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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 18531/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Trieste con decisione del 9 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste del 6 luglio 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 11.000,00 di multa per i reati unificati con la continuazione di cui ai capi 7, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 21 e 22 (tutti per art. 110 cod. pen. e 73, quinto comma, T.U. stup.)

2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) per omessa applicazione della continuazione tra i reati giudicati e quelli già giudicati con la sentenza di patteggiamento del 18 dicembre 2017, del Tribunale di Trieste, irrevocabile 1'8 gennaio 2018.

Non risponde a vero che la sostanza stupefacente fosse diversa in quanto sempre di cocaina si trattava; l'eroina riguardava solo i capi 7, 9, 11 e 12, mentre gli altri episodi della sentenza di patteggiamento del 18 dicembre 2017 riguardavano la cocaina.

Tutti gli episodi di cessione sono avvenuti nell'arco di cinque mesi, solo tre settimane tra l'ultimo reato patteggiato e il primo del presente processo.

Si tratta, del resto, di condotte poste in essere da un soggetto consumatore di stupefacenti (vedi Cass. n. 31243/2016) ravvicinate, con le stesse modalità (sempre modiche quantità).

Non assume rilevo ai fini della continuazione la differenza dei cessionari nelle diverse cessioni. 2.

2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente è stato assolto per due imputazioni (capi 17 e 18) e il precedente specifico non deve essere considerato tale i proprio per la richiesta continuazione tra i fatti già giudicati e quelli in giudizio odierno.

Conseguentemente il ricorrente ha commesso un unico reato continuato.

Manca il fine di lucro nelle cessioni in quanto le somme vengono riscosse dal coimputato e il ricorrente acquista per un suo consumo personale.

Inoltre, stiamo discutendo di storie di degrado urbano e umano, di emarginazione che ben può costituire un valido elemento per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato, generico e, peraltro, articolato solo in fatto con reiterazione dei motivi di appello senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza di secondo grado; inoltre, valutato nel suo complesso, chiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità.

In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965).

In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). 3.

1. La sentenza contiene adeguata motivazione, non illogica e non contraddittoria sulla negazione della continuazione tra i fatti in giudizio e quelli già giudicati con la sentenza di patteggiamento del 18 dicembre 2017, del Tribunale di Trieste, irrevocabile 1'8 gennaio 2018.

Per la Corte di appello l'istituto della continuazione non deve essere confuso con una scelta di vita delinquenziale ("In tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali" (Sez. 1, Sentenza n. 15955 del 08/01/2016 Cc. (dep. 18/04/2016) Rv. 266615 - 01).

Le cessioni di droga riguardano cessionari diversi e i fatti in odierno giudizio sono stati commessi in concorso, mentre quelli già giudicati sono stati commessi da solo, mancat,per la sentenza impugnata, gli "indici significativi di un dato progettuale unitario, ma vi sono elementi che inducono a considerare le condotte accertate come il frutto di una determinazione estemporanea e di contingenze occasionali".

Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.

4. Relativamente all'ulteriore motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si deve rilevare come la sentenza risulta adeguatamente motivata in relazione alla gravità delle condotte in considerazione del numero non modesto dei clienti finali e della frequenza dell'approvvigionamento in Slovenia della droga (quasi ogni settimana), con l'inserimento in un traffico considerevole.

Inoltre, il ricorrente è gravato da un precedente penale specifico.

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste con decisione del 9 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste del 6 luglio 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 11.000,00 di multa per i reati unificati con la continuazione di cui ai capi 7, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 21 e 22 (tutti per art. 110 cod. pen. e 73, quinto comma, T.U. stup.) 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) per omessa applicazione della continuazione tra i reati giudicati e quelli già giudicati con la sentenza di patteggiamento del 18 dicembre 2017, del Tribunale di Trieste, irrevocabile 1'8 gennaio 2018. Non risponde a vero che la sostanza stupefacente fosse diversa in quanto sempre di cocaina si trattava; l'eroina riguardava solo i capi 7, 9, 11 e 12, mentre gli altri episodi della sentenza di patteggiamento del 18 dicembre 2017 riguardavano la cocaina. Tutti gli episodi di cessione sono avvenuti nell'arco di cinque mesi, solo tre settimane tra l'ultimo reato patteggiato e il primo del presente processo. Si tratta, del resto, di condotte poste in essere da un soggetto consumatore di stupefacenti (vedi Cass. n. 31243/2016) ravvicinate, con le stesse modalità (sempre modiche quantità). Non assume rilevo ai fini della continuazione la differenza dei cessionari nelle diverse cessioni. 2. 2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente è stato assolto per due imputazioni (capi 17 e 18) e il precedente specifico non deve essere considerato tale i proprio per la richiesta continuazione tra i fatti già giudicati e quelli in giudizio odierno. Conseguentemente il ricorrente ha commesso un unico reato continuato. Manca il fine di lucro nelle cessioni in quanto le somme vengono riscosse dal coimputato e il ricorrente acquista per un suo consumo personale. Inoltre, stiamo discutendo di storie di degrado urbano e umano, di emarginazione che ben può costituire un valido elemento per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato, generico e, peraltro, articolato solo in fatto con reiterazione dei motivi di appello senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza di secondo grado; inoltre, valutato nel suo complesso, chiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). 3. 1. La sentenza contiene adeguata motivazione, non illogica e non contraddittoria sulla negazione della continuazione tra i fatti in giudizio e quelli già giudicati con la sentenza di patteggiamento del 18 dicembre 2017, del Tribunale di Trieste, irrevocabile 1'8 gennaio 2018. Per la Corte di appello l'istituto della continuazione non deve essere confuso con una scelta di vita delinquenziale ("In tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali" (Sez. 1, Sentenza n. 15955 del 08/01/2016 Cc. (dep. 18/04/2016) Rv. 266615 - 01). Le cessioni di droga riguardano cessionari diversi e i fatti in odierno giudizio sono stati commessi in concorso, mentre quelli già giudicati sono stati commessi da solo, mancat,per la sentenza impugnata, gli "indici significativi di un dato progettuale unitario, ma vi sono elementi che inducono a considerare le condotte accertate come il frutto di una determinazione estemporanea e di contingenze occasionali". Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. 4. Relativamente all'ulteriore motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si deve rilevare come la sentenza risulta adeguatamente motivata in relazione alla gravità delle condotte in considerazione del numero non modesto dei clienti finali e della frequenza dell'approvvigionamento in Slovenia della droga (quasi ogni settimana), con l'inserimento in un traffico considerevole. Inoltre, il ricorrente è gravato da un precedente penale specifico. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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