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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 16200/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 7.12.2021, con cui [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stata condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen e 73, comma 5 del d.P.R. 309/1990.

Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce violazione della legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. nonchè violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 23.03.2021 (divenuta irrevocabile il 08.10.2021).

Ritenuto che i motivi sono inammissibili in quanto privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.3 della sentenza impugnata in ordine esclusione della causa di punibilità ex art. 131 - bis cod.pen. per la non occasionalità del fatto, nonchè pag 3 della sentenza impugnata e pag 2 della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di merito, in ordine al mancato riconoscimento della chiesta continuazione), rispetto ai quali la ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.

Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 7.12.2021, con cui [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stata condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen e 73, comma 5 del d.P.R. 309/1990. Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce violazione della legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. nonchè violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 23.03.2021 (divenuta irrevocabile il 08.10.2021). Ritenuto che i motivi sono inammissibili in quanto privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.3 della sentenza impugnata in ordine esclusione della causa di punibilità ex art. 131 - bis cod.pen. per la non occasionalità del fatto, nonchè pag 3 della sentenza impugnata e pag 2 della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di merito, in ordine al mancato riconoscimento della chiesta continuazione), rispetto ai quali la ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16200/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris