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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 08299/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TERNI( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 28/6/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di tre anni, due mesi, venti giorni di reclusone e 12.200,00 euro di multa in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Premesso ancora che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando la mancata riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, citato.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023 Il C ere esteriore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TERNI( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 28/6/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di tre anni, due mesi, venti giorni di reclusone e 12.200,00 euro di multa in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Premesso ancora che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando la mancata riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, citato. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023 Il C ere esteriore Il
Sentenza Cassazione n. 08299/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris