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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 ottobre 2023

Cassazione n. 09239/2026

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appresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cerrato- ricorrente -controAgenzia delle Entrate - Riscossioni, Comune di Sonnino- intimati -avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2014/2023depositata il 16/10/2023;Numero registro generale 3365/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 9239/2026Data pubblicazione 12/04/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del9/04/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che:1. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l’appellopromosso dalla studio legale associato Iannone affermando che«l’estrazione di copia autentica la forma di conoscenza è acquisita in viaformale, in quanto trova origine in due convergenti attività tipizzate sulpiano processuale, quali la richiesta di copia autentica del provvedimentoad iniziativa del difensore della parte interessata e la consegna allo stessoad opera del cancelliere della copia in questione (art. 58 c.p.c.).

Invero, talecancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza di avvenutaconsegna della copia e di individuazione del destinatario (Corte diCassazione, n. 24418 del 2008; conf.

Corte di Cassazione, n. 9421 del2012)»;2. il Tribunale ha precisato che, avendo la parte avuto conoscenzaformale del provvedimento da impugnare, non può applicarsi il terminesemestrale per proporre appello di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ma deveapplicarsi il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc.civ. e, pertanto, il termine per proporre appello decorreva dal giorno in cuiil difensore aveva acquisito rituale conoscenza della sentenza impugnataovverosia dal giorno (6/03/2019) del rilascio da parte della cancelleria dellacopia ad uso appello e tale termine doveva ritenersi spirato decorsi isuccessivi trenta giorni;3. avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre con attoaffidato a un unico motivo lo studio legale associato Iannone e Cerrato;4. l’Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Sonnino non hannosvolto attività difensiva;5. la parte ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge;r.g. n. 3365/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 4Numero registro generale 3365/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 9239/2026Data pubblicazione 12/04/20266. il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 9/04/2026 allaquale è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;considerato che:1. il motivo di ricorso è unico ed è per violazione degli artt. 325 e 326cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc.civ., per avere il Tribunale, quale giudice di appello, fatto decorrere iltermine breve per impugnare dalla conoscenza del provvedimentoacquisita dalla parte mediante il rilascio della copia, a istanza dellastessa parte, del provvedimento ad opera della cancelleria in tal modoomettendo di considerare il disposto di legge che prevede che iltermine cd breve per impugnare decorre dalla notificazione dellasentenza;2. il ricorso è fondato; è acquisito il principio secondo il quale il terminebreve di impugnazione decorre soltanto in forza di conoscenza legaledel provvedimento da impugnare e cioè in forza di una conoscenzaconseguita per effetto di una attività svolta nel processo, della qualela parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sianormativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale,comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevantisul piano del rapporto processuale (Cass. 10/06/2008 n. 15359 Rv.603864-01, che ha escluso che il termine breve per l’appello decorradal giorno in cui è stata richiesta la copia della sentenza da appellare;nello stesso senso Cass. 17/12/2004 n. 23501 Rv. 578715-01, chepure ha escluso che il termine breve possa decorrere dal momento incui il notificante aveva ottenuto dalla cancelleria del giudice a quo ilrilascio di copia autentica della sentenza impugnata, e Cass.14/06/2018 n. 15626 Rv. 649179-01, che ha escluso che il terminebreve possa decorrere dalla trascrizione della sentenza presso laConservatoria dei registri immobiliari);r.g. n. 3365/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 4Numero registro generale 3365/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 9239/2026Data pubblicazione 12/04/2026l’orientamento è stato ribadito e da ultimo questa Corte di cassazione,con ordinanza n. 8296 del 27/03/2024, ha affrontato, in unacontroversia pressoché sovrapponibile in punto di acquisizione dellaconoscenza del provvedimento da impugnare, la problematica relativaalla decorrenza del termine breve per impugnare di cui all’art. 325c.p.c. e, segnatamente, se tale termine decorra solo dalla data dellanotificazione della sentenza oppure possa decorrere anche dalla datain cui l’impugnante abbia ottenuto il rilascio della sentenza stessa incopia autentica, concludendo nel senso che è necessaria laconoscenza in modo formale (evidentemente collegata alla notifica adopera di controparte, con chiaro ed evidente intento sollecitatorio);3. ne consegue che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, perchéprovveda all’esame dell’appello erroneamente dichiarato tardivo;4. il ricorso è, pertanto, accolto;5. la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata al Tribunale diNocera Inferiore, in persona di diverso magistrato, affinché applichi ilprincipio relativo alla corretta individuazione del giorno di decorso deltermine per impugnare e provveda, esaminato sotto ogni altro profiloin rito e - se del caso - di merito il gravame, altresì alla regolazionedelle spese di questa fase di legittimità;p. q. m.la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 9/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 3365/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cerrato- ricorrente -controAgenzia delle Entrate - Riscossioni, Comune di Sonnino- intimati -avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2014/2023depositata il 16/10/2023;Numero registro generale 3365/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 9239/2026Data pubblicazione 12/04/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del9/04/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che:1. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l’appellopromosso dalla studio legale associato Iannone affermando che«l’estrazione di copia autentica la forma di conoscenza è acquisita in viaformale, in quanto trova origine in due convergenti attività tipizzate sulpiano processuale, quali la richiesta di copia autentica del provvedimentoad iniziativa del difensore della parte interessata e la consegna allo stessoad opera del cancelliere della copia in questione (art. 58 c.p.c.). Invero, talecancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza di avvenutaconsegna della copia e di individuazione del destinatario (Corte diCassazione, n. 24418 del 2008; conf. Corte di Cassazione, n. 9421 del2012)»;2. il Tribunale ha precisato che, avendo la parte avuto conoscenzaformale del provvedimento da impugnare, non può applicarsi il terminesemestrale per proporre appello di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ma deveapplicarsi il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc.civ. e, pertanto, il termine per proporre appello decorreva dal giorno in cuiil difensore aveva acquisito rituale conoscenza della sentenza impugnataovverosia dal giorno (6/03/2019) del rilascio da parte della cancelleria dellacopia ad uso appello e tale termine doveva ritenersi spirato decorsi isuccessivi trenta giorni;3. avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre con attoaffidato a un unico motivo lo studio legale associato Iannone e Cerrato;4. l’Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Sonnino non hannosvolto attività difensiva;5. la parte ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge;r.g. n. 3365/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 4Numero registro generale 3365/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 9239/2026Data pubblicazione 12/04/20266. il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 9/04/2026 allaquale è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;considerato che:1. il motivo di ricorso è unico ed è per violazione degli artt. 325 e 326cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc.civ., per avere il Tribunale, quale giudice di appello, fatto decorrere iltermine breve per impugnare dalla conoscenza del provvedimentoacquisita dalla parte mediante il rilascio della copia, a istanza dellastessa parte, del provvedimento ad opera della cancelleria in tal modoomettendo di considerare il disposto di legge che prevede che iltermine cd breve per impugnare decorre dalla notificazione dellasentenza;2. il ricorso è fondato; è acquisito il principio secondo il quale il terminebreve di impugnazione decorre soltanto in forza di conoscenza legaledel provvedimento da impugnare e cioè in forza di una conoscenzaconseguita per effetto di una attività svolta nel processo, della qualela parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sianormativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale,comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevantisul piano del rapporto processuale (Cass. 10/06/2008 n. 15359 Rv.603864-01, che ha escluso che il termine breve per l’appello decorradal giorno in cui è stata richiesta la copia della sentenza da appellare;nello stesso senso Cass. 17/12/2004 n. 23501 Rv. 578715-01, chepure ha escluso che il termine breve possa decorrere dal momento incui il notificante aveva ottenuto dalla cancelleria del giudice a quo ilrilascio di copia autentica della sentenza impugnata, e Cass.14/06/2018 n. 15626 Rv. 649179-01, che ha escluso che il terminebreve possa decorrere dalla trascrizione della sentenza presso laConservatoria dei registri immobiliari);r.g. n. 3365/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 4Numero registro generale 3365/2024Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 9239/2026Data pubblicazione 12/04/2026l’orientamento è stato ribadito e da ultimo questa Corte di cassazione,con ordinanza n. 8296 del 27/03/2024, ha affrontato, in unacontroversia pressoché sovrapponibile in punto di acquisizione dellaconoscenza del provvedimento da impugnare, la problematica relativaalla decorrenza del termine breve per impugnare di cui all’art. 325c.p.c. e, segnatamente, se tale termine decorra solo dalla data dellanotificazione della sentenza oppure possa decorrere anche dalla datain cui l’impugnante abbia ottenuto il rilascio della sentenza stessa incopia autentica, concludendo nel senso che è necessaria laconoscenza in modo formale (evidentemente collegata alla notifica adopera di controparte, con chiaro ed evidente intento sollecitatorio);3. ne consegue che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, perchéprovveda all’esame dell’appello erroneamente dichiarato tardivo;4. il ricorso è, pertanto, accolto;5. la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata al Tribunale diNocera Inferiore, in persona di diverso magistrato, affinché applichi ilprincipio relativo alla corretta individuazione del giorno di decorso deltermine per impugnare e provveda, esaminato sotto ogni altro profiloin rito e - se del caso - di merito il gravame, altresì alla regolazionedelle spese di questa fase di legittimità;p. q. m.la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 9/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 3365/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. 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