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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39018/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate, e risolte facendo applicazione di corretta applicazione di criteri giuridici ai fini della ritenuta sussistenza dei reati di resistenza e oltraggio.

L'imputato aveva aggredito l'agente di polizia penitenziaria che gli comunicava l'orario di somministrazione della terapia "spintonandolo e mordendolo" e, portato in infermeria, aveva aggredito verbalmente gli agenti scagliando in aria un carrello e rompendo una sedia.

Aveva, I inoltre, inveito con parole ingiuriose contro tutti gli agenti, parole che (vedi pagg. 3 e 6 della s.i.) venivano udite dai detenuti del paino.

A fronte di tale ricostruzione dei fatti le censure difensive si risolvono nella richiesta di una valutazione di merito, preclusa al giudice di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate, e risolte facendo applicazione di corretta applicazione di criteri giuridici ai fini della ritenuta sussistenza dei reati di resistenza e oltraggio. L'imputato aveva aggredito l'agente di polizia penitenziaria che gli comunicava l'orario di somministrazione della terapia "spintonandolo e mordendolo" e, portato in infermeria, aveva aggredito verbalmente gli agenti scagliando in aria un carrello e rompendo una sedia. Aveva, I inoltre, inveito con parole ingiuriose contro tutti gli agenti, parole che (vedi pagg. 3 e 6 della s.i.) venivano udite dai detenuti del paino. A fronte di tale ricostruzione dei fatti le censure difensive si risolvono nella richiesta di una valutazione di merito, preclusa al giudice di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre
Sentenza Cassazione n. 39018/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris