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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15052/2026

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dente aggiunto della Cassazione,rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.,controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Lecce di cui al procedimento n.12/2016 depositato il 18/06/2024.Uditi il sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’accoglimento del ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1 [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di curatore del [OSCURATO:SOCIETA], hachiesto, con istanza del 18/4/2024, che il compenso dallo stessomaturato, già liquidato con decreto del tribunale fallimentare del28/4/2022, in parte percepito in acconto e dunque nella sommacomplessiva residua di €. 110.000, oltre spese e accessori, fosse posto acarico dell’Erario a norma dell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002.2 Il tribunale di Lecce, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’istanza.2.1 [OSCURATO:PERSONA] premetteva che: a) le somme di denaro giacenti sul contocorrente intestato alla procedura fallimentare, all’esito della sentenzapenale emessa dalla corte d’appello e notificata in data 1/3/2023, eranostate sottoposte a confisca penale; b) la richiesta di revoca di taleprovvedimento, proposta nelle forme dell’incidente di esecuzione, erastata respinta dal giudice penale in ragione dell’obbligatorietà della stessamisura a norma dell’art. 12 bis del d.lgs. n. 74/2000; c) al momento dellaliquidazione del compenso, in data 28/4/2022, non sussistevano ipresupposti per l’applicazione dell’art. 146 d.P.R. 115/2002 e, quindi,porre il compenso a carico dell’Erario, visto che «la procedura aveva unrilevante attivo, recuperato dal curatore attraverso l’affitto del compendioaziendale, la successiva cessione dello stesso, l’attività di recupero crediti,azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci e soci»; d) lamancanza di attivo si era venuta a determinare, con l’esecuzione dellaconfisca, solo in data 1/3/2023; e) nel corso della procedura, infatti, eranostati nel frattempo liquidati e pagati, con le somme progressivamenteacquisite sul conto, i vari professionisti che avevano coadiuvato gli organidella procedura nel recupero dell’attivo nonché le spese di gestione dellaprocedura.Numero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/20262.2 Riteneva che: i) il decreto di liquidazione emesso il 28/4/2022 non erasuscettibile di essere modificato in quanto l’art. 39 l.fall. prevede che ilcompenso e le spese dovute al curatore sono liquidate con decreto deltribunale non soggetto a reclamo e, dunque, con provvedimento aventenatura decisoria e definitiva; ii) la situazione che si era venuta a verificare,sebbene sopravvenuta, aveva, peraltro, determinato in fatto la mancanzadi attivo nella procedura, con conseguente necessità di determinazione delcompenso, a norma dell’art. 4 del D.M. n. 30/2012 e così prendendo attodella circostanza, nella misura minima di €. 811,35, e cioè in una sommache, però, il curatore aveva già percepito quale acconto quando laprocedura era “capiente”; iii) il curatore, in conseguenza di talesopravvenienza, non poteva pertanto recuperare, al pari dei creditoriammessi al passivo, il credito al compenso maturato e, in buona parte,non pagato per l’attività svolta; iv) l’avvio della procedura fallimentarenon ostava, in ragione dell’assoluta prevalenza delle esigenzerecuperatorie dello Stato rispetto a quelle dei creditori, all’adozione o allapermanenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa aireati tributari.3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidato a tre motivi, notificato al curatore speciale del fallimento, qualenominato, su istanza del ricorrente stesso, dal Presidente della Corte diCassazione (con decreto Pres.

Agg. del 12/7/2024).Il fallimento, come rappresentato, ha svolto difese con controricorso.3.1 La causa, avviata per trattazione in camera di consiglio, è stata poirimessa alla pubblica udienza sulle seguenti questioni: «a) se il principioper cui il decreto con il quale il tribunale liquida, dopo l’approvazione delrendiconto, il compenso finale al curatore, non suscettibile di essererevocato o modificato dall’autorità giudiziaria che lo ha emesso, trovi (omeno) applicazione anche nel caso di sopravvenienza in fatto, come laconfisca in sede penale dell’attivo liquidato, che modifichi in via definitivaNumero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026la situazione posta a fondamento di tale provvedimento; b) se talesopravvenienza, ove rilevi, nella misura in cui abbia determinato ildefinitivo azzeramento della liquidità della procedura, consenta (o meno)l’applicazione dell’art. 146, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, nel testorisultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104 [n.d.r. 174]/2006».Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, modificando nellaodierna sede le conclusioni (già nel senso dell’inammissibilità del ricorso),formulate in occasione della prima trattazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 137 CCII e 146 deld.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e all’art. 111,comma 7, Cost.; il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte incui il tribunale ha respinto l’istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di curatore del [OSCURATO:SOCIETA], aveva chiesto che il compensodallo stesso maturato e già liquidato con decreto del 28/4/2022 fosseposto a carico dell’Erario a norma dell’art. 146 cit. sul rilievo che, pur afronte della sopravvenuta mancanza dell’attivo in conseguenza dellaconfisca delle somme accreditate sul conto corrente intestato allaprocedura, il decreto di liquidazione, in quanto definitivo, non erasuscettibile di essere modificato, omettendo, tuttavia, di considerare che:a) l’istanza proposta dal curatore, contrariamente a quanto erroneamenteaffermato dal tribunale, non era finalizzata ad ottenere una modifica deldecreto di liquidazione del compenso; b) il curatore, infatti, non aveva maichiesto la revisione del decreto di liquidazione del 28/4/2022 nella parte incui tale provvedimento aveva provveduto alla quantificazione del suocompenso; c) il curatore aveva, piuttosto, chiesto che il tribunaleprendesse atto che, successivamente al decreto di liquidazione, lasituazione di fatto si era venuta a modificare a causa della sopravvenutaassenza di disponibilità economiche determinata dall’esecuzione dellaNumero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026confisca penale e che, in ragione della conseguente impossibilità disoddisfazione del compenso maturato, procedesse a dare applicazioneall’art. 146 del d.P.R. n. 115 cit., che comprende anche le spese e glionorari dovuti al curatore del fallimento; d) il fatto che l’assenza diliquidità sia, invece che originaria, sopravvenuta, peraltro a seguito dicircostanze non imputabili al curatore, non impediva l’applicazione dellanorma in questione.1.1 Il secondo motivo deduce violazione ancora degli artt. 146 del d.P.Rn. 115/2002, nonché 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 30/2012 e 137 CCII, inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; il ricorrente lamenta che il tribunale, pergiustificare il rigetto della richiesta del curatore di porre il pagamento delcompenso a suo tempo quantificato, nella parte già non soddisfatta dallaliquidità della procedura, a carico dell’Erario, ha, tra l’altro, ritenuto che,nel caso in esame, si era verificata una situazione che, sebbenesopravvenuta, aveva determinato la mancanza di attivo nella procedurafallimentare, a causa dell’esecuzione della confisca disposta in sedepenale, omettendo, tuttavia, di considerare che: i) il compenso dev’esseresempre liquidato secondo le percentuali previste dal D.M. n. 30 cit.sull’attivo realizzato e sul passivo accertato e non già sulle contingentidisponibilità di cassa della procedura; ii) se dal calcolo, secondo i relativiparametri degli artt. 1 s., emerge un compenso superiore, il tribunale nonpuò liquidare un importo inferiore, sol perché non sussistano (più) risorsedisponibili, essendo l’Erario a dover corrispondere il maggior importodovuto; iii) il tribunale, del resto, non può ridurre l’importo del compensooriginariamente liquidato per il solo fatto che difetti l’attivo disponibile,perché, così operando, finisce per modificare un provvedimento che,definitivo e per legge, non è suscettibile di essere modificato.1.2 Il terzo motivo oppone violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazioneall’art. 111, comma 6°, Cost., per avere il tribunale, dopo avercorrettamente affermato che al momento della liquidazione del compensoNumero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026al curatore del 28/4/2022 non sussistevano i presupposti per porne ilcompenso a carico dell’Erario ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002,tant’è che la procedura poteva vantare cospicuo attivo recuperato dalcuratore e le spese di procedura e il compenso dei collaboratori dellaprocedura erano stati pagati, irrazionalmente e contraddittoriamente,respinto la richiesta del curatore di porre il compenso ancora dovuto acarico dell’Erario, laddove, come lo stesso tribunale ha ribadito, il curatoreha diritto a compenso per l’attività espletata senza che la conseguentepercezione possa essere esclusa dalla intervenuta confisca dell’attivoliquidato.2 Il primo e il secondo motivo, suscettibili di essere trattaticongiuntamente, sono fondati, con le precisazioni che seguono e dunquenei correlati limiti di ragione.2.1 È opportuno rimarcare le vicende e i passaggi d’interesse, per comeemersi dall’impugnato decreto, che hanno coinvolto la procedurafallimentare [OSCURATO:SOCIETA] e la vicenda della misura cautelare penale in dannodella stessa società, con particolare riferimento al segmentoprocedimentale della liquidazione del compenso spettante al curatoreodierno ricorrente.2.2.Nel maggio 2015 era stato emesso un provvedimento di sequestrodalla competente autorità penale a carico della società [OSCURATO:SOCIETA], dichiaratafallita nel 2016 con nomina del curatore nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ilquale nel corso degli anni ha posto in essere l’attività di liquidazione deibeni e di gestione del fallimento provvedendo altresì a liquidare, suautorizzazione del G.D., i compensi di tutti gli ausiliari e i professionistiche a vario titolo avevano coadiuvato gli organi della procedura nelle variee pertinenti operazioni.Depositato il rendiconto, il Tribunale, con decreto del 28/4/2022, liquidavai compensi del curatore, sulla base dell’attivo realizzato e del passivoaccertato.Numero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026Nel frattempo, il sequestro giudiziario dell’autorità penale evolveva inconfisca con l’emissione delle sentenze del Tribunale e della Corte di Leccee, una volta divenuto definitivo il pronunciamento del giudice penale, indata 1/3/2023, senza che ancora il curatore del fallimento avessericevuto il pagamento di tutto il compenso che gli era stato riconosciutocon il provvedimento di liquidazione assunto dal tribunale fallimentare, laPolizia Giudiziaria provvedeva a dare esecuzione al provvedimento diconfisca dei beni, prelevando le somme all’epoca giacenti sul contocorrente, pari ad € 581.755, 29, che confluivano così presso il FondoUnico Giustizia (in sostanza venendo acquisite dall’Erario).Il curatore, dopo aver infruttuosamente chiesto al giudice penale la revocadella confisca, su invito del [OSCURATO:PERSONA] del fallimento, avanzava allaCorte d’appello di Lecce, in qualità di giudice dell’esecuzione dellasentenza di condanna, istanza di svincolo delle somme e pagamento delcompenso, sulla base del menzionato titolo.

La Corte d’appello dichiaravanon luogo a provvedere non avendo alcuna disponibilità delle sommericavate dalla vendita dei beni fallimentari, a loro volta confluite nel FUG.Rimaneva allora al curatore la domanda rivolta al tribunale fallimentare,ed oggetto della presente controversia, di essere autorizzato alpagamento del compenso, a lui spettante in quanto liquidato con il decreto28/2/2022, ponendone il relativo onere a carico dell’Erario ai sensi art 146d.P.R. n. 115/2002, previa la integrazione del titolo che desse atto dellaincapienza della procedura stessa.2.3 Al riguardo va rilevato che l'art.146, comma 3, lettera c), del d.P.R. n.115 del 2002 stabilisce che sono a carico dell'Erario, e quindi da questoanticipati, le spese e i compensi agli ausiliari del giudice nei casi in cui laprocedura fallimentare sia priva dei fondi necessari (“non vi è denaro pergli atti richiesti dalla legge”); la sentenza n. 174/2006 della Cortecostituzionale ha esteso tale beneficio anche ai compensi dei curatori cheabbiano prestato la propria attività nell'ambito di procedure cd. incapienti.Numero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026Si può aggiungere che, ancora la Corte costituzionale, con la sentenzan.121 del 2024 ha esteso l’ammissione al patrocinio a spese dello Statodella procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegatoabbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato lamancanza di attivo per le spese, così incidendo non solo sull’art.144 maanche sull’art.146, in punto di prenotazione a debito.2.4 Questa Corte, a propria volta, ha chiarito che «la regola dell'art. 146del d.P.R. n. 115 del 2002 (cd.

T.U.

"Spese di giustizia"), in forza dellaquale qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro per glidall'erario, ancorché dettata per il caso tipico del fallimento privo di attivo,si estende per identità di ratio al caso del fallimento con attivoinsufficiente; la somma liquidabile al curatore va computata al netto deglioneri fiscali (compresi Iva e accessori), essendo il curatore un ausiliario digiustizia che ripete i suoi poteri dal tribunale fallimentare, esercitandoli suun piano pubblicistico e nell'ambito di un processo, con criteri, modalità eresponsabilità particolari, estranei a quelli che caratterizzano laprestazione dell'attività professionale vera e propria» (cfr. Cass n.27442/2023).2.5 Va anche evidenziato che il decreto con il quale il tribunale liquida ilcompenso finale al curatore ex art. 39 l.fall., dopo l’approvazione delrendiconto finale, ha natura decisoria poiché accerta l’an e il quantum deldiritto soggettivo del curatore al compenso maturato e ha caratteretendenzialmente definitivo poiché non è soggetto a reclamo ma solo alricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.Il tribunale, una volta liquidato il compenso finale del curatore, ha,pertanto e di regola, espletato ed esaurito, a seguito dell’adozionedell’atto, il proprio potere decisionale al riguardo (cfr. Cass. 22010/2007,Cass. n. 11662/1998 e Cass. 6973/1988).Numero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026Corollario di tali principi è che l’avvenuto accertamento dell’esistenza (odell’inesistenza) del diritto di credito vantato dal curatore e la dispostadeterminazione del relativo ammontare, impediscono, che, in unsuccessivo giudizio (sia pur camerale e/o in via ufficiosa) tra le medesimeparti (e cioè, nel corso della procedura, il curatore stesso e il fallimento) sipossa ancora discutere: a) di tutte le questioni che riguardano l’esistenzae l’entità del credito in questione; b) di tutte le questioni (esplicitamente oimplicitamente definite) che costituiscono l’antecedente logico-giuridiconecessario della decisione in precedenza assunta, ivi comprese quelle che,pur non essendo state espressamente dedotte, risultano necessariamentecollegate (come, nel caso del compenso del curatore, l’entità del passivoaccertato e/o dell’attivo liquidato) all’area del thema decidendum.2.6 Ciò premesso, ritiene il Collegio che il curatore, come risulta dallasequenza degli atti riepilogata, non abbia affatto chiesto la modifica deldecreto di liquidazione del compenso in suo favore, essendosi limitato asollecitare l’applicazione, da parte del tribunale, della menzionatadisposizione normativa, così come interpretata dalla Corte costituzionale,laddove pone il compenso del curatore, irretrattabilmente determinato daltribunale fallimentare, a carico dell’Erario, prendendo atto del venir menodi ogni disponibilità per il pagamento effettivo dell’importo, in ragione diuna circostanza sopravvenuta, costituita nel caso dalla confisca delpatrimonio del fallito e perciò dovendola attestare.2.7 Il provvedimento di liquidazione del compenso all’organo fallimentare,non è quindi stato contestato, posto che l’accertamento che il curatore hachiesto di compiere riguardava la sussistenza o meno di un “fatto esterno”al decreto, costituito dalle condizioni - mancanza di attivo nella procedurafallimentare a causa della esecuzione della confisca disposta in sedepenale - per l’applicazione del 146, comma 3 d.P.R. n. 115/2002.2.8 In definitiva il presente giudizio, per come circoscritto dalla domandaintroduttiva, non verte sull’an o sul quantum del compenso ormaiNumero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026cristallizzato nel decreto di liquidazione dei compensi del curatore assuntodal Tribunale in data 28/4/2022, ma sulla individuazione, in concreto, delsoggetto tenuto al pagamento.2.9 Non possono allora condividersi i rilievi svolti dal giudice di merito chenel considerare, sulla scorta di quanto affermato da questa Corte (cfr.Cass.

S.U. penali n. 40797/2023), le ragioni di natura privatistica deicreditori del fallimento quali recessive rispetto all’interesse pubblicosottostante al procedimento di sequestro preventivo finalizzato allaconfisca, ha, in sostanza, parificato la posizione del curatore a quella deicreditori concorsuali.2.10 Le ragioni creditorie del curatore, sorte in dipendenza dell’attivitàsvolta, non possono essere assimilate a quelle dei creditori concorsuali chevedono espropriati i loro diritti in virtù del prevalente interesse dello Statoal recupero del profitto conseguito dall’illiceità penale in quanto, comeevidenziato dallo stesso Giudice delle leggi nella sentenza n. 174/2006, ilcuratore è organo della procedura fallimentare cui «va riconosciuta laqualifica di ausiliare della giustizia e non anche quella di ausiliare delgiudice», vale a dire «un organo normale e necessario del procedimentofallimentare, mancando al suo incarico quella temporaneità edoccasionalità che sono proprie dell'incarico conferito all'ausiliare delgiudice».2.11 Il suo diritto al compenso essendo collegato alla prestazione dellapropria opera in favore della massa dei creditori non può allora esseresacrificato, come quello dei creditori, dal mancato conseguimentodell’attivo.2.12 Ciò anche alla luce del fatto - e tanto più - che non sono neutre, edunque irrilevanti, nel caso di specie, le ragioni per le quali il fallimento siè venuto a trovare privo di risorse economiche per pagare il curatore.2.13 Come evidenziato, la liquidità residua conseguita dalla procedura egiacente sul conto corrente, che sarebbe stata ampiamente sufficiente aNumero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026pagare tutto il compenso del curatore, è integralmente transitata, pereffetto della esecuzione del provvedimento penalistico, nella procedura disequestro preventivo finalizzata alla confisca per poi affluire nel FUG; indefinitiva, l’Erario ha potuto beneficiare dell’incameramento della citataliquidità grazie all’opera prestata nel corso della procedura fallimentare dalcuratore e dagli altri professionisti e collaboratori (questi ultimi, adifferenza del curatore e in fatto, progressivamente pagati con i proventidelle liquidazioni).2.14 Si può allora trarre la conclusione che, nella peculiare vicendaoggetto di giudizio, il pagamento a carico dell’Erario del compenso, giàliquidato dal tribunale fallimentare per l’attività svolta dal curatore, nelcaso di sopravvenuta mancanza di fondi, oltre che previsto dalla disciplinaall’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, così come interpretato dalla sentenzaadditiva della Corte costituzionale, risponde a canoni di ragionevolezza ecompatibilità dei rapporti fra le due procedure: esso risulta conforme alprincipio, comune a tutte le procedure esecutive coattive (sia individualiche concorsuali), secondo il quale dalle somme, ricavate da operazioni diliquidazione di beni e attività, da distribuire e/o assegnare (nel caso dispecie la confisca delle somme di denaro giacenti nel conto corrente dellaprocedura fallimentare è assimilabile ad una assegnazione delle stesseall’Erario), vanno dedotte le spese e i costi sostenuti per il compimentodelle attività con le quali vengono convertiti in denaro beni ed attività.

E ditale circostanza, ove si risolva in una incapienza della procedura, il giudicedelegato deve dare atto, anche quando essa sopraggiunga,temporalmente, rispetto al provvedimento di liquidazione del compenso,senza che venga per ciò solo meno il principio di intangibilità di unaliquidazione nel frattempo divenuta definitiva.2.15 Va conseguentemente enunciato il principio di diritto per cui “ilcuratore, in favore del quale sia stato liquidato dal tribunale fallimentare ilcompenso finale, nel caso di mancato integrale pagamento dello stessoNumero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026nell’ambito della procedura concorsuale, a causa del sopravvenuto venirmeno della liquidità, transitata, per effetto di un provvedimento diesecuzione della confisca penale, nella procedura di sequestro preventivofinalizzato alla confisca e poi definitivamente affluita nel Fondo UnicoGiustizia, conserva il diritto, già maturato, al pagamento del compenso,per la parte ancora non materialmente conseguita; avuto riguardo aquanto già determinato dal tribunale fallimentare, l’onere del pagamentoancora dovuto è a carico dell’Erario, ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. n.115/2002, così come inciso dalla sentenza additiva della Cortecostituzionale n. 174/2006, spettando al giudice concorsuale adito darerelazione all’attuazione del titolo al compenso”.Il terzo motivo rimane assorbito.3 In accoglimento del primo e secondo motivo il decreto impugnato vacassato, con rinvio della causa al Tribunale di Lecce, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiaraassorbito il terzo, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa, in relazioneai motivi accolti, al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, cuidemanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.Coì deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 24 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCosmo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dente aggiunto della Cassazione,rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.,controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Lecce di cui al procedimento n.12/2016 depositato il 18/06/2024.Uditi il sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’accoglimento del ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1 [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di curatore del [OSCURATO:SOCIETA], hachiesto, con istanza del 18/4/2024, che il compenso dallo stessomaturato, già liquidato con decreto del tribunale fallimentare del28/4/2022, in parte percepito in acconto e dunque nella sommacomplessiva residua di €. 110.000, oltre spese e accessori, fosse posto acarico dell’Erario a norma dell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002.2 Il tribunale di Lecce, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’istanza.2.1 [OSCURATO:PERSONA] premetteva che: a) le somme di denaro giacenti sul contocorrente intestato alla procedura fallimentare, all’esito della sentenzapenale emessa dalla corte d’appello e notificata in data 1/3/2023, eranostate sottoposte a confisca penale; b) la richiesta di revoca di taleprovvedimento, proposta nelle forme dell’incidente di esecuzione, erastata respinta dal giudice penale in ragione dell’obbligatorietà della stessamisura a norma dell’art. 12 bis del d.lgs. n. 74/2000; c) al momento dellaliquidazione del compenso, in data 28/4/2022, non sussistevano ipresupposti per l’applicazione dell’art. 146 d.P.R. 115/2002 e, quindi,porre il compenso a carico dell’Erario, visto che «la procedura aveva unrilevante attivo, recuperato dal curatore attraverso l’affitto del compendioaziendale, la successiva cessione dello stesso, l’attività di recupero crediti,azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci e soci»; d) lamancanza di attivo si era venuta a determinare, con l’esecuzione dellaconfisca, solo in data 1/3/2023; e) nel corso della procedura, infatti, eranostati nel frattempo liquidati e pagati, con le somme progressivamenteacquisite sul conto, i vari professionisti che avevano coadiuvato gli organidella procedura nel recupero dell’attivo nonché le spese di gestione dellaprocedura.Numero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/20262.2 Riteneva che: i) il decreto di liquidazione emesso il 28/4/2022 non erasuscettibile di essere modificato in quanto l’art. 39 l.fall. prevede che ilcompenso e le spese dovute al curatore sono liquidate con decreto deltribunale non soggetto a reclamo e, dunque, con provvedimento aventenatura decisoria e definitiva; ii) la situazione che si era venuta a verificare,sebbene sopravvenuta, aveva, peraltro, determinato in fatto la mancanzadi attivo nella procedura, con conseguente necessità di determinazione delcompenso, a norma dell’art. 4 del D.M. n. 30/2012 e così prendendo attodella circostanza, nella misura minima di €. 811,35, e cioè in una sommache, però, il curatore aveva già percepito quale acconto quando laprocedura era “capiente”; iii) il curatore, in conseguenza di talesopravvenienza, non poteva pertanto recuperare, al pari dei creditoriammessi al passivo, il credito al compenso maturato e, in buona parte,non pagato per l’attività svolta; iv) l’avvio della procedura fallimentarenon ostava, in ragione dell’assoluta prevalenza delle esigenzerecuperatorie dello Stato rispetto a quelle dei creditori, all’adozione o allapermanenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa aireati tributari.3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidato a tre motivi, notificato al curatore speciale del fallimento, qualenominato, su istanza del ricorrente stesso, dal Presidente della Corte diCassazione (con decreto Pres. Agg. del 12/7/2024).Il fallimento, come rappresentato, ha svolto difese con controricorso.3.1 La causa, avviata per trattazione in camera di consiglio, è stata poirimessa alla pubblica udienza sulle seguenti questioni: «a) se il principioper cui il decreto con il quale il tribunale liquida, dopo l’approvazione delrendiconto, il compenso finale al curatore, non suscettibile di essererevocato o modificato dall’autorità giudiziaria che lo ha emesso, trovi (omeno) applicazione anche nel caso di sopravvenienza in fatto, come laconfisca in sede penale dell’attivo liquidato, che modifichi in via definitivaNumero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026la situazione posta a fondamento di tale provvedimento; b) se talesopravvenienza, ove rilevi, nella misura in cui abbia determinato ildefinitivo azzeramento della liquidità della procedura, consenta (o meno)l’applicazione dell’art. 146, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, nel testorisultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104 [n.d.r. 174]/2006».Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, modificando nellaodierna sede le conclusioni (già nel senso dell’inammissibilità del ricorso),formulate in occasione della prima trattazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 137 CCII e 146 deld.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e all’art. 111,comma 7, Cost.; il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte incui il tribunale ha respinto l’istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di curatore del [OSCURATO:SOCIETA], aveva chiesto che il compensodallo stesso maturato e già liquidato con decreto del 28/4/2022 fosseposto a carico dell’Erario a norma dell’art. 146 cit. sul rilievo che, pur afronte della sopravvenuta mancanza dell’attivo in conseguenza dellaconfisca delle somme accreditate sul conto corrente intestato allaprocedura, il decreto di liquidazione, in quanto definitivo, non erasuscettibile di essere modificato, omettendo, tuttavia, di considerare che:a) l’istanza proposta dal curatore, contrariamente a quanto erroneamenteaffermato dal tribunale, non era finalizzata ad ottenere una modifica deldecreto di liquidazione del compenso; b) il curatore, infatti, non aveva maichiesto la revisione del decreto di liquidazione del 28/4/2022 nella parte incui tale provvedimento aveva provveduto alla quantificazione del suocompenso; c) il curatore aveva, piuttosto, chiesto che il tribunaleprendesse atto che, successivamente al decreto di liquidazione, lasituazione di fatto si era venuta a modificare a causa della sopravvenutaassenza di disponibilità economiche determinata dall’esecuzione dellaNumero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026confisca penale e che, in ragione della conseguente impossibilità disoddisfazione del compenso maturato, procedesse a dare applicazioneall’art. 146 del d.P.R. n. 115 cit., che comprende anche le spese e glionorari dovuti al curatore del fallimento; d) il fatto che l’assenza diliquidità sia, invece che originaria, sopravvenuta, peraltro a seguito dicircostanze non imputabili al curatore, non impediva l’applicazione dellanorma in questione.1.1 Il secondo motivo deduce violazione ancora degli artt. 146 del d.P.Rn. 115/2002, nonché 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 30/2012 e 137 CCII, inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; il ricorrente lamenta che il tribunale, pergiustificare il rigetto della richiesta del curatore di porre il pagamento delcompenso a suo tempo quantificato, nella parte già non soddisfatta dallaliquidità della procedura, a carico dell’Erario, ha, tra l’altro, ritenuto che,nel caso in esame, si era verificata una situazione che, sebbenesopravvenuta, aveva determinato la mancanza di attivo nella procedurafallimentare, a causa dell’esecuzione della confisca disposta in sedepenale, omettendo, tuttavia, di considerare che: i) il compenso dev’esseresempre liquidato secondo le percentuali previste dal D.M. n. 30 cit.sull’attivo realizzato e sul passivo accertato e non già sulle contingentidisponibilità di cassa della procedura; ii) se dal calcolo, secondo i relativiparametri degli artt. 1 s., emerge un compenso superiore, il tribunale nonpuò liquidare un importo inferiore, sol perché non sussistano (più) risorsedisponibili, essendo l’Erario a dover corrispondere il maggior importodovuto; iii) il tribunale, del resto, non può ridurre l’importo del compensooriginariamente liquidato per il solo fatto che difetti l’attivo disponibile,perché, così operando, finisce per modificare un provvedimento che,definitivo e per legge, non è suscettibile di essere modificato.1.2 Il terzo motivo oppone violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazioneall’art. 111, comma 6°, Cost., per avere il tribunale, dopo avercorrettamente affermato che al momento della liquidazione del compensoNumero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026al curatore del 28/4/2022 non sussistevano i presupposti per porne ilcompenso a carico dell’Erario ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002,tant’è che la procedura poteva vantare cospicuo attivo recuperato dalcuratore e le spese di procedura e il compenso dei collaboratori dellaprocedura erano stati pagati, irrazionalmente e contraddittoriamente,respinto la richiesta del curatore di porre il compenso ancora dovuto acarico dell’Erario, laddove, come lo stesso tribunale ha ribadito, il curatoreha diritto a compenso per l’attività espletata senza che la conseguentepercezione possa essere esclusa dalla intervenuta confisca dell’attivoliquidato.2 Il primo e il secondo motivo, suscettibili di essere trattaticongiuntamente, sono fondati, con le precisazioni che seguono e dunquenei correlati limiti di ragione.2.1 È opportuno rimarcare le vicende e i passaggi d’interesse, per comeemersi dall’impugnato decreto, che hanno coinvolto la procedurafallimentare [OSCURATO:SOCIETA] e la vicenda della misura cautelare penale in dannodella stessa società, con particolare riferimento al segmentoprocedimentale della liquidazione del compenso spettante al curatoreodierno ricorrente.2.2.Nel maggio 2015 era stato emesso un provvedimento di sequestrodalla competente autorità penale a carico della società [OSCURATO:SOCIETA], dichiaratafallita nel 2016 con nomina del curatore nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ilquale nel corso degli anni ha posto in essere l’attività di liquidazione deibeni e di gestione del fallimento provvedendo altresì a liquidare, suautorizzazione del G.D., i compensi di tutti gli ausiliari e i professionistiche a vario titolo avevano coadiuvato gli organi della procedura nelle variee pertinenti operazioni.Depositato il rendiconto, il Tribunale, con decreto del 28/4/2022, liquidavai compensi del curatore, sulla base dell’attivo realizzato e del passivoaccertato.Numero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026Nel frattempo, il sequestro giudiziario dell’autorità penale evolveva inconfisca con l’emissione delle sentenze del Tribunale e della Corte di Leccee, una volta divenuto definitivo il pronunciamento del giudice penale, indata 1/3/2023, senza che ancora il curatore del fallimento avessericevuto il pagamento di tutto il compenso che gli era stato riconosciutocon il provvedimento di liquidazione assunto dal tribunale fallimentare, laPolizia Giudiziaria provvedeva a dare esecuzione al provvedimento diconfisca dei beni, prelevando le somme all’epoca giacenti sul contocorrente, pari ad € 581.755, 29, che confluivano così presso il FondoUnico Giustizia (in sostanza venendo acquisite dall’Erario).Il curatore, dopo aver infruttuosamente chiesto al giudice penale la revocadella confisca, su invito del [OSCURATO:PERSONA] del fallimento, avanzava allaCorte d’appello di Lecce, in qualità di giudice dell’esecuzione dellasentenza di condanna, istanza di svincolo delle somme e pagamento delcompenso, sulla base del menzionato titolo. La Corte d’appello dichiaravanon luogo a provvedere non avendo alcuna disponibilità delle sommericavate dalla vendita dei beni fallimentari, a loro volta confluite nel FUG.Rimaneva allora al curatore la domanda rivolta al tribunale fallimentare,ed oggetto della presente controversia, di essere autorizzato alpagamento del compenso, a lui spettante in quanto liquidato con il decreto28/2/2022, ponendone il relativo onere a carico dell’Erario ai sensi art 146d.P.R. n. 115/2002, previa la integrazione del titolo che desse atto dellaincapienza della procedura stessa.2.3 Al riguardo va rilevato che l'art.146, comma 3, lettera c), del d.P.R. n.115 del 2002 stabilisce che sono a carico dell'Erario, e quindi da questoanticipati, le spese e i compensi agli ausiliari del giudice nei casi in cui laprocedura fallimentare sia priva dei fondi necessari (“non vi è denaro pergli atti richiesti dalla legge”); la sentenza n. 174/2006 della Cortecostituzionale ha esteso tale beneficio anche ai compensi dei curatori cheabbiano prestato la propria attività nell'ambito di procedure cd. incapienti.Numero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026Si può aggiungere che, ancora la Corte costituzionale, con la sentenzan.121 del 2024 ha esteso l’ammissione al patrocinio a spese dello Statodella procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegatoabbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato lamancanza di attivo per le spese, così incidendo non solo sull’art.144 maanche sull’art.146, in punto di prenotazione a debito.2.4 Questa Corte, a propria volta, ha chiarito che «la regola dell'art. 146del d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. T.U. "Spese di giustizia"), in forza dellaquale qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro per glidall'erario, ancorché dettata per il caso tipico del fallimento privo di attivo,si estende per identità di ratio al caso del fallimento con attivoinsufficiente; la somma liquidabile al curatore va computata al netto deglioneri fiscali (compresi Iva e accessori), essendo il curatore un ausiliario digiustizia che ripete i suoi poteri dal tribunale fallimentare, esercitandoli suun piano pubblicistico e nell'ambito di un processo, con criteri, modalità eresponsabilità particolari, estranei a quelli che caratterizzano laprestazione dell'attività professionale vera e propria» (cfr. Cass n.27442/2023).2.5 Va anche evidenziato che il decreto con il quale il tribunale liquida ilcompenso finale al curatore ex art. 39 l.fall., dopo l’approvazione delrendiconto finale, ha natura decisoria poiché accerta l’an e il quantum deldiritto soggettivo del curatore al compenso maturato e ha caratteretendenzialmente definitivo poiché non è soggetto a reclamo ma solo alricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.Il tribunale, una volta liquidato il compenso finale del curatore, ha,pertanto e di regola, espletato ed esaurito, a seguito dell’adozionedell’atto, il proprio potere decisionale al riguardo (cfr. Cass. 22010/2007,Cass. n. 11662/1998 e Cass. 6973/1988).Numero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026Corollario di tali principi è che l’avvenuto accertamento dell’esistenza (odell’inesistenza) del diritto di credito vantato dal curatore e la dispostadeterminazione del relativo ammontare, impediscono, che, in unsuccessivo giudizio (sia pur camerale e/o in via ufficiosa) tra le medesimeparti (e cioè, nel corso della procedura, il curatore stesso e il fallimento) sipossa ancora discutere: a) di tutte le questioni che riguardano l’esistenzae l’entità del credito in questione; b) di tutte le questioni (esplicitamente oimplicitamente definite) che costituiscono l’antecedente logico-giuridiconecessario della decisione in precedenza assunta, ivi comprese quelle che,pur non essendo state espressamente dedotte, risultano necessariamentecollegate (come, nel caso del compenso del curatore, l’entità del passivoaccertato e/o dell’attivo liquidato) all’area del thema decidendum.2.6 Ciò premesso, ritiene il Collegio che il curatore, come risulta dallasequenza degli atti riepilogata, non abbia affatto chiesto la modifica deldecreto di liquidazione del compenso in suo favore, essendosi limitato asollecitare l’applicazione, da parte del tribunale, della menzionatadisposizione normativa, così come interpretata dalla Corte costituzionale,laddove pone il compenso del curatore, irretrattabilmente determinato daltribunale fallimentare, a carico dell’Erario, prendendo atto del venir menodi ogni disponibilità per il pagamento effettivo dell’importo, in ragione diuna circostanza sopravvenuta, costituita nel caso dalla confisca delpatrimonio del fallito e perciò dovendola attestare.2.7 Il provvedimento di liquidazione del compenso all’organo fallimentare,non è quindi stato contestato, posto che l’accertamento che il curatore hachiesto di compiere riguardava la sussistenza o meno di un “fatto esterno”al decreto, costituito dalle condizioni - mancanza di attivo nella procedurafallimentare a causa della esecuzione della confisca disposta in sedepenale - per l’applicazione del 146, comma 3 d.P.R. n. 115/2002.2.8 In definitiva il presente giudizio, per come circoscritto dalla domandaintroduttiva, non verte sull’an o sul quantum del compenso ormaiNumero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026cristallizzato nel decreto di liquidazione dei compensi del curatore assuntodal Tribunale in data 28/4/2022, ma sulla individuazione, in concreto, delsoggetto tenuto al pagamento.2.9 Non possono allora condividersi i rilievi svolti dal giudice di merito chenel considerare, sulla scorta di quanto affermato da questa Corte (cfr.Cass. S.U. penali n. 40797/2023), le ragioni di natura privatistica deicreditori del fallimento quali recessive rispetto all’interesse pubblicosottostante al procedimento di sequestro preventivo finalizzato allaconfisca, ha, in sostanza, parificato la posizione del curatore a quella deicreditori concorsuali.2.10 Le ragioni creditorie del curatore, sorte in dipendenza dell’attivitàsvolta, non possono essere assimilate a quelle dei creditori concorsuali chevedono espropriati i loro diritti in virtù del prevalente interesse dello Statoal recupero del profitto conseguito dall’illiceità penale in quanto, comeevidenziato dallo stesso Giudice delle leggi nella sentenza n. 174/2006, ilcuratore è organo della procedura fallimentare cui «va riconosciuta laqualifica di ausiliare della giustizia e non anche quella di ausiliare delgiudice», vale a dire «un organo normale e necessario del procedimentofallimentare, mancando al suo incarico quella temporaneità edoccasionalità che sono proprie dell'incarico conferito all'ausiliare delgiudice».2.11 Il suo diritto al compenso essendo collegato alla prestazione dellapropria opera in favore della massa dei creditori non può allora esseresacrificato, come quello dei creditori, dal mancato conseguimentodell’attivo.2.12 Ciò anche alla luce del fatto - e tanto più - che non sono neutre, edunque irrilevanti, nel caso di specie, le ragioni per le quali il fallimento siè venuto a trovare privo di risorse economiche per pagare il curatore.2.13 Come evidenziato, la liquidità residua conseguita dalla procedura egiacente sul conto corrente, che sarebbe stata ampiamente sufficiente aNumero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026pagare tutto il compenso del curatore, è integralmente transitata, pereffetto della esecuzione del provvedimento penalistico, nella procedura disequestro preventivo finalizzata alla confisca per poi affluire nel FUG; indefinitiva, l’Erario ha potuto beneficiare dell’incameramento della citataliquidità grazie all’opera prestata nel corso della procedura fallimentare dalcuratore e dagli altri professionisti e collaboratori (questi ultimi, adifferenza del curatore e in fatto, progressivamente pagati con i proventidelle liquidazioni).2.14 Si può allora trarre la conclusione che, nella peculiare vicendaoggetto di giudizio, il pagamento a carico dell’Erario del compenso, giàliquidato dal tribunale fallimentare per l’attività svolta dal curatore, nelcaso di sopravvenuta mancanza di fondi, oltre che previsto dalla disciplinaall’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, così come interpretato dalla sentenzaadditiva della Corte costituzionale, risponde a canoni di ragionevolezza ecompatibilità dei rapporti fra le due procedure: esso risulta conforme alprincipio, comune a tutte le procedure esecutive coattive (sia individualiche concorsuali), secondo il quale dalle somme, ricavate da operazioni diliquidazione di beni e attività, da distribuire e/o assegnare (nel caso dispecie la confisca delle somme di denaro giacenti nel conto corrente dellaprocedura fallimentare è assimilabile ad una assegnazione delle stesseall’Erario), vanno dedotte le spese e i costi sostenuti per il compimentodelle attività con le quali vengono convertiti in denaro beni ed attività. E ditale circostanza, ove si risolva in una incapienza della procedura, il giudicedelegato deve dare atto, anche quando essa sopraggiunga,temporalmente, rispetto al provvedimento di liquidazione del compenso,senza che venga per ciò solo meno il principio di intangibilità di unaliquidazione nel frattempo divenuta definitiva.2.15 Va conseguentemente enunciato il principio di diritto per cui “ilcuratore, in favore del quale sia stato liquidato dal tribunale fallimentare ilcompenso finale, nel caso di mancato integrale pagamento dello stessoNumero registro generale 16734/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 15052/2026Data pubblicazione 19/05/2026nell’ambito della procedura concorsuale, a causa del sopravvenuto venirmeno della liquidità, transitata, per effetto di un provvedimento diesecuzione della confisca penale, nella procedura di sequestro preventivofinalizzato alla confisca e poi definitivamente affluita nel Fondo UnicoGiustizia, conserva il diritto, già maturato, al pagamento del compenso,per la parte ancora non materialmente conseguita; avuto riguardo aquanto già determinato dal tribunale fallimentare, l’onere del pagamentoancora dovuto è a carico dell’Erario, ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. n.115/2002, così come inciso dalla sentenza additiva della Cortecostituzionale n. 174/2006, spettando al giudice concorsuale adito darerelazione all’attuazione del titolo al compenso”.Il terzo motivo rimane assorbito.3 In accoglimento del primo e secondo motivo il decreto impugnato vacassato, con rinvio della causa al Tribunale di Lecce, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiaraassorbito il terzo, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa, in relazioneai motivi accolti, al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, cuidemanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.Coì deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 24 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCosmo [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 15052/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris