CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34207/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6526/26) prbposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso: (i) il primo e il secondo motivo di ricorso (sulla responsabilità per il delitto di resistenza e per quello di lesioni a pubblico ufficiale) deducono vizio di motivazione, riproducendo censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, in ordine alla ricostruzione della condotta di resistenza e alla responsabilità per il delitto di lesioni personali: la Corte territoriale - con motivazione non manifestamente illogica - ha esplicitato le ragioni per cui è da ritenere dimostrato che la tesi difensiva non sia affidabile, ritenendo viceversa - con motivazione congrua - l'ipotesi d'accusa corroborata da coerenti elementi probatori; il motivo di ricorso - non confrontandosi con le repliche puntuali che la Corte territoriale ha redatto in risposta ai motivi di appello - intende pertanto dedurre all'attenzione di questa Corte una questione di merito che, oltre a risultare manifestamente infondata, risulta non deducibile in sede di legittimità (cfr. sentenza impugnata, pag. 2-3); manifestamente infondato è, poi, il motivo di ricorso relativo all'imputazione soggettiva del delitto di lesioni (che la Corte territoriale ha ritenuto dolose con congrua motivazione) e in ordine all'insussistente assorbimento di queste ultime nel delitto di resistenza (cfr. sentenza impugnata, pag. 3-4); a tale ultimo riguardo, si aggiunge che il precedente giurisprudenziale indicato in ricorso è inesistente (quantomeno con i riferimenti indicati dal ricorrente); (ii) il secondo motivo di ricorso - relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità codificata dall'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato: dal tenore complessivo della motivazione redatta dalla Corte territoriale, che si sofferma sugli indici di gravità della condotta e sul rischio che da essa è derivato, emerge congrua e non manifestamente illogica motivazione in ordine alla ragione per cui il fatto è stato non particolarmente tenue (cfr. sentenza impugnata, pag. 3-4) ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M P.Q.M