CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 15991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIA(dato avv_is_o_ alle p_aí--til udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, ex art. 444 cod. proc. pen., per reati di bancarotta; Considerato che le doglianze proposte - inerenti al vizio di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche - esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stepq P alla [OSCURATO:PERSONA] 27 p2