovavano. Sul punto la contraddittorietà della sentenza è palese: ribadisce che Puggillo è stato assolto dalla detenzione delle altre tre buste e poi afferma che la sua condotta non può essere disgiunta dalla condotta di detenzione delle altre tre buste: "infatti si tratta di partecipazione dell'imputato, per la sua quota, ad una detenzione di maggior disvalore", con ciò affermando in sostanza una detenzione di tipo concorsuale nella detenzione dell'altra droga rinvenuta. 4. L'ingiustificata mancanza di un congruo e logico apparato argomentativo sul punto comporta l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rimangono assorbite le censure sollevate dalla difesa circa il trattamento sanzionatorio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad a
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