CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio – sez. n.03 - n. 554/2022, depositata il 9/02/2022;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21622/2022Numero sezionale 5314/2026Numero di raccolta generale 24082/2026Data pubblicazione 27/07/20261. Con processo verbale di constatazione del 4/3/2016 la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, a seguito di verifiche compiute in relazioneall’operazione avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cessione di quote dipartecipazione detenute dal contribuente nel capitale sociale dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. in misura del 4,3% in favore dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva il recupero a tassazione ai finiIrpef per l’anno 2011 della dichiarata plusvalenza da cessioneimmobiliare per euro 421.400,00 in violazione dell’art. 10-bis dellalegge 212/2000.2. In data 11/4/2017 l’Agenzia delle Entrate notificava alcontribuente l’avviso di accertamento n. TK3018200633/2017, con ilquale accertava una maggiore Irpef per euro 171.824,00, addizionaliregionale e comunale rispettivamente per euro 7.290,00 e per euro3.792,00, un maggior contributo di solidarietà per euro 13.804,00, edirrogava una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 177.039,00.In particolare, veniva constatato che:in data 3 marzo 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con [OSCURATO:SOCIETA]. un preliminare di compravendita, con l’impegno diacquistare vari immobili, tra cui quello di via del Corso n. 403 in Roma,con facoltà per la [OSCURATO:SOCIETA]. di nominare l’effettivo acquirente;in data 14 maggio 2011 entrava in vigore il d.l. 13 maggio 2011, n. 70,conv. dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, che prevedeva la rivalutazionedelle partecipazioni detenute in regime non d’impresa in società nonquotate, con conseguente regime fiscale agevolato in caso diplusvalenza, mediante imposta sostitutiva;in data 14 giugno 2011 sedici soggetti (di cui quattordici personefisiche, tra le quali il contribuente, e due società di capitali) costituivanola società [OSCURATO:SOCIETA].;Numero registro generale 21622/2022Numero sezionale 5314/2026Numero di raccolta generale 24082/2026Data pubblicazione 27/07/2026in data 21 giugno 2011 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. acquistavadalla [OSCURATO:SOCIETA]. il diritto di subentrare nel contratto preliminare dicompravendita;in data 12 luglio 2011 tutti i soci della [OSCURATO:SOCIETA]stipulavano un contratto preliminare di cessione delle loro quote allaCalzedonia s.p.a.;l’intera operazione è stata finanziata dalla cessionaria CalzedoniaS.p.A. che ha versato sia il prezzo per l’acquisto dell’immobilecorrisposto a [OSCURATO:PERSONA], sia il prezzo per l’acquisto dellepartecipazioni.Nel corso di tale complessa operazione, prima della cessione dellerispettive quote alla [OSCURATO:SOCIETA]., il contribuente rivalutava leproprie quote così da beneficiare delle agevolazioni di legge previstedal d.l. n. 70/2011, che prorogava per il 2011 l’efficacia dell’art. 5 dellal. 28 dicembre 2001, n. 48, relativo al regime di tassazione agevolatosulle plusvalenze da cessione delle partecipazioni detenute, non inregime d’impresa, da persona fisiche, scontando l’imposta sostitutivadel 2%.L’intera operazione veniva ritenuta elusiva ai sensi dell’art. 10-bisl. n. 212/2000, in quanto, mediante la costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. e la rivalutazione delle quote, con pagamentodell’imposta sostitutiva, i soci di quest’ultima usufruivano deltrattamento più favorevole previsto per la cessione di quote sociali exd.l. n. 70/2011, rispetto al trattamento per le plusvalenze derivantidalla cessione di un immobile ex art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917.Dalle indagini finanziarie in questione, inoltre, emergevanomovimentazioni bancarie non giustificate in entrata e l’omessadichiarazione della plusvalenza di cessione immobiliare in relazioneall’attività della società [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 21622/2022Numero sezionale 5314/2026Numero di raccolta generale 24082/2026Data pubblicazione 27/07/20263. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.8990/30/2018, rigettava il ricorso del contribuente ritenendo fondatol’accertamento dell’Agenzia delle Entrate sulla base del processoverbale di constatazione.4. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con la sentenzaqui impugnata, rigettava l’appello del contribuente, ritenendo chel’Agenzia delle Entrate avesse fornito la prova dell’assenza di valideragioni extrafiscali e, quindi, della costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. al solo fine di consentire ai medesimi soci dellaRackish s.r.l. di godere del regime agevolato di tassazione collegatoalla rivalutazione delle quote societarie, e valutando non decisive lededuzioni difensive esposte dal contribuente a giustificazionedell’operazione commerciale.5. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo adue motivi.6. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,in prossimità della quale il Procuratore Generale, nella persona delSostituto Procuratore Generale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., nellequali ha chiesto, in via preliminare, la riunione del presente ricorso aquelli n. 2329/2019, n. 10873/2020, n. 14574/2021, n. 14963/2022 en. 10582/2023, stante la connessione oggettiva e soggettiva e, nelmerito, di dichiarare l’inammissibilità del primo motivo ed accogliersi ilsecondo motivo di ricorso. Il contribuente, in data 12/06/2026, hadepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.In via preliminare si rileva che non è opportuno procedere ad unariunione dei ricorsi n. 2329/2019, n. 10873/2020, n. 14574/2021, n.Numero registro generale 21622/2022Numero sezionale 5314/2026Numero di raccolta generale 24082/2026Data pubblicazione 27/07/202614963/2022 e n. 10582/2023, a quello qui in esame, in quanto relativia sentenze della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio che siriferiscono a soggetti diversi ed a contestazioni oggetto di differentiavvisi di accertamento; la trattazione congiunta dei ricorsi nellamedesima adunanza camerale consente, in ogni caso, la soluzioneunitaria di questioni giuridiche analoghe riguardanti la complessavicenda in esame ed esclude la possibilità di giudicati contrastanti.2. Con il primo motivo il ricorrente censura, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 111 Cost., 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.In particolare, deduce l’erroneità della pronuncia nella parte in cuiha respinto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado perdifetto di motivazione, mandando in essa le ragioni poste a fondamentodella decisione adottata e, quindi, il percorso logico seguito.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass.sez. 2, 12/10/2020, n. 21943), in virtù dell'effetto sostitutivo dellapronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullitàdella sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi diimpugnazione, non può essere denunciato in cassazione il vizio dimotivazione della sentenza di primo grado (Sez. L, sent. n. 17072 del2007).Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello non puòdedursi l'erroneità della decisione del giudice d’appello sul motivo digravame con il quale si censurava il vizio di motivazione della sentenzadi primo grado, proprio per l’effetto devolutivo – sostitutivo dellapronuncia resa in secondo grado.Numero registro generale 21622/2022Numero sezionale 5314/2026Numero di raccolta generale 24082/2026Data pubblicazione 27/07/2026L’iter logico argomentativo sviluppato dalla decisione di appelloviene poi censurato con riferimento al merito della vicenda nel motivoche segue.3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 10-bis della l. n. 212/2000, rilevando l’erroneità dellapronuncia nonostante i plurimi precedenti della giurisprudenzatributaria di merito del Lazio -che costituiscono un consolidatoorientamento- in relazione ai diversi soci destinatari dell’accertamento.Secondo la prospettazione difensiva le operazioni commerciali poste inessere dai soci della società Corso 26 sono lecite e sono supportate davalide ragioni economiche, non avendo l’Ufficio dimostrato lasussistenza della condotta abusiva, a fronte della prassi della stessaAmministrazione finanziaria che, in risposta a diversi interpelli neglianni compresi tra il 2017 ed il 2022, ha riconosciuto che la circolazionedi beni immobili può anche avvenire in via indiretta e, cioè, tramite lacessione delle partecipazioni, non potendosi ravvisare un’ipotesi diabuso laddove si consegua un vantaggio fiscale legittimo.3.1. Il motivo è ammissibile e fondato.3.2. La censura di inammissibilità del motivo articolata dallacontroricorrente non può essere accolta, poiché il ricorrente non chiedeuna rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito,bensì deduce la violazione della norma di legge indicata al fine diverificare se ricorrano o meno i requisiti per la configurabilità dell’abusodel diritto vietato dall’ordinamento ed oggetto di contestazione conl’avviso di accertamento notificato, in virtù di una qualificazione dellaoperazione commerciale posta in essere. Oggetto del giudizioinstaurato dai contribuenti non è l’apprezzamento delle prove, rimessoalla valutazione del giudice di merito (Cass. 17744/2022, Cass.3340/2019, Cass. 640/2019 e Cass. 24155/2017), bensì l’analisi eNumero registro generale 21622/2022Numero sezionale 5314/2026Numero di raccolta generale 24082/2026Data pubblicazione 27/07/2026l’applicazione delle norme e, quindi, il controllo, sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazioneoperata dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fontidel proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.23872/2020 e Cass. 9097/2017).3.3. Il motivo è poi fondato.3.4. La doglianza è volta a contestare la ritenuta preordinazione daparte dei della società [OSCURATO:SOCIETA]. di un disegno elusivorappresentato dalla costituzione della società nell’imminenzadell’emanazione del d.l.70/2011 al solo ed unico scopo di acquistare unimmobile e cederlo attraverso la vendita delle partecipazioni societarieottenendo un indebito vantaggio fiscale, in assenza di ragioniextrafiscali non marginali.L’art. 10-bis. della legge n. 212/2000, al primo comma, prevedeche “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive disostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali,realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”. Da detto abusoderiva l’inopponibilità delle operazioni all'Amministrazione finanziaria,che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base dellenorme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dalcontribuente per effetto di dette operazioni.Nel secondo comma del citato art. 10-bis. il legislatore ha chiaritoche si considerano operazioni prive di sostanza economica “i fatti, glisignificativi diversi dai vantaggi fiscali” e che “Sono indici di mancanzadi sostanza economica, in particolare, la non coerenza dellaqualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico delNumero registro generale 21622/2022Numero sezionale 5314/2026Numero di raccolta generale 24082/2026Data pubblicazione 27/07/2026loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici anormali logiche di mercato”.Ai sensi della norma in commento, sono vantaggi fiscali indebiti “ibenefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalitàdelle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”.3.5. Questa Corte, coerentemente con il chiaro disposto normativodi cui innanzi, ha affermato che in materia tributaria “il divieto di abusodel diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il qualepreclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenutimediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specificadisposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazioneo un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamenteapprezzabili che giustifichino l’operazione, diversi dalla meraaspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in temadi tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principicostituzionali di capacità contributiva e di progressivitàdell’imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge,non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivantidalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negoziposti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali.Esso comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazionefinanziaria per ogni profilo di indebito vantaggio che il contribuentepretenda di far discendere dall’operazione elusiva, anche diverso daquelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche normeantielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimentodell'operazione” (Cass. Sez. U, 23/12/2008, n. 30055; conf. Sez. U,23/12/2008, n. 30057; Cass. Sez. 5, 20/05/2011, n. 11236; Sez. 5, n.05/12/2019, n.31772; Sez. 5, 27/05/2024, n. 14674; cfr. inoltre Cortedi giustizia UE, nei casi 3M-Italia, Halifax- e [OSCURATO:PERSONA]; da ultimoNumero registro generale 21622/2022Numero sezionale 5314/2026Numero di raccolta generale 24082/2026Data pubblicazione 27/07/2026Cass. sez. 5, 20/11/2025, n. 30585 e Cass. sez. 5, 11/12/2025, n.32305).Ai fini della configurazione di una pratica elusiva è, quindi,necessario che lo scopo essenziale delle operazioni controverse siaconseguire un risparmio di imposta, da ritenersi sempre illecito quandorappresenti la parte preponderante e comunque prevalentedell'oggetto del contratto o degli accordi nel loro complesso, in quantole ragioni economiche dell'operazione negoziale, valutata secondo lasua essenza, appaiano meramente marginali o teoriche e tali, quindi,da considerarsi manifestamente inattendibili o comunque irrilevantirispetto alla finalità di ottenere un (indebito) vantaggio fiscale (Sez. 5,02/04/2021, n. 9135, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10121 del28/05/2020, Cass. sez. 5, 06/06/2019, n.15321).Se è consentito, pertanto, al contribuente di preferire fra piùalternative quella che comporti una riduzione di imposta o un risparmiofiscale, gli è precluso l’uso degli strumenti giuridici previstidall’ordinamento per porre in essere operazioni al fine di ottenereesclusivamente un vantaggio fiscale cui non avrebbe diritto.Spetta infine all’interprete - tenuto conto che la prova del disegnoelusivo e delle modalità attuative incombe sull'Amministrazionefinanziaria (Cass. n. 9610/2017), mentre grava sul contribuentel'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative oconcorrenti che giustifichino le operazioni realizzate e (Cass.17/09/2019 n. 31772) - effettuare “un’attenta valutazione delle“ragioni economiche” delle operazioni negoziali che sono poste inessere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, inbase alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è ilrischio della pratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur seeffettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assettidi anormalità economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove èNumero registro generale 21622/2022Numero sezionale 5314/2026Numero di raccolta generale 24082/2026Data pubblicazione 27/07/2026possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. In tal senso,la prova dell’elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazionefunzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancataconformità ad una normale logica di mercato” (Cass. 06/10/2021 n.27158; Cass. Sez. 5 -, 05/08/2024, n. 22072, Cass. sez. 5,22/12/2025, n. 33418).3.6. Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale hariportato, nei termini che seguono, le varie fasi dell’operazionecommerciale nel suo svolgimento cronologico:in data 03/03/2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con [OSCURATO:PERSONA] preliminare di compravendita con l'impegno di acquistare diversiimmobili, tra cui quello di via del Corso numero 403, con facoltà per lasocietà di nominare l'acquirente. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva costituitala società [OSCURATO:SOCIETA], la cui quota di maggioranza (al51%) era costituita da dai medesimi soci della [OSCURATO:SOCIETA], mentre tra isoci di minoranza diversi avevano rapporti di parentela con i sodi dellaRackish. In data 30/06/2011 quest’ultima società comunicava a BancaIntesa di aver proceduto a nominare, quale acquirente dell'immobile divia del Corso n. 403, la società [OSCURATO:SOCIETA]Dall’esame di dette circostanze la [OSCURATO:PERSONA] haritenuto che fosse emersa la prova che la costituzione della societàCorso 26 [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva alcuna finalità economica, néorganizzativa ma era finalizzata unicamente a consentire ai medesimisoci della [OSCURATO:SOCIETA]. di godere del regime agevolato di tassazionecollegato alla rivalutazione delle quote azionarie.3.7. La ricostruzione dell’operazione commerciale, così comecompiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, nonconsente di ritenere integrata l’ipotesi contestata, in quanto fondata suargomentazioni che violano le disposizioni di legge censurate, cosìNumero registro generale 21622/2022Numero sezionale 5314/2026Numero di raccolta generale 24082/2026Data pubblicazione 27/07/2026come interpretate da questa Corte alla luce dei principi innanzi esposti,e risultando superata dalle incontestate risultanze processuali.In particolare, si osserva come sia pacifico in atti che il bando digara pubblicato nell’ottobre 2010 per la dismissione da parte di diversiistituti bancari di un patrimonio costituito da numerosi immobili, tra iquali quello oggetto di controversia, prevedeva quale requisitoindispensabile per la partecipazione la qualità soggettiva di personagiuridica; non risulta che la Commissione tributaria regionale abbiavalutato la circostanza che la persona da nominare dovessenecessariamente essere una persona giuridica ed anzi haerroneamente rilevato che proprio la costituzione di una società ad hoccostituisse un elemento essenziale per concludere in favore dellanatura fraudolenta dell’operazione.La costituzione di una società ad hoc non può dunque ritenersielemento sintomatico della natura fraudolenta dell’operazione, nonconfigurando di per sé un artifizio negoziale privo di sostanzaeconomica e di giustificazione commerciale.I soci, quali persone fisiche, non avrebbero potuto acquistarel’immobile e rivenderlo in tale qualità, proprio perché la previsione delbando imponeva la costituzione di una società; non è pertantocontestabile la modalità utilizzata per il trasferimento della proprietàdell’immobile proprio perché trovava la sua giustificazione giuridicanella espressa previsione del procedimento di gara e la sua ragioneeconomica nella cessione vantaggiosa delle quote con scarso rischiodel patrimonio societario in virtù dell’intervenuto finanziamento dellasocietà terza interessata all’acquisto delle quote per lo svolgimentodella propria attività commerciale.La costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. risulta poiconforme ad una logica di normalità economica in considerazione delledifficoltà di gestione dell’operazione da parte di singoli interlocutoriNumero registro generale 21622/2022Numero sezionale 5314/2026Numero di raccolta generale 24082/2026Data pubblicazione 27/07/2026rispetto all’acquisto di un immobile della tipologia di quello in esameda parte di società, laddove ciò fosse stato possibile in base alla lexspecialis costituita dal bando di gara.A maggior ragione doveva ritenersi giustificata la costituzione di unasocietà in presenza di ulteriori e complesse attività strumentali dacompiersi per il positivo esito dell’operazione commerciale, nonadeguatamente indagate nel grado di merito: nell’ambito dellagestione dell’acquisto del fabbricato e della successiva vendita a terzi,per l’utilizzo commerciale al quale era preordinato, la società avrebbesvolto attività quali la ristrutturazione dell’edificio con il pagamento deirelativi oneri, la modifica della destinazione d’uso dell’edificio da ufficioa complesso commerciale con i relativi adempimenti di carattereburocratico-amministrativo, adempimenti tutti che i singoli soggettinon avrebbero avuto la capacità e la possibilità di attuare in tempiidonei e con modalità rispondenti ad una adeguata convenienzaeconomica, a voler tacere il profilo non irrilevante della responsabilitàche attinge diversamente le persone fisiche rispetto alle personegiuridiche con autonoma patrimoniale perfetta.In tale ambito non è stato valutato il profilo della deducibilità dei costiin relazione all’esecuzione dei lavori su beni strumentali che comunquela società avrebbe ottenuto, al fine di rilevare, anche sotto questoprofilo, se il risparmio di imposta sia ricollegabile ad un intentopuramente fiscale.Inoltre, non risulta accertato che la compagine societaria dellapromissaria acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. -della quale la CommissioneTributaria Regionale ha rilevato che fossero partecipi anche icontribuenti- fosse coincidente con quella della nuova società nominataquale acquirente 26 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., profilo rilevante per lavalutazione dello schema elusivo, laddove il vantaggio conseguito fosseNumero registro generale 21622/2022Numero sezionale 5314/2026Numero di raccolta generale 24082/2026Data pubblicazione 27/07/2026stato eventualmente destinato ai medesimi soci, né risulta accertataun’interposizione soggettiva fittizia.Non può poi affermarsi che il mero elemento del breve lasso ditempo nel quale è stata compiuta l’operazione commerciale sopradescritta induca a ritenere sussistente l’ipotesi di cui all’art. 10 bis dellalegge 212/2000, non deponendo, di per sé, la conclusione delcontratto per persona da nominare di cui all’art. 1401 c.c. stipulatodalla [OSCURATO:SOCIETA]., la successiva nomina della società [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini e per gli effetti di cui all’art. 1404 c.c. e lacessione delle quote, a distanza di pochi mesi, ad una società terza ingrado di finanziare l’operazione, per una distorsione degli strumentigiuridici utilizzati, dovendosi a tal fine verificare ed accertare se, allabase dell'operazione, vi sia stato un uso distorto del contratto e deinegozi ad esso collegati per perseguire indebiti vantaggi fiscali e secioè trattavasi di un’operazione priva di sostanza economica, inidoneaa produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali di cui d.l. n.70/2011, oppure rispondente alla normale logica di mercato tesa aconseguire un profitto e, quindi, conforme alle regole utilizzate daglioperatori economici giustificate anche da valide ragioni di carattereextrafiscale, di ordine organizzativo e gestionale individuabili, tra lealtre, nelle attività successive di gestione del contratto, cheincludevano con ogni evidenza adempimenti di carattereamministrativo ed urbanistico, per consentire il proficuo utilizzo delbene, impossibili da compiersi secondo criteri di economicità edefficienza se non in forma societaria, come innanzi precisato, che vannoapprofondite in sede di esame nel merito della vicenda. Non risultanopoi valorizzate compiutamente le ragioni per le quali la societàCalzedonia è intervenuta nel finanziamento delle operazioni,garantendosi la fattibilità della stessa, in relazione alle necessarieautorizzazioni, e lo svolgimento della propria attività nel nuovo sito, daNumero registro generale 21622/2022Numero sezionale 5314/2026Numero di raccolta generale 24082/2026Data pubblicazione 27/07/2026valutarsi unitamente al profilo della tempistica ed al contesto logisticonel quale è maturata la sua partecipazione.4. Infine, si rileva che, nel controricorso, l’Agenzia delle Entrate haevidenziato che deve ritenersi contestata una vera e propria evasionefiscale e non una mera elusione, anche se nell’avviso di accertamentoè stato menzionato l’art. 10-bis. della legge n.212/2000.4.1. Dalla lettura della sentenza impugnata non si evince, però, chela questione sia stata precedentemente illustrata e discussa nei terminidi cui innanzi, essendosi dibattuto unicamente della configurabilità omeno di un’ipotesi di elusione fiscale attraverso lo strumento negozialeutilizzato dai contribuenti ai sensi dell’art. 10-bis. della legge 212/2000onde l’eccezione relativa alla dedotta, da parte dell’Agenzia delleentrate, fittizietà della società è inammissibile per novità. In ogni casole argomentazioni di cui innanzi consentono di escludere di per sé lanatura fittizia della società.5. Il ricorso va, dunque, accolto con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio al giudice del merito che dovrà rivalutare tutti glielementi addotti dalle parti ed innanzi evidenziati ed accertare, alla lucedei principi di diritto esposti e richiamati, se sussistano o meno ragionieconomiche sottese e, quindi, se si individuino indici sostanziali,economici e giuridici, a giustificazione dell’operazione negoziale postain essere, anche alla luce dell’Atto di Indirizzo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del MEFe della risposta ad interpello n. 107/2026 menzionati anche nellamemoria illustrativa.La Corte P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 21622/2022Numero sezionale 5314/2026Numero di raccolta generale 24082/2026Data pubblicazione 27/07/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026La PresidenteRoberta Crucitti