Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 dicembre 2024

Cassazione n. 27338/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso;4 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di cassazione sezione sesta penale con sentenza numero 45268/2024 del 18 settembre 2024 ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame di Catanzaro reiettiva dell'istanza avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca cd. allargata emesso dal GIP del tribunale di Catanzaro in data 29 gennaio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato (nel frattempo rinviato a giudizio) per il reato di favoreggiamento reale, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., per avere detenuto nella propria abitazione la somma di 389.900,00 euro conservata all'interno di un trolley rinvenuto nell'appartamento da lui occupato (immobile dell'ATERP formalmente intestato a tale [OSCURATO:PERSONA]); in tal modo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aiutato la sorella, [OSCURATO:PERSONA], ad assicurare il profitto, il prodotto e il prezzo dei reati di cui agli artt. 416 bis, 644 cod. pen., 132 d.

Igs n. 385 del 1993 per i quali questa è imputata.

2. Con ordinanza in data 7 gennaio 2025 il tribunale del riesame di Catanzaro, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, ha confermato la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca della predetta somma di denaro.

3. Ricorre per cassazione avverso detta ultima ordinanza il difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico articolato motivo, la violazione dell'art. 606 lettera b) cod. proc. pen. in relazione agli articoli 321 comma 2, 324 comma 7 e 292 comma 2 lettera c) cod. proc. pen.. 3.1 In particolare, il difensore dell'indagato ha dedotto quanto segue: secondo quanto statuito dalle S.U. (n. 36959 del 24/06/2021 Ellade), il provvedimento di sequestro preventivo, di cui all'articolo 321 comma 2 cod. proc pen., deve contenere la motivazione anche del peri culum in mora da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, soffermandosi sui motivi per i quali il bene, nelle more del giudizio, potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato; la sentenza rescindente ha annullato l'ordinanza primigenia del tribunale del riesame di Catanzaro affinché, in sede di rinvio, lo stesso applicasse i principi indicati al fine di verificare la sussistenza del pericolo della dispersione del bene; a tal fine il tribunale di Catanzaro avrebbe dovuto considerare la assodata riconducibilità della somma di denaro sequestrata ad altri soggetti e non all'indagato e quindi la possibile rilevanza dell'occultamento di quella somma nell'abitazione occupata dal ricorrente; l'ordinanza emessa dal tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio, non avrebbe ottemperato ai criteri indicati nella sentenza rescindente; il tribunale di Catanzaro, quanto al requisito del periculum in mora, fa riferimento al documento acquisito, consistente nel dispositivo della sentenza emessa in data 19/12/2024 dal GUP del tribunale di Catanzaro, attestante la condanna di [OSCURATO:PERSONA], sorella del ricorrente, per partecipazione ad associazione mafiosa e per due episodi di usura, rubricati al capo 17) della sentenza di condanna: assume la difesa che tale riferimento è illogico, trattandosi di reato relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], avente per oggetto un prestito usuraio che ammonterebbe alla somma complessiva di 140.000,00 euro per fatti verificatisi nell'anno 2015 con individuazione del momento consumativo alla corresponsione dell'ultima tranche da parte della vittima in data 15/02/2019; è illogico ricondurre tali somme oggetto del prestito usurario a quelle in sequestro, atteso il lasso temporale decorso tra il 15/02/2019 e il 21/12/2023, data del sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 389.900,00 rinvenuta nell'appartamento dell'ATERP formalmente intestato ad [OSCURATO:PERSONA], ma al momento del sequestro occupato in via esclusiva dal ricorrente; è illogico altresì ricondurre il denaro sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] in base alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], all'atto della perquisizione, secondo la quale la sorella aveva occupato l'appartamento fino alla data dell'arresto della stessa, 11 settembre 2022: anzitutto, la dichiarazione non sarebbe utilizzabile, provenendo dall'indagato, e neanche risulterebbe dal verbale di arresto; invece, tale circostanza sarebbe stata dichiarata dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] custodiva i proventi dell'attività usuraria presso "una parente" e quindi un soggetto di sesso femminile; elemento che, secondo il tribunale di Catanzaro, non impedirebbe di individuare il custode del denaro nella persona del fratello, [OSCURATO:PERSONA], spiegando l'incongruenza con la difficoltà del collaboratore di ricordare dettagli precisi e quindi non tale da inficiare la valenza indiziaria del dato; l'incapienza patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], pur essendo un elemento di cui tenere conto, non può fondare per ciò solo il periculum in mora e neppure la modalità di conservazione del denaro all'interno di un trolley è un indice indicativo ai fini del pericolo di sottrazione e dispersione del denaro.

Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza gravata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Al fine di individuare il perimetro di valutazione rimesso a questa Corte, va ricordato, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errori "in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 45739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge, l'illogicità manifesta della motivazione, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., non rientrante, tuttavia, nel perimetro tracciato dall'art. 324 del codice di rito (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916).Va altresì ricordato, come chiarito dalla Sezioni Unite "Ellade" - richiamate nel ricorso - che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato: Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 - 01).

3. Ed allora, in tal maniera chiariti i principi espressi dalle Sezioni Unite, osserva il Collegio come di essi sia stata fatta corretta applicazione da parte del Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata, essendo state adeguatamente precisate, così come richiesto dalla sentenza rescindente, sia le ragioni della riconducibilità del denaro sequestrato ad altri soggetti e non all'indagato, sia la sussistenza del pericolo che il bene, nelle more del giudizio, sia modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. 3.1 A tal fine, il Tribunale della cautela, con il provvedimento impugnato, ha evidenziato e correlato tra loro una serie di elementi fattuali significativi.

In primo luogo, è stata correttamente motivata la riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'indagato, dell'ingente somma di denaro pacificamente trovata nella disponibilità di quest'ultimo, sviluppando un puntuale costrutto argomentativo che, dunque, non è mancante né apparente.

In proposito, l'ordinanza impugnata (pagg. 2-4) ha evidenziato la provenienza illecita della somma dall'attività usuraia e in generale dall'attività associativa di stampo mafioso per la quale [OSCURATO:PERSONA] (unitamente al marito [OSCURATO:PERSONA]) è stata ritenuta responsabile (con sentenza del Gup del Tribunale di Catanzaro in data 19/12/2024), venendo individuata quale depositaria di ingenti quantitativi di denaro, frutto dei predetti delitti attuativi del programma criminoso, atteso il ruolo apicale della donna nel sodalizio mafioso facente capo al marito [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza impugnata ha altresì valorizzato i seguenti dati (pagg. 3 e 4): la precedente occupazione dell'appartamento in questione anche da [OSCURATO:PERSONA], fino alla data del suo arresto; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sulla custodia dei proventi dell'attività usuraia del sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie [OSCURATO:PERSONA]; la non riconducibilità del denaro alla lecita attività lavorativa di [OSCURATO:PERSONA]; l'occupazione senza titolo legittimo da parte di salvatore Guido dell'immobile Artep (formalmente intestato ad [OSCURATO:PERSONA]) in cui il trolley veniva trovato, con conseguente elevata probabilità di allontanamento del Guido da detto luogo con connessa e agevole asportazione del denaro (attese le modalità di custodia); la finalità di agevolazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla predetta sentenza di condanna nei confronti della sorella [OSCURATO:PERSONA] per associazione di tipo mafioso e due episodi di usura con la quale è stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen., anche per equivalente, dei beni di cui ai titoli cautelari in esecuzione.

Tutti argomenti, questi, che, in ossequio a quanto richiesto dalla sentenza rescindente, sono sufficienti a fondare la configurabilità di una attuale situazione di periculum in mora tale da rendere necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, con esplicitazione delle ragioni per cui è stato ritenuto che il confiscando bene - la somma di denaro - possa, nelle more della celebrazione del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le doglianze del ricorrente non scalfiscono l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato e non danno corpo a vizi deducibili in questa sede Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso;4 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di cassazione sezione sesta penale con sentenza numero 45268/2024 del 18 settembre 2024 ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame di Catanzaro reiettiva dell'istanza avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca cd. allargata emesso dal GIP del tribunale di Catanzaro in data 29 gennaio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato (nel frattempo rinviato a giudizio) per il reato di favoreggiamento reale, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., per avere detenuto nella propria abitazione la somma di 389.900,00 euro conservata all'interno di un trolley rinvenuto nell'appartamento da lui occupato (immobile dell'ATERP formalmente intestato a tale [OSCURATO:PERSONA]); in tal modo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aiutato la sorella, [OSCURATO:PERSONA], ad assicurare il profitto, il prodotto e il prezzo dei reati di cui agli artt. 416 bis, 644 cod. pen., 132 d. Igs n. 385 del 1993 per i quali questa è imputata. 2. Con ordinanza in data 7 gennaio 2025 il tribunale del riesame di Catanzaro, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, ha confermato la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca della predetta somma di denaro. 3. Ricorre per cassazione avverso detta ultima ordinanza il difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico articolato motivo, la violazione dell'art. 606 lettera b) cod. proc. pen. in relazione agli articoli 321 comma 2, 324 comma 7 e 292 comma 2 lettera c) cod. proc. pen.. 3.1 In particolare, il difensore dell'indagato ha dedotto quanto segue: secondo quanto statuito dalle S.U. (n. 36959 del 24/06/2021 Ellade), il provvedimento di sequestro preventivo, di cui all'articolo 321 comma 2 cod. proc pen., deve contenere la motivazione anche del peri culum in mora da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, soffermandosi sui motivi per i quali il bene, nelle more del giudizio, potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato; la sentenza rescindente ha annullato l'ordinanza primigenia del tribunale del riesame di Catanzaro affinché, in sede di rinvio, lo stesso applicasse i principi indicati al fine di verificare la sussistenza del pericolo della dispersione del bene; a tal fine il tribunale di Catanzaro avrebbe dovuto considerare la assodata riconducibilità della somma di denaro sequestrata ad altri soggetti e non all'indagato e quindi la possibile rilevanza dell'occultamento di quella somma nell'abitazione occupata dal ricorrente; l'ordinanza emessa dal tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio, non avrebbe ottemperato ai criteri indicati nella sentenza rescindente; il tribunale di Catanzaro, quanto al requisito del periculum in mora, fa riferimento al documento acquisito, consistente nel dispositivo della sentenza emessa in data 19/12/2024 dal GUP del tribunale di Catanzaro, attestante la condanna di [OSCURATO:PERSONA], sorella del ricorrente, per partecipazione ad associazione mafiosa e per due episodi di usura, rubricati al capo 17) della sentenza di condanna: assume la difesa che tale riferimento è illogico, trattandosi di reato relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], avente per oggetto un prestito usuraio che ammonterebbe alla somma complessiva di 140.000,00 euro per fatti verificatisi nell'anno 2015 con individuazione del momento consumativo alla corresponsione dell'ultima tranche da parte della vittima in data 15/02/2019; è illogico ricondurre tali somme oggetto del prestito usurario a quelle in sequestro, atteso il lasso temporale decorso tra il 15/02/2019 e il 21/12/2023, data del sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 389.900,00 rinvenuta nell'appartamento dell'ATERP formalmente intestato ad [OSCURATO:PERSONA], ma al momento del sequestro occupato in via esclusiva dal ricorrente; è illogico altresì ricondurre il denaro sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] in base alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], all'atto della perquisizione, secondo la quale la sorella aveva occupato l'appartamento fino alla data dell'arresto della stessa, 11 settembre 2022: anzitutto, la dichiarazione non sarebbe utilizzabile, provenendo dall'indagato, e neanche risulterebbe dal verbale di arresto; invece, tale circostanza sarebbe stata dichiarata dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] custodiva i proventi dell'attività usuraria presso "una parente" e quindi un soggetto di sesso femminile; elemento che, secondo il tribunale di Catanzaro, non impedirebbe di individuare il custode del denaro nella persona del fratello, [OSCURATO:PERSONA], spiegando l'incongruenza con la difficoltà del collaboratore di ricordare dettagli precisi e quindi non tale da inficiare la valenza indiziaria del dato; l'incapienza patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], pur essendo un elemento di cui tenere conto, non può fondare per ciò solo il periculum in mora e neppure la modalità di conservazione del denaro all'interno di un trolley è un indice indicativo ai fini del pericolo di sottrazione e dispersione del denaro. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza gravata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Al fine di individuare il perimetro di valutazione rimesso a questa Corte, va ricordato, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errori "in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 45739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge, l'illogicità manifesta della motivazione, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., non rientrante, tuttavia, nel perimetro tracciato dall'art. 324 del codice di rito (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916).Va altresì ricordato, come chiarito dalla Sezioni Unite "Ellade" - richiamate nel ricorso - che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato: Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 - 01). 3. Ed allora, in tal maniera chiariti i principi espressi dalle Sezioni Unite, osserva il Collegio come di essi sia stata fatta corretta applicazione da parte del Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata, essendo state adeguatamente precisate, così come richiesto dalla sentenza rescindente, sia le ragioni della riconducibilità del denaro sequestrato ad altri soggetti e non all'indagato, sia la sussistenza del pericolo che il bene, nelle more del giudizio, sia modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. 3.1 A tal fine, il Tribunale della cautela, con il provvedimento impugnato, ha evidenziato e correlato tra loro una serie di elementi fattuali significativi. In primo luogo, è stata correttamente motivata la riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'indagato, dell'ingente somma di denaro pacificamente trovata nella disponibilità di quest'ultimo, sviluppando un puntuale costrutto argomentativo che, dunque, non è mancante né apparente. In proposito, l'ordinanza impugnata (pagg. 2-4) ha evidenziato la provenienza illecita della somma dall'attività usuraia e in generale dall'attività associativa di stampo mafioso per la quale [OSCURATO:PERSONA] (unitamente al marito [OSCURATO:PERSONA]) è stata ritenuta responsabile (con sentenza del Gup del Tribunale di Catanzaro in data 19/12/2024), venendo individuata quale depositaria di ingenti quantitativi di denaro, frutto dei predetti delitti attuativi del programma criminoso, atteso il ruolo apicale della donna nel sodalizio mafioso facente capo al marito [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata ha altresì valorizzato i seguenti dati (pagg. 3 e 4): la precedente occupazione dell'appartamento in questione anche da [OSCURATO:PERSONA], fino alla data del suo arresto; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sulla custodia dei proventi dell'attività usuraia del sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie [OSCURATO:PERSONA]; la non riconducibilità del denaro alla lecita attività lavorativa di [OSCURATO:PERSONA]; l'occupazione senza titolo legittimo da parte di salvatore Guido dell'immobile Artep (formalmente intestato ad [OSCURATO:PERSONA]) in cui il trolley veniva trovato, con conseguente elevata probabilità di allontanamento del Guido da detto luogo con connessa e agevole asportazione del denaro (attese le modalità di custodia); la finalità di agevolazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla predetta sentenza di condanna nei confronti della sorella [OSCURATO:PERSONA] per associazione di tipo mafioso e due episodi di usura con la quale è stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen., anche per equivalente, dei beni di cui ai titoli cautelari in esecuzione. Tutti argomenti, questi, che, in ossequio a quanto richiesto dalla sentenza rescindente, sono sufficienti a fondare la configurabilità di una attuale situazione di periculum in mora tale da rendere necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, con esplicitazione delle ragioni per cui è stato ritenuto che il confiscando bene - la somma di denaro - possa, nelle more della celebrazione del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le doglianze del ricorrente non scalfiscono l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato e non danno corpo a vizi deducibili in questa sede Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
Decreto Cassazione n. 27338/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris