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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33255/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 1 ottobre 2025, che ha confermato la condanna intervenuta in primo grado per i delitti di cui agli artt.81 e 455 cod.pen.

La sentenza, da leggersi unitariamente rispetto a quella di primo grado, in quanto entrambe seguono analogo iter logico argomentativo e si fondano sulla medesima piattaforma probatoria (cfr , ex multis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0), motiva adeguatamente sia sul piano del ragionamento probatorio che su quello della qualificazione giuridica del fatto.

Rilevato che il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico, atteso che non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata e, inoltre le deduzioni del ricorrente sono di puro merito atteso che, ripercorrendo i medesimi elementi di fatto già valutati dal giudice (i cosiddetti «significanti»), egli ritiene, soggettivamente, che non siano idonei a sostenere un convincimento sulla colpevolezza e che il giudice li avrebbe mal valutati ai fini del proprio convincimento (il cd «significato»).

Ciò che si richiede, nella sostanza, è di far valere un «travisamento del fatto» da parte del giudice il quale, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217 - 01).

Quanto al riconoscimento dell'attenuante, il motivo è parimenti inammissibile, atteso che la dosimetria della pena è adeguatamente e ragionevolmente motivata dal giudice, del quale si chiede di rivedere la valutazione di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 1 ottobre 2025, che ha confermato la condanna intervenuta in primo grado per i delitti di cui agli artt.81 e 455 cod.pen. La sentenza, da leggersi unitariamente rispetto a quella di primo grado, in quanto entrambe seguono analogo iter logico argomentativo e si fondano sulla medesima piattaforma probatoria (cfr , ex multis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0), motiva adeguatamente sia sul piano del ragionamento probatorio che su quello della qualificazione giuridica del fatto. Rilevato che il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico, atteso che non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata e, inoltre le deduzioni del ricorrente sono di puro merito atteso che, ripercorrendo i medesimi elementi di fatto già valutati dal giudice (i cosiddetti «significanti»), egli ritiene, soggettivamente, che non siano idonei a sostenere un convincimento sulla colpevolezza e che il giudice li avrebbe mal valutati ai fini del proprio convincimento (il cd «significato»). Ciò che si richiede, nella sostanza, è di far valere un «travisamento del fatto» da parte del giudice il quale, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217 - 01). Quanto al riconoscimento dell'attenuante, il motivo è parimenti inammissibile, atteso che la dosimetria della pena è adeguatamente e ragionevolmente motivata dal giudice, del quale si chiede di rivedere la valutazione di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33255/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris