CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il 29 giugno 1964; avverso la sentenza n. 812/21 della Corte di appello di Salerno del 3 maggio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per l'imputato ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Vallo della Lucania, che ha insistito per raccoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 3 maggio 2021, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione con la quale, il precedente 24 gennaio 2020, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui contestati, aventi ad oggetto la violazione della normativa in materia edilizia ed urbanistica, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avversoia predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, articolando a tal fine tre motivi di doglianza. Il primo concerne la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice del gravame nel non dichiarare l'intervenuta estinzione dei reati contestati stante la prescrizione degli stessi. Anche il secondo motivo attiene alla violazione di legge per non avere la Corte dichiarato l'intervenuta prescrizione dei reati contestati (in maniera aperta), stante la mancanza della prova della loro perdurante flagranza ancora alla data in cui sono stati eseguiti i sopralluoghi che hanno portato alla emergenza della notizia di reato. Infine, con il terzo motivo di impugnazione parte ricorrente si è doluta del fatto che i giudici del merito avrebbero dichiarato la penale responsabilità del Botta anche in relazione ad un manufatto, del quale è stata anche disposta la demolizione, non oggetto della originaria contestazione di reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato secondo le ragioni che saranno qui di seguito evidenziate. Prendendo in esame i primi due motivi di ricorso, che, stante la sostanziale omogeneità contenutistica, possono essere esaminati congiuntamente, si rileva che la questione avente ad oggetto la intervenuta prescrizione dei reati contestati già aveva formato oggetto di censura in grado di appello; sul punto la Corte di Salerno aveva rilevato che, essendo stata formulata la contestazione a carico del Botta nella forma cosiddetta aperta, cioè indicando la condotta come ancora perdurante (i reati contestati sono, infatti, tutti reati permanenti), l'eventuale decorrenza del termine prescrizionale si sarebbe dovuta calcolare o dalla data di pronunzia della sentenza di primo grado ovvero dal momento in cui si fosse verificato un fattore che, comportando la definitiva cessazione (volontaria o coattiva) della condotta criminosa, avesse determinato la consumazione della flagranza del reato. Nel caso in questione la Corte di Salerno, non potendosi ritenere che le opere abusive fossero, a tale data, già stata ultimate (altro fattore che, di regola, comporta la cessazione dello stato di permanenza dei reati del tipo di quelli di cui si tratta), ha individuato quale momento in cui è cessata la permanenza dei reati contestati quello in cui è stato eseguito il sequestro preventivo del cantiere ove gli stessi erano in corso di realizzazione, cioè il 21 gennaio 2016; calcolando, pertanto, a partire da tale data il citato termine prescrizionale - pari, stante la indiscussa presenza di eventi interruttivi e data la natura contravvenzionale dei reati contestati, ad anni 5 - lo stesso, ad avviso della Corte, non era già spirato al momento della pronunzia della sentenza impugnata, cioè al 3 maggio 2021, dovendo, in ogni caso, essere sommato a tale periodo anche l'ulteriore lasso di tempo, pari a mesi 5 e giorni 13, in cui il giudizio è rimasto sospeso in primo grado, e quello di 64 giorni in cui il giudizio è rimasto sospeso in grado di appello per effetto della legislazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19. Ritiene il Collegio che le valutazioni operate in sede di merito al riguardo siano errate. Ha, infatti, la Corte di Salerno omesso di considerare che, anteriormente al provvedimento di sequestro preventivo emesso dalla autorità giudiziaria, vi era stato un precedente provvedimento, datato 18 maggio 2015 con il quale il Comune di Pisciotta, conseguentemente al sopralluogo eseguito in data 11 maggio 2015, aveva ingiunto al Botta l'immediata sospensione dei lavori abusivi in questione; che tale ingiunzione sia stata rispettata dall'attuale ricorrente emerge dalla documentazione versata in atti, costituita da una relazione redatta in data 27 ottobre 2015 ed avente ad oggetto un ulteriore sopraluogo eseguito il 7 ottobre 2015, da cui emerge che non vi erano state modifiche dei luoghi successive al precedente sopralluogo del 11 maggio ed al provvedimento ingiuntivo comunale del 18 maggio del medesimo anno. Ritiene il Collegio che abbia errato la Corte di appello, sulla base degli elementi in atti, a considerare quale dies a quo ai fine della prescrizione dei reati contestati al Botta la data del 26 gennaio 2016, data di esecuzione de sequestro preventivo penale, e non la data del 18 maggio 2015, data in cui la realizzazione delle opere appare, in assenza di elementi che possano indurre a ritenere che fra il 7 ottobre 2015 ed il 26 gennaio 2016 vi sia stata una g L," ripresa dell'attività edilizia, vi era stata la definitiva sospensione da parte del prevenuto della realizzazione delle opera abusive. Tale circostanza, del tutto trascurata dalla Corte territoriale, per un verso, comporta l'arretramento del termine ordinario iniziale di prescrizione al 18 maggio 2015 e, per altro verso, fa sì che, anche calcolando in aggiunta al predetto termine, l'ulteriore periodo di 5 mesi e 13 giorni il cui il processo è stato sospeso nel corso della sua fase di primo grado ed anche per intero il periodo di 64 giorni di sospensione della prescrizione per effetto della normativa emergenziale (prescindendosi dalla, invero dubbia, correttezza o meno della applicazione di tale periodo di sospensione della prescrizione per la sua integrale durata, trattandosi di questione priva di sostanziale rilievo), il termine prescrizionale dei reati in contestazione doveva essere collocato al 3 gennaio 2021, cioè anteriormente alla data in cui è stata pronunziata la sentenza ora impugnata. Essa deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio, stante la intervenuta prescrizione dei reati contestati. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così d