Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 03198/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che con più motivi ha dedotto difetto di motivazione o contraddittorietà e mancanza di motivazione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha correttamente individuato la pena base del reato più grave in quello della sentenza della Corte di appello di Roma del 28 novembre 2019, che ha irrogato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in riferimento al fallimento Angeletti s.r.I., la pena di anni quattro di reclusione.

Oggetto della menzionata condanna non sono plurimi reati in cumulo, giuridico o materiale, ma un unico reato a condotte plurime.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto unitaria la condotta di reato consistita in plurimi atti di distrazione di liquidità di un istituto di credito, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto, realizzati in continuità nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza)" - tra le molte, Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 281031; v., anche, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Rv. 278156 -.

3.2. Quanto poi all'aumento di pena per il reato-satellite, il giudice dell'esecuzione ha correttamente operato, richiamando, secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen., la oggettiva gravità del fatto e il ruolo rilevante rivestito nella vicenda dal condannato.

Si tratta di motivazione adeguata e congrua, che si sottrae, come tale, a censure in sede di legittimità.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cas a delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il s liere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che con più motivi ha dedotto difetto di motivazione o contraddittorietà e mancanza di motivazione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha correttamente individuato la pena base del reato più grave in quello della sentenza della Corte di appello di Roma del 28 novembre 2019, che ha irrogato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in riferimento al fallimento Angeletti s.r.I., la pena di anni quattro di reclusione. Oggetto della menzionata condanna non sono plurimi reati in cumulo, giuridico o materiale, ma un unico reato a condotte plurime. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto unitaria la condotta di reato consistita in plurimi atti di distrazione di liquidità di un istituto di credito, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto, realizzati in continuità nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza)" - tra le molte, Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 281031; v., anche, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Rv. 278156 -. 3.2. Quanto poi all'aumento di pena per il reato-satellite, il giudice dell'esecuzione ha correttamente operato, richiamando, secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen., la oggettiva gravità del fatto e il ruolo rilevante rivestito nella vicenda dal condannato. Si tratta di motivazione adeguata e congrua, che si sottrae, come tale, a censure in sede di legittimità. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cas a delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il s liere estensore
Sentenza Cassazione n. 03198/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris