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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 41174/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ma, DEPO "DTA 1 2 NOV 2021 ANco- [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 7 giugno 2021 con il quale è stato confermato il decreto dì convalida del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 7 maggio 2021 della carta di reddito di cittadinanza emessa da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] unico motivo si deduce ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. la manifesta illogicità della motivazione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, in particolare quanto all'elemento soggettivo del reato, e del periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen.

Avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cessazione è ammesso, ex art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge; è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art.125 cod. proc. pen. - e della motivazione apparente.

Non può essere dedotto il vizio della illogicità manifesta della motivazione, che può essere denunciato, in sede di legittimità, soltanto mediante lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ma, DEPO "DTA 1 2 NOV 2021 ANco- [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 7 giugno 2021 con il quale è stato confermato il decreto dì convalida del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 7 maggio 2021 della carta di reddito di cittadinanza emessa da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] unico motivo si deduce ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. la manifesta illogicità della motivazione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, in particolare quanto all'elemento soggettivo del reato, e del periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. Avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cessazione è ammesso, ex art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge; è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art.125 cod. proc. pen. - e della motivazione apparente. Non può essere dedotto il vizio della illogicità manifesta della motivazione, che può essere denunciato, in sede di legittimità, soltanto mediante lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il
Decreto Cassazione n. 41174/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris