CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21186/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il primo motivo con cui si deduce l'omessa declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. in considerazione della sussistenza dei presupposti per poter concedere la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile in quanto non ha formato oggetto di richiesta in sede di merito (neppure nelle conclusioni in udienza); rilevato che il secondo motivo con cui si richiede un più favorevole bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e generico, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni per cui non era possibile, alla luce della congrua pena irrogata dal primo giudice, una ulteriore riduzione della stessa, mentre l'ipotizzata concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti (in tali termini si esprime il ricorso) contrasta con le decisioni di merito che non risulta abbiano concesso le stesse; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i