CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10208/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Giorgio a Cremano il 29/12/1989 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 15/9/2021 -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gip dei Tribunale di Napoli, su concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e operata la riduzione per il rito, la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 4.200,00 di multa per i delitti ascrittigli in rubrica e in dettaglio richiamati a pag. 3. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione degli artt. 648 e 648 bis cod.pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo D). 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione 699, giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573) evenienza nella specie non ravvisabile alla luce del tenore dell'incolpazione e della generica confutazione difensiva. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santis A fredo Mantovano DEPOSITATA