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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32814/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria di replica dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale per il riesame di Roma ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari con applicazione di dispositivi elettronici di controllo.2.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.

2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274, comma 1 lett. c), 275, comma 3-bis, 292 e 299 cod. proc. pen., nonché agli artt. 13, 27 e 111 Cost. e 5 CEDU per omessa valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari.

Dall'ordinanza impugnata non emerge perché, nonostante il notevole lasso di tempo decorso dalla commissione dei fatti contestati al ricorrente, risalenti al 2021 - 2022, sia concreto e attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

In difetto di adeguata valutazione del cd. tempo silente, che affievolisce la prognosi cautelare, l'ordinanza finirebbe con il sovrapporre la permanenza del reato alla permanenza del pericolo e introdurrebbe, del tutto erroneamente, quale elemento di attualizzazione della pericolosità, la figura del padre del ricorrente, indicato come soggetto noto nel narcotraffico internazionale.

2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, comma 3, 275-bis, 292 e 299 cod. proc. pen, nonché agli artt. 13 Cost. e 5 CEDU.

Nella prospettazione difensiva la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operante in relazione al titolo di reato, è stata valutata come un automatismo, senza tenere conto del decorso del tempo dalla commissione dei fatti, dell'assenza di condotte recenti riferibili al ricorrente, della mancanza di elementi oggettivi sulla perdurante operatività del vincolo, della possibilità di una misura domiciliare in un luogo lontano da quello in cui si sono svolti i fatti.

2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 275, commi 1, 2, 3 e 3-bis, 275-bis, 292 e 299 cod. proc. pen., nonché all'art. 13 Cost. e 5 CEDU, in quanto l'ordinanza impugnata non spiegherebbe perché la misura degli arresti domiciliari, con strumenti elettronici di controllo, in Abruzzo, luogo lontano da quello ove si sono svolti i fatti contestati, non sia sufficiente a impedire gli spostamenti del ricorrente, a evitare contatti con coindagati o terzi, a prevenire comunicazione illecite.

2.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 273, 274, 275, 292 e 192 cod. proc. pen., per erronea valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ipotetiche, prive di conferma diretta e inidonee a fondare l'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e di inidoneità della misura domiciliare.

Frutto di mera ipotesi sarebbero, infatti, le dichiarazioni di costui in merito al fatto che il ricorrente e il correo [OSCURATO:PERSONA] avrebbero comunicato attraverso telefonini criptati.

Quanto alla presunta prosecuzione dell'attività del 2sodalizio sino al 2024, l'episodio indicato nell'ordinanza impugnata non risulta riferito al ricorrente.

Anche le dichiarazioni relative alle armi riguarderebbero principalmente altri soggetti.

2.5. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. per erronea valorizzazione del possesso di armi quale indice di pericolosità attuàle.

Non sarebbe chiarito se le armi fossero nella disponibilità materiale del ricorrente né dove sarebbero state custodite.

2.6. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. per erronea valutazione di condotte tenute nel settembre 2021 (alcune visite che il ricorrente avrebbe effettuato presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2021, nonostante quest'ultimo fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari) come indice di inidoneità della misura domiciliare e per la mancata considerazione della risalenza temporale dei fatti.

2.7. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 273, 274, 275 e 292 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto gli elementi valorizzati per attribuire al ricorrente la qualifica di promotore si ridurrebbero, in realtà, a normali interlocuzioni relative a rapporti di fornitura.

Sotto questo profilo l'ordinanza impugnata sarebbe viziata da erronea valutazione della fattispecie associativa; in ogni caso, non sarebbe adeguatamente dimostrato il ruolo apicale del ricorrente.

2.8. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 275, comma 3, 292 e 299 cod. proc. pen., per erronea trasformazione della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere in assoluto automatismo.

2.9. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 292, 310 e 311 cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata sarebbe meramente adesiva n rispetto a quella del Giudice per le indagini preliminari, difettando un effettivo confronto con le deduzioni difensive svolte con l'appello cautelare.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale e il difensore del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che, con ordinanza del 11/11/2025, il Giudice per le indagini preliminari di Roma ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei 3confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri per il reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, per avere promosso, costituito e organizzato un'associazione armata finalizzata al narcotraffico.

Con ordinanza del 17/12/2025 il Tribunale per il riesame ha confermato l'ordinanza genetica.

La difesa ha chiesto la sostituzione della misura; la relativa istanza è stata respinta con ordinanza del 23/01/2026 del Giudice per le indagini preliminari.

Avverso tale provvedimento è stato interposto appello, rilevando che il giudice della cautela si sarebbe limitato a rinviare alle precedenti ordinanze senza confrontarsi con le deduzioni della difesa e, in particolare, con l'individuazione di un luogo lontano dalla regione ove si sarebbero perpetrate le condotte delittuose come sede idonea a ospitarlo agli arresti domiciliari.

Con l'ordinanza impugnata l'appello è stato respinto.

3. I primi otto motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.

La difesa contesta la assenza di attualità delle esigenze cautelari sotto plurimi profili, che si riferiscono a questioni di mero fatto, già puntualmente esaminate dal Tribunale per il riesame, che ha correttamente tenuto conto della notevole gravità dei fatti, contestati in ambito associativo, per i contatti anche a livello internazionale dell'indagato.

Sono stati, inoltre, valorizzati: a) la circostanza che il ricorrente si sia avvalso, nella sua rete di collaboratori nello spaccio di cocaina, anche di persone, come [OSCURATO:PERSONA], detenute agli arresti domiciliari; b) i ramificati contatti dell'indagato con una vasta rete di complici anche esteri, che utilizzano usualmente canali criptati di comunicazione telefonica e telematica, difficilmente intercettabili; c) la pregressa detenzione di armi ad elevata potenzialità, come mitragliatori da guerra.

A fronte di tali elementi, la difesa ha svolto deduzioni che, in parte, risultano precluse dal giudicato cautelare e, per il resto, si risolvono in censure di merito, volte a prospettare una diversa lettura delle valutazioni logicamente espresse dai giudici in ordine alla pericolosità del ricorrente e all'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

Non può assumere rilievo il cd. tempo silente, in quanto sulla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato si è formato il giudicato cautelare, né il decorso di appena un mese dalla pronuncia del Tribunale per il riesame, che ha confermato l'ordinanza genetica, può essere considerato tempo sufficiente a imporre un giudizio sull'affievolimento delle esigenze cautelari.

L'unico elemento di novità è rappresentato dalla indicazione di una residenza in Abruzzo, che l'ordinanza non ritiene rilevante in quanto inidonea a contenere 4il rischio che, contando su una rete anche di rilievo internazionale, il ricorrente riprenda la gestione di traffici di stupefacente.

4. L'ultimo motivo è manifestamente infondato in quanto l'ordinanza impugnata, lungi da riproporre quella del Giudice per le indagini preliminari, contiene una ampia motivazione e esamina, respingendole, tutte le doglianze difensive, riproposte in questa sede.

5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 10/07/2026. sore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI-FP° [OSCURATO:PERSONA]:H.',', 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria di replica dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale per il riesame di Roma ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari con applicazione di dispositivi elettronici di controllo.2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274, comma 1 lett. c), 275, comma 3-bis, 292 e 299 cod. proc. pen., nonché agli artt. 13, 27 e 111 Cost. e 5 CEDU per omessa valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari. Dall'ordinanza impugnata non emerge perché, nonostante il notevole lasso di tempo decorso dalla commissione dei fatti contestati al ricorrente, risalenti al 2021 - 2022, sia concreto e attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. In difetto di adeguata valutazione del cd. tempo silente, che affievolisce la prognosi cautelare, l'ordinanza finirebbe con il sovrapporre la permanenza del reato alla permanenza del pericolo e introdurrebbe, del tutto erroneamente, quale elemento di attualizzazione della pericolosità, la figura del padre del ricorrente, indicato come soggetto noto nel narcotraffico internazionale. 2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, comma 3, 275-bis, 292 e 299 cod. proc. pen, nonché agli artt. 13 Cost. e 5 CEDU. Nella prospettazione difensiva la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operante in relazione al titolo di reato, è stata valutata come un automatismo, senza tenere conto del decorso del tempo dalla commissione dei fatti, dell'assenza di condotte recenti riferibili al ricorrente, della mancanza di elementi oggettivi sulla perdurante operatività del vincolo, della possibilità di una misura domiciliare in un luogo lontano da quello in cui si sono svolti i fatti. 2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 275, commi 1, 2, 3 e 3-bis, 275-bis, 292 e 299 cod. proc. pen., nonché all'art. 13 Cost. e 5 CEDU, in quanto l'ordinanza impugnata non spiegherebbe perché la misura degli arresti domiciliari, con strumenti elettronici di controllo, in Abruzzo, luogo lontano da quello ove si sono svolti i fatti contestati, non sia sufficiente a impedire gli spostamenti del ricorrente, a evitare contatti con coindagati o terzi, a prevenire comunicazione illecite. 2.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 273, 274, 275, 292 e 192 cod. proc. pen., per erronea valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ipotetiche, prive di conferma diretta e inidonee a fondare l'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e di inidoneità della misura domiciliare. Frutto di mera ipotesi sarebbero, infatti, le dichiarazioni di costui in merito al fatto che il ricorrente e il correo [OSCURATO:PERSONA] avrebbero comunicato attraverso telefonini criptati. Quanto alla presunta prosecuzione dell'attività del 2sodalizio sino al 2024, l'episodio indicato nell'ordinanza impugnata non risulta riferito al ricorrente. Anche le dichiarazioni relative alle armi riguarderebbero principalmente altri soggetti. 2.5. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. per erronea valorizzazione del possesso di armi quale indice di pericolosità attuàle. Non sarebbe chiarito se le armi fossero nella disponibilità materiale del ricorrente né dove sarebbero state custodite. 2.6. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. per erronea valutazione di condotte tenute nel settembre 2021 (alcune visite che il ricorrente avrebbe effettuato presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2021, nonostante quest'ultimo fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari) come indice di inidoneità della misura domiciliare e per la mancata considerazione della risalenza temporale dei fatti. 2.7. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 273, 274, 275 e 292 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto gli elementi valorizzati per attribuire al ricorrente la qualifica di promotore si ridurrebbero, in realtà, a normali interlocuzioni relative a rapporti di fornitura. Sotto questo profilo l'ordinanza impugnata sarebbe viziata da erronea valutazione della fattispecie associativa; in ogni caso, non sarebbe adeguatamente dimostrato il ruolo apicale del ricorrente. 2.8. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 275, comma 3, 292 e 299 cod. proc. pen., per erronea trasformazione della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere in assoluto automatismo. 2.9. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 292, 310 e 311 cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata sarebbe meramente adesiva n rispetto a quella del Giudice per le indagini preliminari, difettando un effettivo confronto con le deduzioni difensive svolte con l'appello cautelare. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale e il difensore del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, con ordinanza del 11/11/2025, il Giudice per le indagini preliminari di Roma ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei 3confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri per il reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, per avere promosso, costituito e organizzato un'associazione armata finalizzata al narcotraffico. Con ordinanza del 17/12/2025 il Tribunale per il riesame ha confermato l'ordinanza genetica. La difesa ha chiesto la sostituzione della misura; la relativa istanza è stata respinta con ordinanza del 23/01/2026 del Giudice per le indagini preliminari. Avverso tale provvedimento è stato interposto appello, rilevando che il giudice della cautela si sarebbe limitato a rinviare alle precedenti ordinanze senza confrontarsi con le deduzioni della difesa e, in particolare, con l'individuazione di un luogo lontano dalla regione ove si sarebbero perpetrate le condotte delittuose come sede idonea a ospitarlo agli arresti domiciliari. Con l'ordinanza impugnata l'appello è stato respinto. 3. I primi otto motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. La difesa contesta la assenza di attualità delle esigenze cautelari sotto plurimi profili, che si riferiscono a questioni di mero fatto, già puntualmente esaminate dal Tribunale per il riesame, che ha correttamente tenuto conto della notevole gravità dei fatti, contestati in ambito associativo, per i contatti anche a livello internazionale dell'indagato. Sono stati, inoltre, valorizzati: a) la circostanza che il ricorrente si sia avvalso, nella sua rete di collaboratori nello spaccio di cocaina, anche di persone, come [OSCURATO:PERSONA], detenute agli arresti domiciliari; b) i ramificati contatti dell'indagato con una vasta rete di complici anche esteri, che utilizzano usualmente canali criptati di comunicazione telefonica e telematica, difficilmente intercettabili; c) la pregressa detenzione di armi ad elevata potenzialità, come mitragliatori da guerra. A fronte di tali elementi, la difesa ha svolto deduzioni che, in parte, risultano precluse dal giudicato cautelare e, per il resto, si risolvono in censure di merito, volte a prospettare una diversa lettura delle valutazioni logicamente espresse dai giudici in ordine alla pericolosità del ricorrente e all'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Non può assumere rilievo il cd. tempo silente, in quanto sulla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato si è formato il giudicato cautelare, né il decorso di appena un mese dalla pronuncia del Tribunale per il riesame, che ha confermato l'ordinanza genetica, può essere considerato tempo sufficiente a imporre un giudizio sull'affievolimento delle esigenze cautelari. L'unico elemento di novità è rappresentato dalla indicazione di una residenza in Abruzzo, che l'ordinanza non ritiene rilevante in quanto inidonea a contenere 4il rischio che, contando su una rete anche di rilievo internazionale, il ricorrente riprenda la gestione di traffici di stupefacente. 4. L'ultimo motivo è manifestamente infondato in quanto l'ordinanza impugnata, lungi da riproporre quella del Giudice per le indagini preliminari, contiene una ampia motivazione e esamina, respingendole, tutte le doglianze difensive, riproposte in questa sede. 5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/07/2026. sore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI-FP° [OSCURATO:PERSONA]:H.',', 5
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