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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 13389/2025

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O Sul ricorso n. 23831/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II della Emilia-Romagna, n. 513/06/2023 depositata il 17 aprile 2023.

Visto l’atto depositato il 6 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al rimborso dei dazi antidumping oggetto di causa e dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendone l’estinzione; considerato le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 23831/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II della Emilia-Romagna, n. 513/06/2023 depositata il 17 aprile 2023. Visto l’atto depositato il 6 marzo 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al rimborso dei dazi antidumping oggetto di causa e dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendone l’estinzione; considerato le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a
Decreto Cassazione n. 13389/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris