CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
\ 7,ALt q; ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23490/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA n. 75/13/2013, depositata il 27 giugno 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. - Rilevato che: 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 75/13/2013, depositata il 27 giugno 2013, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dalla stessa Agenzia avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Imperia n. 29/05/2010, con la quale, a sua volta, era stato annullato l'avviso di accertamento n. R4303T201133/2007, riguardante l'accertamento, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con sede in Ventimiglia (IM), di un maggior reddito imponibile ai fini IRES ed IRAP per gli anni 2004-2005; 2. il ricorso proposto si basa su un unico motivo; 3. con ordinanza interlocutoria del 16 dicembre 2020 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; quest'ultima non si è costituita in giudizio; - Considerato che: 4. l'Agenzia ricorrente, con atto in data 2 settembre 2021, ha presentato rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c.; 5. non vi è necessità di accettazione della intimata, in quanto questa non si è costituita in giudizio; 6. il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto, senza pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell'intimata; 7. non ricorrono le condizioni per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), stante la mancata pronuncia sul merito del ricorso, ed essendo la stessa ricorrente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato. P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma,