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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24756/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 33603-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 97210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (C.F. 12455041009), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n.([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4869/18/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 27/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE DOGANE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . (d’ora in avanti, breviter, “ TIERRE ”) due cartelle di pagamento con l’Ufficio ha provveduto a riprese relativamente agli anni di imposta 2014 e 2015, conseguenti al mancato pagamento, da parte della contribuente, dell’imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, per la quale la TIERRE aveva presentato istanza di rateizzazione di quanto dovuto ex art. 3-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 462 del 1997, richiesta, tuttavia, non accolta dall’Ufficio per effetto della mancata estensione, da parte della contribuente e per un periodo corrispondente alla scadenza dell’ultima rata, oltre ad un ulteriore anno, della garanzia dalla stessa prestata al momento della sottoscrizione della convenzione di concessione; che la TIERRE impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 25848/2017, rigettò il ricorso; che la contribuente propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, la quale, con sentenza n. 4869/2019, depositata il 27/08/2019 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, a seguito della novella apportata all’art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 1997 dal d.l. n. 201 del 2011, la rateizzazione di importi – quali quelli per cui è causa - superiori ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) non richiede (più) la prestazione di alcuna cauzione a garanzia del pagamento del debito tributario, con conseguente annullamento delle cartelle impugnate; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza e/o del procedimento.

Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 49, 56, 57 del D.Lgs. n. 546/1992 e 112 e 345 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 7), per non avere la C.T.R. dichiarato il gravame della TIERRE inammissibile, per violazione del divieto di nova in appello, nonché per “omessa censura di tutte le ragioni a sostengo della sentenza appellata (con conseguente formazione di giudicato interno)” (cfr. ivi, p. 8); che con il secondo motivo la difesa erariale lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 24, comma VII, del d.l. 98/11, all’art. 3 bis del D.Lgs. 462/97 e all’art. 1372 c.c.” (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto applicabile al concessionario per la raccolta del gioco pubblico l’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462 del 1997, nella formulazione derivante dalla novella apportata dal d.l. n. 201 del 2011, sebbene il concessionario rivesta la qualifica di agente contabile della riscossione e sia tenuto al rispetto di una convenzione che prevede, all’art. 16, l’obbligo di prestare una garanzia che “deve valere per tutti gli obblighi sorti in costanza di rapporto concessorio” (cfr. il comma 2 del cit. art. 16, trascritto alla p. 15, secondo cpv., del ricorso); che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) l’“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e difetto di motivazione” (cfr. ricorso.

P. 17), per avere la C.T.R.

“omesso di motivare sull’obbligo convenzionale di prestare una garanzia” (cfr. ivi, terzultimo cpv. della motivazione); Rilevato, in via del tutto preliminare, che non risulta evocata nel presente giudizio di legittimità l’ ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ,parte dei precedenti gradi di merito; che occorre, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, onde integrare il contraddittorio nei confronti della stessa ex art.331 cod. proc. civ., mediante la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e, letto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE entro il termine

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 33603-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 97210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (C.F. 12455041009), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n.([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4869/18/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 27/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE DOGANE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . (d’ora in avanti, breviter, “ TIERRE ”) due cartelle di pagamento con l’Ufficio ha provveduto a riprese relativamente agli anni di imposta 2014 e 2015, conseguenti al mancato pagamento, da parte della contribuente, dell’imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, per la quale la TIERRE aveva presentato istanza di rateizzazione di quanto dovuto ex art. 3-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 462 del 1997, richiesta, tuttavia, non accolta dall’Ufficio per effetto della mancata estensione, da parte della contribuente e per un periodo corrispondente alla scadenza dell’ultima rata, oltre ad un ulteriore anno, della garanzia dalla stessa prestata al momento della sottoscrizione della convenzione di concessione; che la TIERRE impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 25848/2017, rigettò il ricorso; che la contribuente propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, la quale, con sentenza n. 4869/2019, depositata il 27/08/2019 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, a seguito della novella apportata all’art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 1997 dal d.l. n. 201 del 2011, la rateizzazione di importi – quali quelli per cui è causa - superiori ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) non richiede (più) la prestazione di alcuna cauzione a garanzia del pagamento del debito tributario, con conseguente annullamento delle cartelle impugnate; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza e/o del procedimento. Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 49, 56, 57 del D.Lgs. n. 546/1992 e 112 e 345 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 7), per non avere la C.T.R. dichiarato il gravame della TIERRE inammissibile, per violazione del divieto di nova in appello, nonché per “omessa censura di tutte le ragioni a sostengo della sentenza appellata (con conseguente formazione di giudicato interno)” (cfr. ivi, p. 8); che con il secondo motivo la difesa erariale lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 24, comma VII, del d.l. 98/11, all’art. 3 bis del D.Lgs. 462/97 e all’art. 1372 c.c.” (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto applicabile al concessionario per la raccolta del gioco pubblico l’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462 del 1997, nella formulazione derivante dalla novella apportata dal d.l. n. 201 del 2011, sebbene il concessionario rivesta la qualifica di agente contabile della riscossione e sia tenuto al rispetto di una convenzione che prevede, all’art. 16, l’obbligo di prestare una garanzia che “deve valere per tutti gli obblighi sorti in costanza di rapporto concessorio” (cfr. il comma 2 del cit. art. 16, trascritto alla p. 15, secondo cpv., del ricorso); che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) l’“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e difetto di motivazione” (cfr. ricorso. P. 17), per avere la C.T.R. “omesso di motivare sull’obbligo convenzionale di prestare una garanzia” (cfr. ivi, terzultimo cpv. della motivazione); Rilevato, in via del tutto preliminare, che non risulta evocata nel presente giudizio di legittimità l’ ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ,parte dei precedenti gradi di merito; che occorre, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, onde integrare il contraddittorio nei confronti della stessa ex art.331 cod. proc. civ., mediante la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo e, letto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE entro il termine
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