Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16092/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Sez. 5 - , Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; confor- me Sez. 5 - , Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).

11. In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, la CTR ha mancato di ripartire chiaramente l'onere della prova tra le parti, difet- to di discernimento confermato dalla stessa sentenza ove afferma in termini generici di essere «al cospetto di una certa confusione, ali- mentata da elementi pro ed elementi contro entrambe le parti in cau- sa» (cfr. p.7 sentenza).

Doveva invece essere chiaramente rimessa in capo all'Agenzia la dimostrazione degli elementi oggettivi dell'inesi- stenza delle operazioni contestate e della sussistenza dell'elemento soggettivo, tenendo presente che è sufficiente la mera conoscibilità; è poi devoluta alla contribuente la prova liberatoria di aver tenuto la di- ligenza massimq esigibile da un operatore accorto, tenendo a mente che sono irrilevanti elementi meramente formali come fatture e pa- gamenti che sono di regola utilizzati proprio per occultare frodi caro- sello come quella contestata nel caso di specie.

Il quadro probatorio doveva infine essere in concreto valutato sulla base dei canoni sopra esposti, seguendo un iter logico argomentativo comprensibile, passaggi necessari non chiaramente evincibili dalla motivazione della sentenza impugnata, e demandati al giudice del merito in sede di rinvio.

12. L'accoglimento del primo motivo di ricorso principale determina l'assorbimento del secondo che reca il vizio motivazionale sempre con riferimento all'inesistenza soggettiva delle operazioni contestate an- che ai fini IVA, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: dichiara parzialmente estinto il processo, limitatamente al ricorso successivo della contribuente, qualificato incidentale; accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

Roma, Così deciso in data 8 f

Sez. 5 - , Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; confor- me Sez. 5 - , Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018). 11. In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, la CTR ha mancato di ripartire chiaramente l'onere della prova tra le parti, difet- to di discernimento confermato dalla stessa sentenza ove afferma in termini generici di essere «al cospetto di una certa confusione, ali- mentata da elementi pro ed elementi contro entrambe le parti in cau- sa» (cfr. p.7 sentenza). Doveva invece essere chiaramente rimessa in capo all'Agenzia la dimostrazione degli elementi oggettivi dell'inesi- stenza delle operazioni contestate e della sussistenza dell'elemento soggettivo, tenendo presente che è sufficiente la mera conoscibilità; è poi devoluta alla contribuente la prova liberatoria di aver tenuto la di- ligenza massimq esigibile da un operatore accorto, tenendo a mente che sono irrilevanti elementi meramente formali come fatture e pa- gamenti che sono di regola utilizzati proprio per occultare frodi caro- sello come quella contestata nel caso di specie. Il quadro probatorio doveva infine essere in concreto valutato sulla base dei canoni sopra esposti, seguendo un iter logico argomentativo comprensibile, passaggi necessari non chiaramente evincibili dalla motivazione della sentenza impugnata, e demandati al giudice del merito in sede di rinvio. 12. L'accoglimento del primo motivo di ricorso principale determina l'assorbimento del secondo che reca il vizio motivazionale sempre con riferimento all'inesistenza soggettiva delle operazioni contestate an- che ai fini IVA, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: dichiara parzialmente estinto il processo, limitatamente al ricorso successivo della contribuente, qualificato incidentale; accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. Roma, Così deciso in data 8 f