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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46082/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 31 gennaio 2020, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A).

All'imputato era stato contestato di aver detenuto illecitamente eroina e cocaina del peso rispettivamente di gr. 2,9 e gr. 1 e di aver detenuto e venduto quantità imprecisate di stupefacenti a vari acquirenti (fatti commessi tra il marzo e il giugno 2019).

La Corte di appello respingeva la censura difensiva volta ad una riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sia in ragione delle modalità delle cessioni, non definibili in termini di "piccolo spaccio", tenuto conto dei contatti consolidati e fiduciari con ben sei fornitori in periodi ravvicinati e della clientela abituale, che contava anche persone dedite allo spaccio; sia della valutazione unitaria delle vicende delittuose legate dal vincolo della continuazione.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.

La Corte di appello ha valorizzato in modo erroneo la ritenuta continuazione (che ha rilievo soltanto ai fini della mitigazione della pena), non considerando che i fatti andavano esaminati singolarmente: il fatto più grave era la detenzione di un quantitativo minimo - gr. 2,9 di eroina - dato di per sé preponderante e assorbente per qualificazione in termine di lievità, trattandosi di spaccio da strada.

In ogni caso, illogica è la argomentazione che ritiene il fatto non lieve, valorizzando circostanze non riscontrate in modo obiettivo e certo.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il ricorso è aspecifico, in quanto non correlato sia alla effettiva motivazione che ha portato all'esclusione dell'ipotesi del fatto di lieve entità sia al principio di diritto applicato dalla Corte di appello.

2.1. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, secondo cui, in tema di continuazione tra reati in materia di stupefacenti, la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati (tra le tante, Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Rv. 279657).

Con tale arresto, la Suprema Corte, muovendo dalle direttrici esegetiche fissate dalle Sezioni Unite (in motivazione, Sez.

U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), secondo cui il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, cit., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi, ha ritenuto corretto che sia valorizzata dal giudice la comune cornice complessiva che incide su tutte le singole fattispecie in termini di non lieve entità.

Tale accertamento - si è osservato - non pregiudica l'autonomia delle singole condotte in continuazione ed è nel contempo coerente con la necessaria valutazione di tutte le modalità e circostanze con cui si realizzano le azioni criminali, senza escludere aspetti comuni o che comunque rilevino reciprocamente nella definizione di un pericolo sociale allarmante, che anche in caso di continuazione tra reati è possibile valorizzare, nel caso concreto, le loro reciproche eventuali implicazioni in punto di offensività, ossia sotto il profilo della sussistenza o meno della lieve entità delle condotte.

Pertanto, se la continuazione tra reati in materia di stupefacenti non osta di per sé ad un giudizio di lieve entità per ciascuno di essi, egualmente le peculiarità delle singole condotte, per la comunanza di dati significativi oppure per le eventuali reciproche correlazioni fattuali possono, nel caso concreto, essere valorizzate sul piano della sussistenza o meno della lieve entità delle condotte medesime.

2.2. Seguendo questa prospettiva esegetica, la Corte di appello ha valorizzato le complessive modalità di spaccio accertate, che venivano ad escludere un'attività di "piccolo spaccio", che si qualifica per la ridotta scorta e diffusione di sostanze stupefacenti (tra tante, Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Rv. 263068).

Né tale valutazione può ritenersi manifestamente illogica, posto che la Corte di appello ha puntualmente richiamato le evidenze probatorie che venivano a sorreggere il ragionamento giustificativo.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. o P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/1-0/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 31 gennaio 2020, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A). All'imputato era stato contestato di aver detenuto illecitamente eroina e cocaina del peso rispettivamente di gr. 2,9 e gr. 1 e di aver detenuto e venduto quantità imprecisate di stupefacenti a vari acquirenti (fatti commessi tra il marzo e il giugno 2019). La Corte di appello respingeva la censura difensiva volta ad una riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sia in ragione delle modalità delle cessioni, non definibili in termini di "piccolo spaccio", tenuto conto dei contatti consolidati e fiduciari con ben sei fornitori in periodi ravvicinati e della clientela abituale, che contava anche persone dedite allo spaccio; sia della valutazione unitaria delle vicende delittuose legate dal vincolo della continuazione. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte di appello ha valorizzato in modo erroneo la ritenuta continuazione (che ha rilievo soltanto ai fini della mitigazione della pena), non considerando che i fatti andavano esaminati singolarmente: il fatto più grave era la detenzione di un quantitativo minimo - gr. 2,9 di eroina - dato di per sé preponderante e assorbente per qualificazione in termine di lievità, trattandosi di spaccio da strada. In ogni caso, illogica è la argomentazione che ritiene il fatto non lieve, valorizzando circostanze non riscontrate in modo obiettivo e certo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il ricorso è aspecifico, in quanto non correlato sia alla effettiva motivazione che ha portato all'esclusione dell'ipotesi del fatto di lieve entità sia al principio di diritto applicato dalla Corte di appello. 2.1. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, secondo cui, in tema di continuazione tra reati in materia di stupefacenti, la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati (tra le tante, Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Rv. 279657). Con tale arresto, la Suprema Corte, muovendo dalle direttrici esegetiche fissate dalle Sezioni Unite (in motivazione, Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), secondo cui il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, cit., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi, ha ritenuto corretto che sia valorizzata dal giudice la comune cornice complessiva che incide su tutte le singole fattispecie in termini di non lieve entità. Tale accertamento - si è osservato - non pregiudica l'autonomia delle singole condotte in continuazione ed è nel contempo coerente con la necessaria valutazione di tutte le modalità e circostanze con cui si realizzano le azioni criminali, senza escludere aspetti comuni o che comunque rilevino reciprocamente nella definizione di un pericolo sociale allarmante, che anche in caso di continuazione tra reati è possibile valorizzare, nel caso concreto, le loro reciproche eventuali implicazioni in punto di offensività, ossia sotto il profilo della sussistenza o meno della lieve entità delle condotte. Pertanto, se la continuazione tra reati in materia di stupefacenti non osta di per sé ad un giudizio di lieve entità per ciascuno di essi, egualmente le peculiarità delle singole condotte, per la comunanza di dati significativi oppure per le eventuali reciproche correlazioni fattuali possono, nel caso concreto, essere valorizzate sul piano della sussistenza o meno della lieve entità delle condotte medesime. 2.2. Seguendo questa prospettiva esegetica, la Corte di appello ha valorizzato le complessive modalità di spaccio accertate, che venivano ad escludere un'attività di "piccolo spaccio", che si qualifica per la ridotta scorta e diffusione di sostanze stupefacenti (tra tante, Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Rv. 263068). Né tale valutazione può ritenersi manifestamente illogica, posto che la Corte di appello ha puntualmente richiamato le evidenze probatorie che venivano a sorreggere il ragionamento giustificativo. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. o P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/1-0/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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