CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024
Cassazione n. 01601/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAil.A2Jdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati" (Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), posto che "l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia" (Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619) e, nel caso in esame, il ricorso individua una violazione di legge manifestamente insussistente, atteso che "il giudice, qualora ritenga di accedere all'accordo, non può discostarsi dai termini in cui è stato prospettato" (Sez. U, Sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, in motivazione), e che, ai fini della impugnazione di questa sentenza, il principio di legalità della pena attiene alla pena complessivamente concordata ed è rispettato se la stessa non esorbita i limiti massimi edittali previsti per la fattispecie di reato (Sez. 5, Sentenza n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il preside