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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33460/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale capitolino che, in data 1.10.2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina impropria e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi: 2.1 il primo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen. e difetto di motivazione: rileva che nessuna condotta violenta era stata tenuta volontariamente dal ricorrente la cui reazione era stata meramente istintiva.

Il motivo è inammissibile in quanto sconta una ricostruzione del fatto non immediatamente evincibile dalla lettura delle due sentenze di merito e, perciò, tale imporre a questa Corte una propria rivalutazione delle emergenze istruttorie.

2. il secondo motivo lamenta l'errata applicazione della recidiva segnalando la risalenza dei precedenti penali e l'omessa valutazione della Corte di merito circa i presupposti per la sua applicazione.

Il motivo è precluso non avendo la questione della recidiva formato oggetto di censure in appello e non rientrando in quelle esaminabili di ufficio ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen..

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale capitolino che, in data 1.10.2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina impropria e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi: 2.1 il primo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen. e difetto di motivazione: rileva che nessuna condotta violenta era stata tenuta volontariamente dal ricorrente la cui reazione era stata meramente istintiva. Il motivo è inammissibile in quanto sconta una ricostruzione del fatto non immediatamente evincibile dalla lettura delle due sentenze di merito e, perciò, tale imporre a questa Corte una propria rivalutazione delle emergenze istruttorie. 2. il secondo motivo lamenta l'errata applicazione della recidiva segnalando la risalenza dei precedenti penali e l'omessa valutazione della Corte di merito circa i presupposti per la sua applicazione. Il motivo è precluso non avendo la questione della recidiva formato oggetto di censure in appello e non rientrando in quelle esaminabili di ufficio ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 33460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris