Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 21486/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1499/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.267/2022 depositata il 20/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, altresì, che le spese vadano regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese, che liquida in € 750,00, oltre 200,00per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1499/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.267/2022 depositata il 20/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, altresì, che le spese vadano regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese, che liquida in € 750,00, oltre 200,00per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Così deciso
Decreto Cassazione n. 21486/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris