CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 18546/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 67) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo -in sede di giudizio abbreviato - ha confermato la declaratoria di responsabilità del medesimo in relazione al reato ex art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, Rv. 282062 - 01). Nella specie, peraltro, la Corte di merito osserva che il difensore non ha mai eccepito tale nullità nel corso del giudizio. Il secondo motivo, con cui si censura l'efficacia probatoria dell'accertamento su liquidi biologici effettuati in ospedale, stante l'assenza di una analisi di conferma, prospetta una non consentita doglianza di merito, estranea alla delibazione di questa Corte di legittimità. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]" ere estensore Il Prei9