CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14197/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 28.1.2014 il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di rapina di cui al capo b) e di porto illegale di un coltello a serramanico di cui al capo c) e, con la ritenuta continuazione tra le diverse violazioni di legge e la finale riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 7 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale; 2. la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo c) perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena per il solo capo b) in anni 3 di reclusione ed Euro 733 di multa confermando nel resto; 3. ricorre per cassazione il difensore dell'Orfé lamentando: 3.1 vizio di motivazione: richiama la motivazione con cui la Corte di Appello aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e riporta il contenuto della annotazione di servizio del 27.3.2012 in cui la PG aveva dato conto della immediata sua collaborazione nella identificazione del complice con cui aveva commesso la rapina; 3.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di si debba tener conto nella applicazione della legge penale: rileva che la sentenza è stata notificata al difensore quale legale di fiducia e domiciliatario ex art. 157 cod. proc. pen. laddove l'imputato aveva invece eletto domicilio presso la propria abitazione in Napoli, via Lepanto n. 97, sc. C. int. 65, con conseguente difetto di notifica e violazione di legge processuale relativamente al disposto di cui all'art. 23bis I. 176 del 2020. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 Quanto al primo motivo è sufficiente infatti rilevare che la sentenza impugnata ha negato le circostanze attenuanti generiche sulla scorta di una pluralità di considerazioni tra cui, in particolare, quella relativa alle modalità del fatto, giudicato di particolare gravità, commesso in concorso con altri e con l'utilizzo di un coltello oltre che con rilevanti minacce nei confronti della persona offesa; a queste considerazioni, poi, la Corte ha aggiunto quella della condotta affatto realmente collaborativa dell'imputato il quale rendeva confessione solo quando il quadro probatorio a suo carico era ormai completo. È vero che la Corte ha trascurato a tal fine la circostanza secondo cui il ricorrente aveva contribuito ad identificare il complice con cui aveva commesso la rapina; è pur vero che il diniego delle generiche è stato autonomamente e sufficientemente motivato sotto altro profilo. 4.2 quanto al secondo motivo, va rilevato che dalla sentenza di appello non risulta l'elezione di domicilio dell'imputato il quale è indicato come "residente" in Napoli, via Lepanto n. 97, sc. C. int. nr . 65; in ogni caso, l'eventuale difetto di notifica all'imputato non avrebbe effetto alcuno sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso (cfr., Sez. 1 - , Sentenza n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 che, in motivazione, ha aggiunto che detta omessa notifica potrebbe assumere residuale rilievo - esclusivamente in funzione della restituzione degli atti al giudice d'appello affinché provveda all'adempimento, a salvaguardia dei diritti dell'imputato - soltanto qualora il difensore impugnante fosse privo di investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] redo Mantova