CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 39959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia indicata in epigrafe emessa in sede di giudizio di rinvio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] (solo) con riferimento alle fattispecie di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, rideterminando la pena previo giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e circostanze aggravanti ex art. 69 cod. pen. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo (di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della disciplina di cui all'art. 69 cod. pen. La Corte territoriale non avrebbe sul punto motivato in merito allo specifico motivo d'appello e comunque avrebbe erroneamente valutato i presupposti, tra cui l'incensuratezza oltre che la condotta susseguente al reato (invece valutabile ai fini delle circostanze attenuanti generiche in forza di Corte cost. n. 183 del 2011), con conseguente condanna ad una pena non congrua ex art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto manifestamente infondato, per taluni profili, oltre che proposto per motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). 2. Occorre ribadire il principio per cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02; si vedano altresì Sez. 4, n. 29034/2022, Pino. Cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 29036/2022, Fiano, in motivazione). La Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente (che, dunque, con essa non si confronta), ha correttamente applicato il principio appena richiamato con motivazione esente dai prospettati vizi motivazionali. La ratio decidendi del giudizio di equivalenza, difatti, si fonda sulla valutazione, ex art. 133 cod. pen., della condotta di vita del reo e in particolare di quella susseguente al reato, caratterizzata dall'assenza di ricaduta nell'illecito penale, in uno con le modalità dell'azione e la gravità del danno, in considerazione del numero di soggetti passivi del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione (avvenuta nel luogo di lavoro) nonché della posizione assunta dall'imputato in quanto loro datore di lavoro. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 7_31/n