CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47271/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata adeguatamente motiva su tutti i motivi di appello senza contraddizioni o manifeste illogicità. Il ricorso in cassazione non si confronta con le motivazioni e reitera i motivi di appello chiedendo alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto. Per i costi deducibili con accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità la Corte di appello evidenzia la incompletezza della documentazione presentata (richiamando, del resto, la relazione del curatore fallimentare che a sua volta riferiva di una carenza della documentazione). Per l'occultamento della documentazione la Corte di appello evidenzia il rinvenimento da parte della P.G. (Guardia di Finanza) di solo una parte della documentazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il