CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 15741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Genova per tre tentati furti. Lamenta che l'imputato non sia stato regolarmente citato a comparire all'udienza camerale in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La notifica del decreto di citazione a giudizio in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall'imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, una nullità solo relativa che resta sanata se - come nel caso di specie - non eccepita immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti (Sez. 2, n. 50389 del 27/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277808; Sez. 3, n. 20349 del 16/03/2010, Catania, Rv. 247109; Sez. 3, n. 43859 del 14/10/2009, Petrolo e altro, Rv. 245267. Nella motivazione di quest'ultima sentenza, la Corte ha precisato che tale nullità è assoluta soltanto nel caso in cui la notifica risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, circostanza da escludersi nella fattispecie in esame posto che l'imputato era assistito dal difensore di fiducia, presente in udienza). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] av't 1D EP O S ITATA !N CANCE_LLERIA 22 , • i., o 22 IL cANem.1,1a -1 PERTO mur: mtis Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. [OSCURATO:PERSONA] k 0 UOVA.