CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 37248/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA]." 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/09/194, quale legale rappresentante delle società "[OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]." 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA]." 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legge rappresentante delle società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e "[OSCURATO:SOCIETA]." 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 05/12/194, quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] a Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] one e di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità degli altri ricorsi; uditi, per i ricorrenti, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], qOale sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimentp dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 24 ottobre 2023, e depositata il 22 novembre 2023, il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in materia di misure cautelari reali, per quanto di interesse in questa sede, ha respinto le richieste di riesame proposte avverso il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] del 4 ottobre 2023 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella q alità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", di [OSCURATO:PERSONA] o, nella qualità di legale rappresentante delle società "[OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante delle società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e "[OSCURATO:SOCIETA].". Il sequestro è stato ordinato con riferimento al reato di cui al 'art. 10 -quater d.lgs. n. 74 del 2000, a fini di confisca diretta o per equivalente, nonché con riferimento al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., poi riqualificato dal Tribunale del riesame a norma dell'art. 316-ter cod. pen., a fini impeditivi. Le fattispecie in contestazione si riferiscono a condotte i creazione ed utilizzazione di crediti fiscali previsti dall'art. 16, comma 1-septie , d.l. n. 63 del 2013, conv. con modifiche dalla legge n. 90 del 2013 (c.d. "sismablonus acquisti"), con riguardo alla demolizione di fabbricati e alla ricostruzione egli stessi con caratteristiche tali da assicurare un livello antisismico superi re. Secondo il Tribunale, il credito di imposta maturato, pari a diverse decine di milioni di euro, deriverebbe da false attestazioni concernenti sia la demolizio e di fabbricati, siccome questa sarebbe risalente di oltre venti anni, e quindi prece ente all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63 del 2013, sia la ealizzazione dei nuovi fabbricati, in realtà non ancora avvenuta. Il credito, costit ito a vantaggio della società promissaria acquirente degli immobili, la "Aedificato es soc. coop. edilizia a proprietà indivisa" formalmente riferibile ad [OSCURATO:PERSONA], è stato da questa ceduto, nella misura di 17.545.183,00 euro, a parziale i:ligamento ialla società promissaria alienante dei medesimi immobili, la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", la quale, a sua volta, lo ha in parte ceduto a terzi. Secondo il Tribunale sia la "Aedificatores soc. coop. edilizia a proprietà indivisa", sia la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." sarebbero riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto di interesse in questa sede, il sequestro preventivo a fini di confisca, diretta o per equivalente, è stato disposto nei confronti de la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e di [OSCURATO:PERSONA], e si riferisce alla parte del precisato credito di imposta già utilizzato in compensazione, ammontante a 132.638,36 euro, mentre il sequestro preventivo a fini impeditivi riguardi la parte del medesimo credito di imposta giacente nei cassetti fiscali delle ocietà "Omen s.r.i.", "[OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e "[OSCURATO:SOCIETA].". 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe: a) [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; b) [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; c) [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società "Edi impianti s.r.l.", con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; d) [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante delle società "[OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; e) [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante delle società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e "[OSCURATO:SOCIETA].", nonché [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", con unico tto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante delle società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e "[OSCURATO:SOCIETA].", nonché di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.p, contenuti in un unico atto, sono articolati in cinque motivi, preceduti da una premessa. Nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." è stato dispoto il sequestro preventivo a fini impeditivi di 6.786.955,94 euro, giacenti sul suo assetto fiscale, nonché il sequestro preventivo a fini di confisca diretta di 132. 38,36 euro, in relazione alle compensazioni già effettuate. Nei confronti della soc'età "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." è stato disposto il sequestro preventivo a fini impediti i di 300.000,00 euro, giacenti sul suo cassetto fiscale. Nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." è stato disposto il sequestro preventivo a fini impeditivi di 305.337,00 euro, giacenti sul suo cassetto fiscale. 3.1. Nella premessa, si dà conto sinteticamente del ontenuto del provvedimento genetico, della memoria presentata in occasione del giudizio di riesame, e della decisione del Tribunale del riesame. In particolare, si rappresenta che, nella memoria presentata dalla difesa in sede di riesame, si era evidenziato che: a) la "[OSCURATO:PERSONA] al momento dell'avvio delle operazioni, era proprietaria dell'area su cui insistevaho gli immobili demoliti, avendola acquistata sotto condizione dalla società "Planta', ed era stata autorizzata a richiedere i titoli edilizi per la ricostruzione degli immobili preesistenti sia dalla precisata società cedente, sia dal Comune, potenziale prOprietario degli immobili in caso di confisca; b) la Corte d'appello di Napoli, con decisione irrevocabile, proprio sulla base del progetto edilizio per il quale eranlo stati richiesti i titoli, aveva dissequestrato l'area e l'aveva restituita alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." per consentire la riedificazione; c) deve ritenersi irrilèvante il dato dell'identità della partita IVA di tutte le società coinvolte, in quanto Parti del gruppo IVA "Aedificatores", perché giudicato neutro dall'Agenzia delle Entrète e comunque risalente al 2015, ossia a data anteriore all'entrata in vigore del cohma 1-septies dell'art. 16 d.l. 4 giugno 2013, n. 63, in quanto inserito nell'art. 16 cit. dall'art. 46-quater d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla legge 21 giugno .017, n. 96; d) le falsità ritenute rilevanti dal G.i.p. nel decreto di sequestro in realà si riferiscono alla disciplina del c.d. "sismabonus ordinario", ma non riguardano la disciplina di cui all'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63 del 2013 (c.d. "sismabrus acquisti"); e) deve escludersi il periculum in mora, in quanto la "[OSCURATO:PERSONA] è.r.l." è titolare di un capitale sociale interamente versato di 42.000.000,00 d euro, con un bilancio di esercizio di circa 10.000.000,00 di euro, nonché di imrnobili di valore. 3.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 316-ter cod. pen., 16, comma 1-septies, d.l. n. 63 del 2013, 125 e 324 cod. proc. pen., a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., avuto riguaro alla ritenuta configurabilità dei reati. Si deduce che l'ordinanza impugnata incorre in errore Cuando afferma l'irrilevanza delle demolizioni ai fini del riconoscimento dei bene ici fiscali di cui all'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63 del 2013, perché effettuate prima dell'entrata in vigore di tale normativa. Si sottolinea che l'art. 16, comma 1- septies, d.l. n. 63 del 2013 richiede la realizzazione di interventi ii demolizione e ricostruzione, ma non fissa limiti temporali, come invece il med simo art. 16 ha fatto con riferimento alle altre ipotesi previste dagli altri commi Si segnala che l'interpretazione accolta dal Tribunale si pone in contrasto con il mLincipio generale posto dall'art. 12 delle preleggi. Si aggiunge che, secondo quanto affermato dal Consiglio Superiore dei [OSCURATO:PERSONA] con parere n. 3/2021, prodetto in sede di riesame, qualora l'intervento preveda la demolizione totale di un abbricato e la sua successiva ricostruzione, non è necessario attestare la classe di rischio preesistente, e che su tale rilievo nulla motiva l'ordinanza impugnaa. 3.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 316-ter cod. pen., 16, comma 1-septies, d.l. n. 63 del 2013, 119 e 121 d.l. n. 34 del 2000, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., avuto riguarqo alla ritenuta configurabilità dei reati. Si deduce che l'ordinanza impugnata incorre in errore quanlo individua il momento di maturazione del credito di imposta in quello di ultimazione dell'immobile. Si osserva che, nella disciplina del c.d. "sismabonus acquisti", ai fini della corresponsione degli acconti, non occorre alcuna asseverazione in ordine alla congruità delle spese, perché il credito è commisurato al prezzo d acquisto della singola unità immobiliare e con un tetto di 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare. Si rappresenta, poi, che la fattispecie di cui all'art. 16, comma 1- septies, d.l. n. 63 del 2013 è inserita tra quelle indicate dall'art. 1.21, comma 2, d.l. n. 34 del 2000, ai fini dell'applicabilità dello sconto in fattura anFhe prima della fine dei lavori. Si rileva che, in realtà, per il riconoscimento del ipeneficio di cui all'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63 del 2013, è necessario che l'ultimazione dei lavori e la vendita dell'immobile avvengano entro il 31 dicembre 2024; solo dopo quel momento sarà possibile effettuare le verifiche per accertare il rispetto della normativa, ad esempio in tema di classe sismica. 3.4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 316-ter cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta configurabilità del reato di indebita perceziorne di erogazioni pubbliche. Si deduce che l'ordinanza impugnata incorre in errore nel ritenere avvenuta la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Si segnala che la documentazione prodotta si riferisce a fatti veri: può essere eventualmente incompleta, ma ciò inciderebbe esclusivamente sul piano tributario, e non implica certo una falsa attestazione. Si precisa che questo rilievo vale anche per il "modello B", perché in questo si assevera semp icemente che il progetto contempla un miglioramento della classe sismica: l'asseverazione dell'avvenuta realizzazione delle opere con miglioramento della cla sse sismica sarà contenuta solo nel "[OSCURATO:PERSONA]", da presentare a lavori ultimati né vi è alcuna attestazione in ordine alla già avvenuta ultimazione delle opere d ricostruzione. 3.5. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321, cpmma 1, e 324 cod. proc. pen., a norma dell'art. 325 od. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari per il sequestro a fini di confisca nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Si deduce che l'ordinanza impugnata non documenta in alcun modo l'incapienza della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e non si confronta ccH gli elementi addotti dalla difesa, incorrendo perciò sul punto nel vizio di motivazi?ne apparente. 3.6. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in r ferimento agli artt. 321, comma 1, e 324 cod. proc. pen., a norma dell'art. 325 cd. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari pet il sequestro a fini impeditivi. Si deduce che l'ordinanza impugnata non indica in alcun modo le ragioni che rendono necessario il sequestro dei crediti non compensati e presehti nei cassetti fiscali delle società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", "[OSCURATO:SOCIETA]." e "ipomus [OSCURATO:SOCIETA].", incorrendo anche su questo punto nel vizio di motivazione apparente. Si osserva che mancano indicazioni sul rapporto di pertinenzialità tra i crediti sequestrati ed il reato, necessarie sia perché i crediti in questione tìon sono quelli originari, sia perché non è stato nemmeno spiegato come g i stessi siano riconducibili a quelli derivanti dalle asserite condotte fraudolente. 4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante delle società "[OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] & estioni s.r.l.", contenuti in un unico atto, sono articolati in tre motivi, preceduti da una premessa. Nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:SOCIETA]." è Stato disposto il sequestro preventivo a fini impeditivi di 6,47 euro, giacenti sul suo cassetto fiscale. Nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]." è stato disposto il sequestro preventivo a fini impeditivi di 8.502,84 euro, giacenti siul suo cassetto fiscale. 4.1. Nella premessa, si espongono, oltre che una sintesi delle vicende del procedimento, dati relativi alla posizione di esse ricorrenti. In particolare, si evidenzia che a [OSCURATO:PERSONA] e alle società "[OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]." è contestato esclusivamente il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., poi riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen., ma non anche il delitto di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. Si rappresenta, poi, che le misure cautelari nei confrònti delle società "[OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].'inon sono state adottate in relazione a specifiche condotte riferibili alle stess , ma alla loro posizione rispetto alle altre società coinvolte: precisamente, la società "[OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:SOCIETA]." perché detentrice del 100% del capitale s ciale della "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", e quest'ultima perché controllane sia della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sia della "Aedificatores soc. coop. edilizia a proprie à indivisa".4 4.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.321 cod. proc. pen., e alla totale carenza di motivazione, avuto riguardo al ritenuto coinvolgimento delle società "[OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]." nelle procedure relative al riconoscimento ed aII cessione del credito di imposta che si assume illegittimamente acquisito. Si deduce che l'ordinanza impugnata è priva di motivazione in Ordine al fumus del concorso nel reato, perché nulla espone con riguardo al coinvolgimento delle società "[OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]." nelle procedure relative al riconoscimento ed alla cessione del credito di imposta. Si precisa che il coinvolgimento delle due indicate società ell'operazione asseritamente illecita ai danni dell'Erario non può essere fondata sclusivamente sul dato formale valorizzato dai Giudici della cautela, ossia dal merp collegamento societario di esse con le società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." ed "Aedificat res soc. coop. edilizia a proprietà indivisa". 4.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321 cod. proc. pen., 316-ter cod. pen., 16, comma 1-septi4, d.l. n. 63 del 2013, e alla totale carenza di motivazione, avuto riguardo alla itenuta illiceità della creazione ed utilizzazione del credito fiscale da c.d. "sism bonus" ed alla configurabilità dei reati contestati. 4.3.1. Si deduce, innanzitutto, che l'ordinanza impugnata è in errore laddove ritiene che le disposizioni di cui all'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63 del 2013 non siano applicabili in relazione ad immobili già demoliti nel rnomento in cui vengono avanzate richieste finalizzate ad una ricostruzione degli stessi con miglioramento da un punto di vista della resistenza sismica. Si osserva che l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 16, co ma 1-septies, d.l. n. 63 del 2013 anche in relazione alla ricostruzione di immo ili già demoliti trova una conferma nella disciplina di cui al d.P.R. n. 380 del 20ó1. Si evidenzia che l'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63 del 2013 descrive 9na tipologia di ---b intervento edilizio esattamente corrispondente a quella previSta dall'art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, e che questa disposigione non pone limiti di carattere temporale con riguardo alle operazioni di cllmolizione e di ricostruzione. Si segnala che la parametrazione della riduzione de rischio sismico è possibile anche in caso di immobili già demoliti, mediante la cescrizione delle strutture preesistenti, come infatti avvenuto nel caso di specie, m diante puntuali indicazioni nel progetto presentato già in sede di prima esecuzion dell'intervento, laddove si era precisato che la classe sismica di partenza era la classe B, mentre quella acquisita all'esito dell'intervento sarebbe stata la classe G. Si aggiunge che non vi è ragione di differenziare tra demolizione avvenuta in epoca precedente alla domanda o all'entrata in vigore della legge e demolizione avv nuta in stretta connessione temporale e funzionale con la ricostruzione: una v lta abbattuto l'edificio, non sussiste comunque alcun rischio sismico da ridurre. Si rileva, ancora, che l'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63 del 2013 prevede l'ammissibilità della fruizione del credito di imposta per le operazioni di «costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano ent trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione degl immobili». Si rappresenta che, così formulata, la disposizione è applicabile anche all'alienazione di cosa futura, in coerenza con le esigenze finanziarie correlate acil operazioni di demolizione e ricostruzione di immobili, normalmente costoe, in quanto supporterebbe lo sforzo economico mediante il meccanismo della Circolazione dei crediti di imposta. Si espone, quindi, che la tesi dell'applicabilità della disciplina d cui all'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63 del 2013 anche alla ricostruzione di immobili già demoliti non è in contrasto nemmeno con il parere n. 31 dell'Agenzia delle Entrate, citato dall'ordinanza impugnata. Si sottolinea, infine, come anche l'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, nel precisare: «costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza», escluda qualunque rilievo alla individuazione del tempo della demolizione o del crollo. Si segnala che, nella specie, non vi è dubbio che la pratica riguardi immobili effettivamente esistenti, sebbene demoliti da circa venti anni, e che le volumetrie da realizzare erano assentibili anche in forza di 9uanto previsto dall'art. 16, comma 1-bis, d.l. n. 63 del 2013, il quale consente la conversione di volumi di edilizia industriale in volumi di edilizia abitativa. 4.3.2. Si deduce, in secondo luogo, che l'ordinanza impugnata è in errore anche laddove ritiene che le disposizioni di cui all'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63 del 2013 escludano la possibilità di cedere il credito di imposta se non dopo la realizzazione degli interventi edilizi programmati. Si premette che, secondo quanto dispone l'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63 del 2013, «le detrazioni d'imposta di cui al primo e secondo periodo del medesimo art. 1-quater spettano all'acquirente dell'unità im mobiliare [...]» qualora i lavori siano «[...] eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conci sione dei lavori, alla successiva alienazione degli immobili». Si osserva che la dis osizione citata, nella sua formulazione testuale, nulla dice con riguardo alla effe tiva esecuzione dei lavori ai fini dell'ammissibilità della cessione del credito, e, qui ndi, è senz'altro compatibile in presenza di una progettazione immobiliare di abbattimento e ricostruzione con riduzione del rischio sismico: in altri termini, la possibilità di 8 m • ottenere la detrazione di imposta da parte dell'acquirente non s ricollega alla esecuzione o alla ultimazione dei lavori, ma alla cessione nei tre ta mesi dalla conclusione degli stessi. Si rappresenta che l'autonomia tra lo s olgimento dei lavori e la fruizione dei crediti di imposta mediante cessione funzionale a soddisfare l'esigenza di finanziare l'attività edilizia, e che, nel c+ di eventuali anomalie, l'Erario sarebbe garantito dagli immobili interessati dall'irktervento e dai patrimoni dei soggetti che hanno acquisito il credito di imposta. 4.3.3. Si deduce, in terzo luogo, che l'ordinanza impugnata ha omesso qualunque motivazione in ordine alla sussistenza del dolo dei reati contestati. Si premette che per la integrazione tanto della fattispecie di ui all'art. 316- ter cod. pen., quanto della fattispecie di cui all'art. 10-quater digs. n. 74 del 2000 è la consapevolezza di beneficiare di un credito inesistente. Si osserva che i soggetti che hanno presentato dichiarazioni dirette ad ottenere il credito fiscale non hanno reso alcuna attestazione consapevolmente falsa, ariche perché la norma iva fiscale è complessa e suscettibile di una pluralità di intrpretazioni. Si indicayuna conferma in ordine alla complessità e problematicità della disciplina fiscale è desumibile anche dalle interpretazioni fornite dal Ihnistero delle Infrastrutture nel parere allegato al ricorso. Si conclude, perciò, che deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 15 d.lgs. n. 74 del 2000 in tema di esclusione della punibilità nel caso di violazione di norme tributarie derivaki da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione. 4.4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in rifrimento all'art.321 cod. proc. pen. e alla totale carenza di motivazione, avutò riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che, con riferimento alla posizione delle società "[OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", l'ordinanza mpugnata non fornisce alcuna motivazione concernente il periculum in mora. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in cinque m tivi. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato disposto il sequ stro preventivo a fini di confisca per equivalente di 132.638,36 euro, in relazione alle compensazioni già effettuate, in caso di accertata insufficienza d disponibilità di pari importo da parte della società, "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", cestinataria del provvedimento di sequestro a fini di confisca diretta. 5.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 8 ss. e 16 cod. proc. pen. e 18 d.lgs. n. 74 del 2000, a norrìa dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla riteniUta competenza per territorio del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA]. 9 4i I Si deduce che l'ordinanza impugnata è in errore nel ritenere a competenza per territorio del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], perché, pur correttamente individuando il reato più grave nella fattispecie di cui all'art. 10-qua er d.lgs. n. 74 del 2000, ha applicato il criterio previsto dall'art. 18, comma 1, d .Igs. n. 74 del 2000, ossia quello del luogo di accertamento del reato, invece che uello del luogo di consumazione, di cui all'art. 8 cod. proc. pen. Si precisa che sulla base di quest'ultimo criterio, il luogo di consumazione rilevante è quello in cui è stata effettuata l'ultima, in ordine di tempo, delle compensazioni asseritamente indebite, e che, nella specie, questa deve ritenersi essere avvenuta nel circondario del Tribunale di Monza, in quanto effettuata dalla società "Edili mpianti s.r.l." avente sede in Vedano al Lambro in data 21 agosto 2023, come indicato nell'imputazione di cui al capo 3. 5.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in t.iferimento agli artt. 2639 cod. civ., 2 Convenzione dell'Aja resa esecutiva in Ital a con legge n. 364 del 1989, e 125 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta qualità di Salvatore apacchione di amministratore di fatto delle società "Aedificatores soc. coop. edil zia a proprietà indivisa" e "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Si deduce che l'ordinanza impugnata ha omesso di indiOre gli effettivi elementi in base ai quali ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di amministratore di fatto delle società "Aedificatores soc. coop. edilizia a proprietà indivisa" e "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Si osserva che l'unica indicazione è costituita dal richiamo alla posizione di "disponente" e "guardiano" di un trust di cui è partecipata la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ed è accompagnata a un generico riferimento ai poteri di controllo «solitamente conferiti» al "guardiano" di un trust. Si evidenzia che, secondo quanto stabilisce l'art. 2 Convenziorre dell'Ala resa esecutiva in Italia con legge n. 364 del 1989, il compito di «amministrare, gestire o disporre dei beni» del trust spetta al trustee, e non certo al "disponente" o al "guardiano". 5.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 16 d.l. n. 63 del 2013, 119 e 121 d.l. n. 34 del 2000, 3, corInma 5, d.m. n. 58 del 2017, 316-ter cod. pen., 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, 1J e 23 d.P.R. n. 380 del 2001, e 125 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comm 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta illiceità della creazione ed utilizzazione del credito fiscale da c.d. "sismabonus" ed alla configurabilità dei eati contestati. Si deduce che l'ordinanza impugnata è in errore nel ritener l'illegittimità e l'illiceità della creazione ed utilizzazione del credito fiscale da c.d. "sismabonus" ed alla configurabilità dei reati contestati, perché attribuisce rilie o ad elementi irrilevanti nella disciplina legislativa, quali la lontananza d I tempo della 10 4-1 demolizione dell'immobile rispetto alla sua ricostruzione, o la c nclusione dei relativi lavori. Quanto alla irrilevanza della prossimità temporale tra t1emolizione e ricostruzione, si rappresenta, innanzitutto, che una indicazione in questo senso è fornita dalla interpellanza parlamentare della VI [OSCURATO:PERSONA] del 29 marzo 2022, n. 5-07777, nella quale si precisa come, ai fini della verifica dell'esistenza dell'immobile, il parametro ordinariamente utilizzatP è quello della iscrizione al Catasto. Si aggiunge, poi, che la riduzione del rischio sismico ricorre ed è rilevabile anche quando l'immobile è stato già demolito, ed è circostanza indipendente dall'obbligo di rispettare, in caso di nuova costruziqne, la vigente normativa anti-sismica. Si segnala, quindi, che, secondo quanto Precisato nella citata interpellanza parlamentare, nel ' sistema dell'agevolazlone da c.d. "sisnnabonus" è previsto che «le modifiche nel tempo apportare al testo unico 380/01, abbiano un'automatica ricaduta anche sulle detrazioni fiscali», e che, perciò, deve tenersi conto della previsione di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, la quale definisce il concetto di "ristrutturàzione edilizia", e pone come unica condizione, ai fini della configurabilità di fale ipotesi, la possibilità di accertare la preesistente consistenza dell'immobile. Quanto, poi, alla irrilevanza del momento della conclusione dei lavori, si evidenzia che, a norma degli artt. 119 e 121 d.l. n. 34 del 2000, il richiedente l'agevolazione può certo ottenere degli acconti, indipendentemente dalla effettiva esecuzione dei lavori o dalla effettiva erogazione delle spese, e che ciò è coerente con l'esigenza di finanziare l'intervento. Si precisa che, nel sitema del c.d. "sismabonus acquisti", non vige il principio di cassa, bensì quello 1i competenza, e che, quindi, la rendicontazione della effettiva esecuzione delle spese deve avvenire alla data di ultimazione dei lavori, il cui termine, nella speie, scadrà solo il 31 dicembre 2024. Ancora, si osserva che nessuna violazione ricorre con riguardo alle asseverazioni, perché l'art. 3, comma 5, d.m. n. 58 del 2017 consente anche l'attestazione della sola riduzione della classe di rischio, certificando quale sarà lo stato dell'edificio all'esito della ricostruzione. Si aggiunge che quOta conclusione è stata confermata dal parere n. 3 del 2021 del Consiglio Superiore dei [OSCURATO:PERSONA], ed è coerente con la commisurazione della detrazione fisc le non al costo dell'intervento, bensì al prezzo di acquisto della singola unità imm biliare. 5.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in iferimento agli artt. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 e 125 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avuto riguar o alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. • Si deduce che l'ordinanza impugnata non fornisce alcuna m tivazione in ordine all'esistenza del dolo necessario per l'integrazione del reato di cui all'art. 10 -quater d.lgs. n. 74 del 2000, che implica la consapevolezza di ffettuare un versamento mediante mod. F24 inferiore al dovuto per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, per un importo superiore alla soglia di punibilità. 5.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riférimento agli artt. 321, comma 2, e 125 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, cizmma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce, in primo luogo, che l'ordinanza impugnata illegittimamente ha ritenuto di poter integrare la motivazione del decreto genetico in tema di periculum in mora, sebbene detto provvedimento fosse del tutto privo di mcptivazione sul punto e la questione fosse stata specificamente posta nell'istanza di riesame. Si deduce, in secondo luogo, che la motivazione dell'ordinanza impugnata è illegittima, sia perché ha ravvisato il periculum in mora addossand alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." l'onere di dimostrare la propria capienza patrimoniale, sia perché non ha tenuto conto che il sequestro a fini di confisca è statc interamente eseguito per l'importo previsto nei confronti della società, senza alcuna necessità di procedere per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] o dell'altro indagato destinatario della misura, [OSCURATO:PERSONA]. 6. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", contenuti in un unico atto, sono articolati in due motivi. Nei confronti della società "[OSCURATO:SOCIETA]." è stato dispost9 il sequestro preventivo a fini impeditivi di 336.019,32 euro, giacenti sul suo casetto fiscale. 6.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 8 ss. e 16 cod. proc. pen. e 18 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma l dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta competenza per territorio del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA]. Le censure sono identiche a quelle formulate nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 119 e 121, d.lgs. n. 34 del 2000, nonché 321, comma 1, e 1 5, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), co proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che l'ordinanza ha omesso qualunque motivazion in ordine al periculum in mora, sebbene i ricorrenti in questione sono terzi cessionari del credito fiscale, estranei al reato e soggetti in buona fede. Si osserva che sarebbe A stata necessaria una motivazione relativa al nesso di pertinenzialità e strumentalità tra i crediti ceduti ed i reati contestati, tanto più che il terzo cessionario diventa titolare del credito a titolo originario. 7. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", contenuti in un unico atto, sono articolati in due motivi. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato disposto il sequestro preventivo a fini impeditivi di 8.502,84 euro, giacenti sul suo cassetto fiscale. Nei confronti della società "[OSCURATO:SOCIETA]." è stato disposto il sequestro preventivo a fi i impeditivi di 300.000,00 euro, giacenti sul suo cassetto fiscale. 7.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 8 ss. e 16 cod. proc. pen. e 18 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta competenza per territorio del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA]. Le censure sono identiche a quelle formulate nel primo motivb del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 119 e 121, d.lgs. n. 34 del 2000, nonché 321, comma 1, e 1I25, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cbd. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Le censure sono identiche a quelle formulate nel secondo motio dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].". 7.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in iferimento agli artt. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, nonché 321 e 125 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avuto rigua4lo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con specifico riferimento ad [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che l'ordinanza impugnata non indica, a carico 4i [OSCURATO:PERSONA], alcuna condotta sussumibile in una fattispecie delittuosa. Si rappresenta, infatti, che, ad [OSCURATO:PERSONA] non è contestato il reato di cui all'art. 316-ier cod. pen., e che l'importo del credito ceduto è inferiore alla soglia di punibilità di 50.000,00 euro, prevista dall'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] proprio sono inammissibili, mentre sono nel complesso infondati i ricorsi di ttilio Degni in proprio e quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante delle società "[OSCURATO:PERSONA] per i Trust .r.l." e "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", di [OSCURATO:PERSONA] quale legale r ppresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante delle società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e "[OSCURATO:SOCIETA].", per le ragioni di seguito precisate. Nell'illustrazione delle motivazioni della presente decisione, per ragioni di economia espositiva, si procederà, dapprima, alla indicazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, e poi all'esame delle censure degli altri ricorsi, con una analisi unitaria delle questioni comuni a tutti i ricorrenti, relative alla competenza per territorio, alla configurabilità dei reati ritenuti dall'ordinanza impugnata e alla indi iduazione dei presupposti del credito fiscale cui si riferiscono le condotte in ontestazione, seguita da un'analisi distinta per ciascun ricorrente delle ulter ori deduzioni specificamente riguardanti la singola posizione. 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in proprio sono inammissibili, perché non sorretti da un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione. 2.1. Per illustrare le ragioni di questa conclusione, occorre muovere dai consolidati principi giurisprudenziali in materia di interesse ad impugnare i provvedimenti relativi all'applicazione del sequestro preventivo. Costituisce principio ormai fermissimo nella giurisprudenza di legittimità quello in forza del quale l'indagato non titolare del lene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., ríuò proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnaz one, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (così, tra le tantissime, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01, e Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01). A fondamento di questo principio, in particolare, si è pe suasivamente evidenziato che la legittimazione al riesame reale trova fondamen o nella lettura sistematica delle disposizioni settoriali sulle impugnazioni cautelari eali di cui agli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. e di quelle generali sull'interesse all'impugnazione di cui agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. (cfr., specificamente, Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, it.). E in questa prospettiva, si è ripetutamente puntualizzato che è inammissibile anche la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro prev ntivo che non sia stato ancora eseguito, non essendo ravvisabile alcun interes e concreto ed attuale a proporre impugnazione (così, segnatamente: Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275598 - 01; Sez. 6, n. 3465 del 22/10/2020, dep. 2021, Gravina, Rv. 280629 - 01; Sez. 6, . 16535 del 26/01/2017, Habour, Rv. 269875 - 01; Sez. 2, n. 29022 del 30/06/ 010, Fontana, Rv. 248144 - 01). Questa affermazione, segnatamente, è stata argomentata osservandosi che l'interesse ad impugnare non può consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che i- on ha ancora inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente, sia perché il mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituziòne della cosa sequestrata (per questo rilievo, vds., in particolare, Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, dep. 2019, cit.), sia perché la mancata lesione della sfera giuridica dell'impugnante esclude che l'eliminazione o la riforma della decisione contestata produca per l'impugnante un risultato concretamente vantaggioso (cfr., specificamente, Sez. 6, n. 3465 del 22/10/2020, dep. 2021, cit.). 2.2. In coerente applicazione degli esposti principi, contro quali nessun rilievo è formulato nei ricorsi, deve concludersi che l'indagato è privo di interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione quando nessun bene di sua diretta appartenenza sia oggetto di applicazione della misura del sequestr preventivo. E questo sia nel caso in cui il provvedimento cautelare non si ri erisca in alcun modo a beni dell'indagato, sia nel caso in cui i beni dell'indagat non siano in concreto sottoposti a vincolo, ad esempio perché indicati come oggetto di apprensione da eseguire in via eventuale e sussidiaria, e nei fatti non attuata per la capienza dei beni attinti in via prioritaria. In entrambi questi casi, infatti, il provvedimento cautelare non ha inciso nella sfera patrimoniale dell'indagato, e, quindi, a questi non è riferibile alcuna esigenza di rimuovere il vincolo reale e di ottenere la restituzione della cosa sequestrata. 2.3. Nella specie, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non risultano titolari di beni in concreto oggetto di applicazione della misura del seqiiestro preventivo. Invero, [OSCURATO:PERSONA], come precisato anche nel suo ricorso, non ha subito l'applicazione di misure cautelari reali su beni di sua prorietà o diretta appartenenza, perché egli è destinatario di provvedimento di sequestro a fini di confisca per equivalente, che non è stato necessario eseguire. Precisamente, il provvedimento di sequestro a fini di confisca, per quanto indicat con precisione nel decreto genetico, si riferisce al profitto dei reati di indebita compensazione commessi nel 2022 e nel 2023, quantificato nella somma di 132 638,36 euro, e realizzato a vantaggio della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ed è stato d sposto, in linea con quanto statuisce l'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in primo luogo in via diretta sulle somme di denaro nella disponibilità di tale società, e, solo in via sussidiaria ed eventuale, per equivalente, a carico degli indagati, tra cui, ap unto, l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. In sede di esecuzione del precisato provvedimento di sequestro, poi, il profitto del reato è stato rinvenuto interamente nella disponibilità della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", poiché la stessa è risultata in possesso della somma di 132.638,36 euro, e, quindi, non è stato necessario procedere ad applicare la misura del sequestro a fini di confisca 1:er equivalente nei confronti degli indagati. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, non risulta titolare, in prima persona, di alcun bene indicato nel provvedimento di sequestro, o comunque sottop sto a vincolo. Di conseguenza, i due precisati ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in proprio, hanno proposto le loro impugnazioni in difetto Ji un interesse concreto ed attuale a proporle, e, pertanto, le stesse sono inammiribili. 3. Infondate, nel complesso, sono le censure che contestano la ritenuta competenza territoriale del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], es oste nel primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentant della società "[OSCURATO:SOCIETA].", di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", deducendo che la cognizione del procedimento spetta al Tribunale di Monza, perché nel circondario di tale Tribunale ha sede la società "[OSCURATO:SOCIETA].", la quale avrebbe effettuato le ultime compensazioni indebite in contestazione, e di cui al capo 3 della rubrica. 3.1. Occorre precisare innanzitutto quali sono i reati da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della competenza per terr torio. Secondo l'orientamento ripetutamente espresso dalla giu isprudenza di legittimità, la competenza territoriale del giudice titolare del pot re di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti cl,illa richiesta di misura (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 50758 del 21/11/2019, Lippa, Rv. 278005 - 01, e Sez. 6, n. 46213 del 15/10/2013, Valentino, Rv. 258043 - 0.). Questo orientamento, condivisibilmente, ritiene necessario prendere in considerazione tutti i reati per cui si procede, in applicazione della disciplina generale in materia di competenza per connessione, e, in particolare, degli artt.12 e 16 cod. proc. pen., alla quale non è prevista alcuna deroga nemmeno con riferimento alle misure cautelari. A suo fondamento, inoltre, si os erva che, se si attribuisse rilievo al solo reato in relazione al quale è stata ricono ciuta la gravità indiziaria ed emessa la misura cautelare, si finirebbe con il violare il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, in roducendo un requisito non previsto dal legislatore, non ricavabile dal tessuto nórmativo e tale da creare incertezza sulla sua applicazione. /rm Risultano, peraltro, controversi gli effetti dell'esclusione del requisito della gravità indiziaria o della riqualificazione del reato, quando lo stesso ia l'unico per il quale si procede o quello che esplica vis attractiva sugli altr ai fini della individuazione della competenza. Secondo un indirizzo, l'esclusione della gravità indiziaria in relazione ad un reato o ad una circostanza aggravante da cui discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. non fa venir meno la competenza di tale giudice, salvo il caso di radicale assenza di elementi a supporto della loro astratta ricorrenza, in quanto, anche nel procedimento cautelare, la décisione sulla competenza va assunta in limine litis, sulla base della mera descriz one del fatto, prima di ogni valutazione di merito sulla fondatezza dell'accusa come pure sulla gravità degli indizi (così, segnatamente, Sez. 6, n. 5644 del 22/2/2023, dep. 2024, Orecchio, Rv. 286064 - 01, e Sez. 2, n. 24492 del 26/04/2006, Leone, Rv. 234682 - 01). Secondo altro indirizzo, invece, nel procedimento de libertate, il tribunale del riesame che operi una diversa qualificazione giuridica del reato, escludendo la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve dichiarare l'incompetenza del giudice pèr le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha ede il giudice competente, conservando il potere, nel caso in cui tale verifiga abbia esito negativo, di annullare il provvedimento, ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., laddove ravvisi l'urgenza anche di una sola delle esigenze cautelari riscontrate (cfr., in particolare, Sez. 1, n. 32956 del 14/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283564 - 01). 3.2. Va poi precisato che, quando vengono in rilievo reati connessi, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., la competenza per territorio si detèrmina avendo riguardo al reato più grave, ovvero, in caso di reati di pari grayità, al giudice competente per il primo reato. E questo principio ha trovato puntuale applicazione anche con riguardo ai reati tributari. Si è ripetutamente affermato, infatti, che la competenzà per territorio determinata dalla connessione per reati di pari gravità, appart iene, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato com messo il primo reato che, secondo i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello n cui ha sede l'[OSCURATO:PERSONA] che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 - 03, e Sez. 3, n. 37858 dl 04/06/2014, Piccioni, Rv. 260115 - 01). 3.3. Secondo quanto risulta dall'ordinanza genetica, la Frocura della Repubblica presso il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] procede c n riguardo a cinque ipotesi di reato ascritte a più indagati, e iffD il G.i.p. del 1--ibunale di S. [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la richiesta di applicazione del seq+tro solo per alcuni dei fatti oggetto di indagine. Precisamente, dall'epigrafe del decreto di sequestro emesso dal G.i.p. emerge che il pubblico ministero procede: a) per il reato di cui agli artt. 110 e 640-bis cod. pen., ascritto a [OSCURATO:PERSONA], ad [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], ad [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], e indicato come commesso in Caserta in epoca antecedente e prossima al 27 agosto 2021 (cap9 1); b) per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto a [OSCURATO:PERSONA], e a [OSCURATO:PERSONA], e indicato come commesso in Caserta il 15 dicembre 2022 e il 30 dicembre 2022 e dal 13 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 (capo 2); c) per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 119 cod. pen., e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], e indicato come commesso in Caserta dal 20 ottobre 2022 al 23 dicembre 2022 e dal 4 gennaio 2023 al 21 agosto 2023 (capo 3); ) per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto a [OSCURATO:PERSONA], e indicato come commesso in Caserta dal 3 ottobre 2022 al 30 novembre 2022 (capo 4); e) per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto ad [OSCURATO:PERSONA], e indicato come commesso in Caserta il 16 novembre 2022, il 16 maggio 2023 e il 16 giugno 2023 (capo 5). Il decreto emesso dal G.i.p., poi, ha ritenuto la sussistenza del f mus in ordine a tutti i reati ipotizzati e riportati in epigrafe, ma ha escluso la s ssistenza del periculum in mora con riferimento al profitto derivante dalle com ensazioni già effettuate da soggetti diversi dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", osservando che solo in relazione alla posizione di questa società sono stati indicati elementi dai quali inferire la necessità di anticipare l'effetto ablativo. Di conseguenza, il sequestro è stato disposto solo per i reati di cui al capo 1 e di cui al capo 2. L'ordinanza impugnata, dal canto suo, ha confermato il decret9 del G.i.p. del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], ma, in motivazione, ha riqualificato il fatto di cui al capo 1, escludendo la configurabilità del reto di cui all'art. 6400is cod. pen., ed ipotizzando la sussistenza del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. 3.4. In considerazione dei principi indicati e degli atti del prdcedimento a disposizione della Corte, la competenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] risulta correttamente affermata. Invero, posta la rilevanza della connessione tra i reati per cui s procede, ove si abbia riguardo alle contestazioni formulate dal Pubblico minist ro, senz'altro reato più grave è quello di cui all'art. 640-bis cod. pen. di cui a capo 1 della 18 ( rubrica, poi riqualificato dal Tribunale del riesame a norma dell'a 316-ter cod. pen. L'art. 640-bis cod. pen., infatti, è sanzionato con una cornice dittale (da due a sette anni di reclusione) ampiamente superiore, sia nel minimo si nel massimo, rispetto a quella prevista per il reato di indebita compensazione di cui all'art. 10- quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione). E, per tale reato, l'imputazione riportata nel decret+lp di sequestro preventivo indica come luogo di commissione del fatto Caserta, né i ricorrenti formulano alcun rilievo in proposito. Ma anche se si ritenesse di dover dare rilievo alla riqualificazione operata dal Tribunale del riesame, la conclusione non muterebbe. Se, infatti, reato più grave fosse quello di indebita compensazione, occorrerebbe comunque valutare, in ragione della rilevanza della connessione tra le fattispecie per cui si procede, quale tra i fatti di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 debba ritenersi essere stato commesso per primo. Ora, esaminando le contsst zio i iportate nel decreto di sequestro preventivo, tra tutti i reati di indebita con sta ione rubricati ai capi 2, 3, 4 e 5, risulta essere commesso per primo il fatto di cui al capo 4, ascritto a [OSCURATO:PERSONA], in quanto realizzato «dal 3/10/2022 al 30/11/2022», se non quello di cui al capo 5, riferito ad [OSCURATO:PERSONA] e alle date del «[OSCURATO:DATA_NASCITA], 16/05/2023 e 16/06/2023», entrambi sicuramente a nteriori al fatto di cui al capo 3, richiamato dal ricorrente a supporto della prop ria deduzione, siccome integrato «dal 22/10/2022 al 23/12/2022 e dal 04/01//2023 al 21/08/2023». Invero, come precisato dalla giurisprudenza proprio ai fini della determinazione della competenza, il luogo di consumazione del reato di indebita compensazione si individua in quello in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente nell'anno interessato, mediante inoltro del modello F24 (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 285747 - 02, e Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almana, Rv. 284057 - 01). E, per i reati di indebita compensazione di cui ai capi 4 e 5, le imputazioni riportate nel decreto di sequestro preventivo indicano come luogo ci commissione del fatto Caserta, né i ricorrenti formulano alcun rilievo in proposito. 3.5. Per ragioni di completezza, è opportuno precisare che ilisulta corretta anche l'osservazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui, con riferimento al reato di cui al capo 3, non è possibile individuare il «luogo in cui il reato è stato consumato». Invero, il «luogo in cui il reato è stato consumato», previst come criterio determinativo della competenza dall'art. 8, comma 1, cod. proc. en. - dalla cui inapplicabilità discende la competenza del «giudice del luogo di ac ertamento del reato», ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 - deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al é momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decision e deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide neces ariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti iscali (cfr. Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Giuliani, Rv. 281568 - 01). E, nella specie, l'ordinanza impugnata richiama l'informativ redatta dalla polizia giudiziaria per evidenziare che dalla stessa non risulta il lu go in cui sono stati inseriti nel sistema i modelli F24 per effettuare le compensaziohi oggetto delle imputazioni. Né i ricorsi indicano elementi concretamente significativi in proposito, limitandosi a segnalare il dato relativo all'ubicazione della sede della società "[OSCURATO:SOCIETA].", in sé assai poco concludente in relazione al luogo di commissione del reato di indebite compensazioni, essendd quest'ultimo realizzabile mediante l'utilizzo di un semplice videoterminale dotato di collegamento alla rete internet. Di conseguenza, anche volendo restare nella prospettiva dell'ordinanza impugnata, correttamente la competenza sarebbe da individuare sulla base del luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18, comma 1, d Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 4. Infondate, nel complesso, sono le censure che contest no la ritenuta configurabilità del fumus commissi delicti con riguardo al reato di ui all'art. 316- ter cod. pen. sotto il profilo oggettivo, formulate nel primo, nel sec ndo e nel terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante delle società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e "[OSCURATO:SOCIETA].", e di [OSCURATO:PERSONA] usciello, nella r- qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r. .", nonché nel secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], nella qulità di legale rappresentante delle società "[OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:SOCIETA].". Queste censure escludono la configurabilità del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., deducendo che, nella specie, ai fini del conseguimento del credito di imposta ritenuto fittizio, e poi in parte ceduto a terzi o utilizzatc nelle indebite compensazioni, non è avvenuta la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, innanzitutto perché i presupposti per a maturazione del beneficio fiscale sarebbero pienamente sussistenti, e, in secondo luogo, perché, quand'anche non si condividesse questa conclusione, le dichiarazioni o attestazioni sarebbero semplicemente incomplete. L'esame di queste censure presuppone l'individuazione, per un verso, dei confini applicativi della fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen., e, sotto altro profilo, del contenuto delle dichiarazioni ed attestazioni richieste dalla legge per conseguire lo specifico credito di imposta in relazione al cui riconosci ento ed alla cui utilizzazione mediante compensazione sono stati disposti i sequ stri. 4.1. Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. è configurabile quan o, «mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o a testanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute», taluno «consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee». Innanzitutto, non vi è dubbio che la formulazione amplissima della disposizione incriminatrice si estende anche al conseguimento di crediti fiscali. In questo senso, una puntuale indicazione è offerta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, le quali, con specifico riferimento al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., hanno precisato che si ha erogazione, pur in assenza di un'elarg zione di una somma di denaro, quando il richiedente ottiene un vantaggio econornico che viene posto a carico della comunità, come ad esempio nell'ipotesi di un'esenzione dal pagamento di una somma dovuta ad un soggetto pubblico (Sez. U n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249104 - 01). Inoltre, per quanto assume specifico rilievo in questa sede, la condotta può essere integrata anche dalla «omissione di informazioni dovute», ovviamente se questa determini l'indebito conseguimento del vantaggio economico a carico della collettività (cfr., per un esempio, Sez. 2, n. 16817 del 26/02/2019, Calandra, Rv. 275815 - 01). E, pertanto, va precisato, in specifica considerazione di quanto indicato nel terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], che l'informazione incompleta integra la fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. quando cons' nell'omessa indicazione di dati che sono ostativi all'erogazione del beneficio economico e che è doveroso comunicare. Risulta perciò necessario esaminare quali siano le «informazion dovute» per conseguire i crediti di imposta che, nella specie, assumono rilievo. 4.2. I crediti di imposta, in relazione ai quali si assumono commessi i reati posti a fondamento dei sequestri di cui si discute, secondo quanto indica l'ordinanza impugnata, sono stati fruiti mediante sconto in fattuta, ed hanno complessivamente ad oggetto la somma di 40.320.804,82 euro. Detti crediti di imposta sono stati conseguiti mediante trasmissic3pe telematica sulla piattaforma PRISMA, gestita dall'Agenzia delle Entrate, d i modelli di «Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero d I patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti telematici e colonnine di ricarica», da parte della "Aedificatores soc. coop. edilizia a proprietà indivisa", dopo aver ricevuto fattura dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." recante un impo to imponibile : di 90.527.008,52 euro, con uno sconto in fattura di 40.320.804,82 uro.La somma di 40.320.804,82 euro, precisamente, è costituita dall'importo di 35.424.804,82 euro, riconosciuto ex artt. 119 e 121 d.l. n. 34 del 220, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, per la realizzazi ne di unità a destinazione abitativa (c.d. "sismabonus acquisti 110%"), nonché dall'importo di 4.896.000,00 euro, riconosciuto ex art. 16, comma 1-septies, di. • 66 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013, e succes ive modifiche, per la realizzazione di unità a destinazione non abitativa (c.d. "sisrnbonus 85%"). 4.2.1. Ai fini dell'individuazione degli obblighi di informazione, é, quindi, delle «informazioni dovute», per conseguire i crediti di imposta alle cui vicende si riferiscono i reati posti a base dell'ordinanza impugnata, assumonó un significato fondamentale: 1) l'art. 119 d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020; 2) l'art. 16, comma 1-septies, d.i. n. 66 del 2(l13, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013, e successive modifiché; 3) l'art. 121 di. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020. L'art. 119 d.l. n. 34 del 2020 cit., in particolare, e per quanto di specifico interesse in questa sede, prevede: a) al comma 4, da leggere in combinato disposto con il comma 9, lett. d), l'aliquota del 110% per le detrazioni spettanti in relazione agli interventi di cui all'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 66 del 2013 cit., se effettuati «dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realiz ati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci»; b) al comma 11, «[a]i fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121», la presentazione, da parte del contribuente, di un «visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo», rilasciato da un soggetto qualificato; c) al comma 12, la comunicazione dei dati relativi all'opzione !per la cessione del credito o per lo sconto in fattura «esclusivamente in via telématica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui l comma 11»; d) al comma 13, lett. b), con espresso riferimento agli interventi di cui al comma 4, sia l'asseverazione della riduzione del rischio sismic9 da parte dei «professionisti incaricati della progettazione strutturale, della dire ione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive compe enze [...]», sia l'attestazione da parte dei medesimi esperti della congruità delle «spese sostenute» («I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi age olati»), sia la verifica, da parte di chi rilascia il visto di conformità, della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni indicate («Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11, verifica la presenza delle asseve azioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati»); e) al comma 13-bis, il rilascio dell'asseverazione di cui al comna 13, lett. b), «al termine di lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori surilla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121», contenente l'attestazioneI dei «requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione». L'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 66 del 2013, cit., nel disciplinare le detrazioni fiscali collegate ad interventi diretti alla riduzione del rishio sismico di cui al precedente comma 1-quater, prevede: «Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente de Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 108 dell'Il maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volurnrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazione dall'imposta di cui al prim9 e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di Cui al periodo ---i precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli intervnti ovvero ad altri soggetti provati, con la facoltà di successiva cessione del credito. [...]». L'art. 121 d.l. n. 34 del 2020 cit., in particolare, e per quanto di specifico interesse in questa sede, prevede: a) ai commi 1 e 1-bis, l'esercizio della facoltà di opzione per lo sConto in fattura o per la cessione del credito di imposta «in relazione a ciaScuno stato di avanzament9 dei lavori», precisando inoltre: «Ai fini del presente domma, per gli interventi di cui all'art. 119 gli stati di avanzamento dei lavori non iossono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento»; b) al comma 2, lett. c), l'applicazione delle disposizioni in esso contenute anche e specificamente agli interventi di cui all'art. 16, comma 1- epties, d.l. n. 66 del 2013, cit. 4.2.2. Dai dati normativi appena esposti, risulta innanzitutto he, per poter fruire dei crediti di imposta in questione mediante cessione o scont in fattura, le 4 t regole del relativo procedimento amministrativo sono dettate dagli artt. 119 e 121 d.l. n. 34 del 2020, cit. Questo, in particolare, sia perché l'art. 121, comma 2, lett. c), d.l. n. 34 del 2020, cit. prevede espressamente l'applicazione delle dispos zioni in esso contenute agli interventi di cui all'art. 16, comma 1-septies, d.l. • 66 del 2013, cit. Sia perché l'art. 119, comma 11, d.l. n. 34 del 2020, ci t., richiede la presentazione del visto di conformità relativo alla documentazione attestante «la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo», tra i quali sono puntualmerte menzionati anche quelli di cui all'art. 16, comma 1-septies, d.l. cit., specificamente «[a]i fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121». Di conseguenza, ai fini indicati, è necessario trasmettere in via telematica, «il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo» (art. 119, comma 11, d.l. n. 34 del 2020 cit.) Dai dati normativi precedentemente richiamati, inoltre, i evince che «presupposti» necessari per conseguire la detrazione di impota, e, quindi, oggetto di visto di conformità e di attestazione, in particolare, sono: a) la realizzazione della demolizione e della ricostruzione dell'immobile o degli immobili nell'ambito di un intervento unitariamente coordinato alla riduzicrie del rischio sismico; b) l'avvenuta esecuzione di lavori documentati in uno stato avanzamento. Invero, che la realizzazione della demolizione e della ricostruzione dell'immobile o degli immobili di cui all'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 66 del 2013, cit., richiamato testualmente dagli artt. 119 e 121 d.l. n. 34 dl 2020, debba avvenire nell'ambito di un intervento unitariamente coordinato alla riduzione del rischio sismico si desume direttamente dal dato letterale della disposizione. Precisamente, l'art. 16, comma 1-septies, cit. si riferisce agli «interventi di cui al comma 1-quater [...] realizzati [...] mediante demolizione e r costruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico». E la nozione Ji "intervento" evocata nella citata disposizione implica che le attività di demolizione e ricostruzione debbano essere unitariamente dirette e coordinate all riduzione del rischio sismico, sia perché unifica le due operazioni con la congiun zione «e», sia perché pone, dopo la menzione di entrambe dette operazioni unite alla precisata congiunzione, nonché immediatamente prima di enunciare il sintagma «allo scopo di ridurre il rischio sismico», una virgola «,». Attraverso queste forme espressive del discorso, infatti, lo «scopo di ridurre il rischio sismico» è testua mente riferito sia alla demolizione sia alla ricostruzione, e deve perciò costinire il fine di entrambe le attività. ' Si può aggiungere che questa soluzione ermeneutica risponde arche a canoni di ragionevolezza. Per un verso, le detrazioni fiscali sono incentivi, o sia vantaggi offerti per "stimolare" il compimento di una certa attività, sicché sembra una stridente contraddizione logica la concessione di incentivi in relaziorle ad attività già compiute; e questo ancor più se si considera che, come si evince dal combinato disposto dei commi 1-ter, 1-quater e 1-septies dell'art. 16 Ll. n. 66 del 2013 cit., per gli interventi costituiti da demolizione e ricostruzione, le detrazioni sono del 75% nel caso di riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85% nel caso di riduzione di r'schio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, mentrè, per le altre tipologie di interventi (tutti non implicanti demolizione), le detrazioni sono di minore entità, siccome, rispettivamente, del 70% e dell'80%. Sonò altro profilo, poi, appare irragionevole la disparità di trattamento tra chi ricostruisce un immobile che era stato demolito in epoca anteriore alla previsione dell'incentivo per la riduzione del rischio sismico, e chi, invece, costruisce un immobile ex novo: non va trascurato, tra l'altro, che la ricostruzione dopo una pregressa demolizione, se non soffre perdite di volumetria, deve comunque avvenire nel rispetto delle norme tecniche specificamente previste al momento dello svolgimerto dell'attività edificatoria, esattamente come una nuova costruzione (cfr., in partiColare, artt. 83 e 91 d.P.R. n. 380 del 2001). Va inoltre precisato che i richiami alla disciplina degli artt. 3 le 10 d.P.R. n. 380 del 2001, evocati dai ricorrenti, non offrono alcuna prospettiva utile in questa sede. Invero, ai fini del credito di imposta, il legislatore ha fOologicamente individuato in via del tutto autonoma, con una specifica disposiione di diritto tributario, gli interventi ritenuti meritevoli di supporto (o di magOior supporto). Una (non necessaria) conferma di questa osservazione è desumibile anche dall'assenza di espressi riferimenti, negli artt. 119 e 121 d.l. n. 34 del 2020 cit., e 16, comma 1-septies, d.l. n. 66 del 2013, cit., alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 380 del 2001. Quanto alla necessitàirdell'avvenuta (ed effettiva) esec9ione di lavori documentati in uno stato '»avanzamento, molteplici ed inequivbcabili sono le indicazioni testuali fornite dal legislatore. Innanzitutto, esplicito e dirimente è il dettato dell'art. 119 d.l. n. 34 del 2020 cit. Questo articolo, che fissa la disciplina procedimentale applicabile per conseguire le detrazioni relative agli interventi di cui all'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 66 del 2013 cit., prevede, ai fini del riconoscimento del dirit Lo alle precisate sovvenzioni e dell'opzione della cessione del credito o dello scont in fattura (cfr., specificamente, commi 4, 11 e 13), che: a) le attestazioni e le as everazioni della cui presenza occorre dare atto nel visto di conformità debbono rig uardare anche il i «collaudo statico», e, soprattutto, la «congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati» (comma 13); b) le asseverazioni sono rilasciate «al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori», e debbono «attesta[re] i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione» (comma 13-bis). L'art. 121 d.l. n. 34 del 2020 cit., dal canto suo, ribadisce che l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche con specificp riguardo agli interventi di cui all'art. 16, comma 1-septies, di. n. 66 del 2013 cii., «può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori», precisando inoltre che «gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento d ve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento» (commi 1-bis e 2). Ancora, l'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 66 del 2013 cit., prevede le detrazioni di imposta in favore degli acquirenti delle unità immobiliari realizzate mediante gli interventi «eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile». Ora, il sintagrha «successiva alienazione dell'immobile», per la consecuzione delle parole enunciate nella disposizione, presuppone che la «conclusione dei lavori» sia già avvenuta. Ne discende che l'alienazione dell'immobile, in tanto può dare diritto 911a detrazione, in quanto è stata preceduta dalla «conclusione dei lavori». A confèrma di questa conclusione sembra potersi richiamare anche la previsione, contenuta nel successivo periodo del medesimo comma, secondo la quale i beneficiari delle detrazioni di imposta possono optare per la cessione del credito «alle imprese che hanno effettuato gli interventi». 4.3. In considerazione delle precedenti indicazioni, deve ritenersi che correttamente l'ordinanza impugnata ha ravvisato, sotto il profilo oggettivo, il fumus commissi delicti in ordine alla fattispecie di cui all'art. 316-tèr cod. pen. Secondo quanto evidenziato dal Tribunale del riesame, i modelli di comunicazione, trasmessi per via telematica alla piattaforma PRISMA dalla "Aedificatores soc. coop. edilizia a proprietà indivisa" in data 10 settembre 2021, dopo aver ricevuto fattura dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ed accettati da la piattaforma del 13 settembre 2021, indicano: 1) nel quadro "A", relativo alla escrizione del tipo di intervento, il codice 27, riferito all'acquisto di un'uni à immobiliare antisismica in zona rischio sismico 1, 2 e 3 con passaggio a due lassi di rischio inferiori; 2) nel quadro "C", l'opzione per la fruizione delle detrazi ni mediante il c.d. "sconto in fattura"; 3) le particelle catastali interessate e il numero degli immobili oggetto dell'intervento edilizio, precisato in 604 unità, così come previsto nel preliminare di compravendita dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." alla "Ae ificatores soc.coop. edilizia a proprietà indivisa", pur essendo tali unità immobiliar attualmente inesistenti nel catasto fabbricati. L'ordinanza impugnata, inoltre, sottolinea che sull'area in eressata dal preliminare di compravendita dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." alla "Aedificato es soc. coop. edilizia a proprietà indivisa", stipulato il 27 agosto 2021, non sorgev e non sorge alcun fabbricato, sia perché il fondo è stato sottoposto a sequestro penale dal 17 gennaio 2018 fino al 25 marzo 2022, sia perché univoche sono le risultanze dei sopralluoghi effettuati dalla polizia giudiziaria, documentate anChe da rilievi fotografici. Risulta, quindi, immune da vizi la conclusione del mendacio in relazione alle asseverazioni, alle attestazioni e al visto di conformità. Le asseverazioni, le attestazioni ed il visto di conformità, infatti, hanno dato atto dell'acquisto di 604 unità immobiliari dotate di caratteristiche antisismiche, realizzate mediante un intervento di demolizione e ricostruzione, omettendo di indicare che: a) la demolizione era avvenuta in epoca anteriore lla entrata in vigore della legge istitutiva del credito fiscale, così non esponendo ur dato decisivo ai fini della spettanza della sovvenzione tributaria; b) i lavori non erano stati ancora eseguiti e le 604 unità immobiliari costituivano un mero datp progettuale, così non rappresentando un altro dato da solo sufficiente a precludere il riconoscimento della detrazione, nella specie utilizzata mediante sconto in fattura. In questo modo, sono state fornite attestazioni mendaci, anche per omissione di informazioni dovute, in ordine ai presupposti necessari ai fini dell'esercizio dello sconto in fattura, e per i quali è (era) previsto l'obbligo giuridico di attestazione e asseverazione, a norma degli artt. 119 e 121 d.l. n. 34 del 2020, cit. nonché 16, comma 1-septies, d.l. n. 66 del 2013, cit. 5. Infondate sono anche le censure che contestano la ritenuta configurabilità del fumus commissi delicti con riguardo ai reati di cui all'art. 316-per cod. pen. e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 sotto il profilo soggettivo, formulate nel secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rapprèsentante delle società "[OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", pure in ragione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 15 d.lgs. n. 74 del 2000 relativa alla violazione di norme tributarie derivanti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di appliazione. 5.1. L'esame delle censure appena indicate richiede alcuibe precisazioni sull'istituto di cui all'art. 15 d.lgs. n. 74 del 2000. Innanzitutto, l'istituto in questione è testualmente riferito, dalla disposizione, ai «fatti punibili ai sensi del presente decreto», e, quindi, deve ritenersi previsto esclusivamente in relazione ai reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2 00, salvo a ritenere ammissibili interpretazioni analogiche. Il medesimo, inoltre, come già condivisibilmente pre isato dalla giurisprudenza, attiene alla disciplina dell'errore su legge penale o su legge extra- penale integrante il precetto penale (cfr., specificamente, Sez. 3, 23810 del 08/04/2019, Versaci, Rv. 275993 - 02, e Sez. 7, n. 44293 del 13/97/2017, Hu, Rv. 271487 - 01). Per questa conclusione, in particolare, depone le clausola di esclusione dettata nella parte iniziale dell'art. 15 cit., la quale delimita l'applicabilità di questa disposizione «[a]l di fuori dei casi in cui l punibilità è esclusa a norma dell'art. 47, terzo comma, del codice penale» ossia della previsione che disciplina l'errore su una legge diversa dalla legge penale quando determina un errore sul fatto che costituisce il reato. Ciò posto, sembra persuasivo ritenere che l'istituto in esame non mira ad ampliare l'area di rilevanza dell'errore su legge penale o su legge extra-penale integrante il precetto penale rispetto alla disciplina generale, quanto piuttosto, a precisare che legge extra-penale integrante il precetto penale può èssere anche quella che pone «norme tributarie». Da un lato, infatti, le «qondizioni di incertezza», se «obiettive», danno luogo necessariamente ad un errorre inevitabile, ossia ad una situazione che rende scusabile l'ignoranza della legge penale già a norma dell'art. 5 cod. pen. come risultante per effetto della dic iarazione di illegittimità costituzionale pronunciata da Corte cost., sent. n. 364 de 1988. Sotto altro aspetto, poi, a ritenere diversamente, dovrebbe concludersi, incorrendo in una ingiustificata violazione del principio di eguaglianza, che le medesime «obiettive condizioni di incertezza» in ordine alle medesime «norme tributarie», siccome riferite specificamente dal legislatore ai «fatti punibili ai sensi del presente decreto», potrebbero escludere il dolo o la punibilità quando la previs one di diritto tributario integra il precetto di una delle disposizioni incriminatrici d cui al d.lgs. n. 74 del 2000, ma non anche quando la stessa disposizione di diritto tributario integra il precetto di altra disposizione incriminatrice. E, quindi, per individuare l'ambito di rilevanza delle «obiettive condizioni di incertezza» sulla portata o sull'ambito di applicazione di una norrna tributaria, appare utile il riferimento agli approdi ermeneutici raggiunti, in generale, in tema di errore su legge penale o su legge extra-penale integrante il precetto penale. Secondo la convergente elaborazione della giurisprudenza, l'errore sul precetto penale, specie nel caso di operatore professionale, rileva so o se l'agente abbia potuto trarre il convincimento della correttezza dell'inerpretazione normativa da un comportamento positivo degli organi amministrètivi o da un complessivo, pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutt , Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta, Rv. 197885 - 01, nonché Sez. 4, h. 32069 del " 15/07/2010, Albuzza, Rv. 248339 - 01), o, comunque, abbia fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, inoltre, si sia informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiend il dovere di informazione (così Sez. 3, n. 35694 del 05/04/2011, Pavanati, Rv. 2 1225 - 01). 5.2. In considerazione di quanto indicato, deve ritenersi immune da vizi la conclusione dell'ordinanza impugnata, la quale desume la piena corksapevolezza dell'illiceità delle condotte realizzate dalla «siderale distanza fra il Hodello legale delineato dalla disposizione richiamata (art. 16, comma 1-septis, del D.L. 63/2013) e l'operazione posta in essere dagli indagati». Può essere utile premettere che, nel controllo sulle valutazioni compiute dal giudice di merito in materia di misure cautelari reali, la Corte di casazione può censurare soltanto quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto maTnte o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). E, nella specie, la motivazione dell'ordinanza impugnata è tutt'altro che priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. In effetti, il mendacio del visto di conformità e delle asseverazioni ed attestazioni, anche per l'omissione di informazioni dovute, attiene ad una pluralità di profili. Il particolare, chiarissima e reiteratamente rimarcata nella legislazione istitutiva della detrazione fiscale è la previsione della necessità, per poter fruire del beneficio, dell'attestazione dell'avvenuta esecuzione di lavori documentati 'n uno stato avanzamento. Né il parere allegato al ricorso, peraltro proveniente al Ministero delle Infrastrutture, ossia da un Ministero diverso da quello reposto alla erogazione del credito tributario ed ai relativi controlli, offre indicaz oni di segno contrario. 6. Inammissibili, perché in parte prive di specificità e in parte ma ifestamente infondate, sono le ulteriori censure esposte nei ricorsi di Lapo G altieri, nella qualità di legale rappresentante delle società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e "P rcheggi-[OSCURATO:SOCIETA].", e di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", proposte, precisamente, nel quarto e nel q uinto motivo dell'unico atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Le censure formulate nel quarto motivo contestano la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento al sequestro dis osto a fini di confisca nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", deducendo c e l'ordinanza impugnata non ha evidenziato elementi indicativi dell'incapienza di ale impresa, né si è confrontata con le osservazioni della difesa.Dette censure sono prive di specificità perché non si confronta o con quanto esposto nella motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale, infatti, rappresenta in modo puntuale che l'informativa della polizia giudi iaria fornisce circostanziata indicazione dell'incapienza della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e che, per contrastare tale dato, la difesa non ha prodotto documen tazione sulle disponibilità di cassa dell'azienda, ma solo visure immobiliari relatie ai fondi su cui realizzare l'operazione immobiliare posta a base del credito contilwerso, senza inoltre fornire alcun elemento utile per apprezzare il valore degli stesi. 6.2. Le censure enunciate nel quinto motivo contestano la ritenu a sussistenza delle esigenze cautelari per il sequestro a fini impeditivi, de ucendo che l'ordinanza impugnata è incorsa nel vizio di motivazione apparente, anche perché nulla espone sul nesso di derivazione tra i crediti sequestrati e quelli c:erivanti dalle condotte fraudolente. Queste censure sono in parte prive di specificità e in parte manifestamente infondate. Per un verso, infatti, l'ordinanza impugnata evidenzia che i crediti di imposta in questione, in quanto già oggetto di sconto in fattura, sono destin ti ad essere ulteriormente utilizzati mediante altre cessioni a terzi o compensaziOni con debiti verso la P.A., e che ciò comporta il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato, in ragione dei conseguenti danni per i terzi e l'Erario. Sotto altro profilo, poi, va rilevato che il sequestro impedi4o, a norma dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., è applicabile nei confronti ii qualunque «cosa pertinente al reato», e, quindi, non richiede che quest abbia una derivazione diretta dall'illecito penale, purché la libera disponibilità di essa «possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commisione di altri reati». Si può aggiungere, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che sono suscettibili di sequestro preventivo impeditivo i crediti dei terzi cessionari di cui all'art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (ogetto del cd. "superbonus 110%"), posto che gli stessi, derivando dal diritto alla Iletrazione di imposta spettante al committente delle opere costituiscono cose pertinenti al reato, senza che rilevi la condizione soggettiva di detti terzi, in conformità alle norme processualpenalistiche che non risultano derogate dalla disciplitia in oggetto (così, all'esito di un'analitica motivazione, Sez. 3, n. 40865 del 21/09/2022, Decio, Rv. 283701 - 01). 7. Inammissibili, perché in parte manifestamente infondate e in parte prive di specificità, sono le ulteriori censure esposte nei ricorsi di Rosa MartLsciello quale legale rappresentante delle società "[OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:SOCIETA]." e "Utu • " [OSCURATO:SOCIETA].", proposte, precisamente, nel prim e nel terzo motivo dell'unico atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel rimo motivo, le quali contestano l'applicabilità del sequestro a fini impeditivi nei onfronti delle società appena indicate, in quanto soggetti del tutto estranei alle procedure per il riconoscimento del credito di imposta controverso e per la sua fruizione mediante sconto in fattura. In proposito, è sufficiente rilevare che costituisce principio ssolutamente consolidato quello secondo cui il sequestro preventivo non finalizzat alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non ta il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento an he le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o i protrazione delle Conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissi ne di ulteriori fatti penalmente rilevanti (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 24065 de 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552 - 01, e Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervin , Rv. 274691 - 01, nonché, proprio con specifico riferimento ai crediti derivanti c19 detrazioni di imposta, Sez. 3, n. 40865 del 21/09/2022, cit.). 7.2. Prive di specificità sono le censure proposte con il terzo motivo, le quali contestano la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari per il sequestro a fini impeditivi, deducendo che l'ordinanza impugnata non fornisce alcur4 motivazione in proposito. Dette censure, infatti, non si confrontano con quanto èsposto nella motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove questa osserva che i crediti di imposta in sequestro, in quanto già oggetto di sconto in fattura, sono destinati ad essere ulteriormente utilizzati mediante altre cessioni a terzi o compènsazioni con debiti verso la P.A., e che ciò comporta il rischio di aggrav i mento delle conseguenze del reato, in ragione dei conseguenti danni per i terzi e l'Erario. In primo luogo, la motivazione appena richiamata si riferisce a tutti i c editi oggetto di sequestro preventivo impeditivo, e, quindi, anche a quelli acquisit dalle società "[OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. '. In secondo luogo, poi, detta motivazione deve ritenersi senz'altro sufficiente posto che i crediti di imposta oggetto di cessione sono fisiologicamente destin ti ad essere ulteriormente utilizzati dal cessionario mediante cessioni a terzi o c mpensazioni con debiti verso l'Erario, e ciò comporta un evidente, e concre o, rischio di aggravamento delle conseguenze del reato di cui all'art. 316-t r cod. pen., mediante la commissione del quale è stata riconosciuta la detrazione fiscale da cui i primi sono derivati.8. Inammissibili, perché manifestamente infondate, sono le ul eriori censure esposte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", proposte nel secondo motivo del ricorso. Le censure appena indicate contestano la ritenuta sussistenza Nelle esigenze cautelari per il sequestro a fini impeditivi, deducendo che l'ordinan a impugnata nulla espone sul nesso di derivazione tra i crediti sequestrati e quelli4tierivanti dalle condotte fraudolente, né tiene conto della posizione di terzo in buona fede della società. Per ragioni di economia espositiva, appare sufficiente richiamare, quanto alla questione del nesso di derivazione tra i crediti sequestrati e quelli eri va n ti dalle condotte fraudolente, le osservazioni precedentemente esposte nel § 6.2, nonché, quanto alla questione dei rapporti tra sequestro preventivo a fini impeditivi e terzo in buona fede, le osservazioni precedentemente esposte nel § 7.1. 9. Inammissibili, perché manifestamente infondate, sono le ult rioni censure esposte nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappre entante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", proposte, precisamente, nel secondo e nel terzo motivo dell'unico atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. Le censure esposte nel secondo motivo contestano la ritenu a sussistenza delle esigenze cautelari per il sequestro a fini impeditivi, de ucendo che l'ordinanza impugnata nulla espone sul nesso di derivazione tra i cred ti sequestrati e quelli derivanti dalle condotte fraudolente, né tiene conto della posizione di terzo in buona fede della società. Per ragioni di economia espositiva, così come già indicato iferimento al ricorso di "[OSCURATO:SOCIETA]." nel § 8, appare sufficiente richiamare, quanto alla questione del nesso di derivazione tra i crediti sequestrati e quelli derivanti dalle condotte fraudolente, le osservazioni precedentemente esposte nel § 6.2, nonché, quanto alla questione dei rapporti tra sequestro preventivo a fini impeditivi e terzo in buona fede, le osservazioni precedentemente esposte nel § 7.1. 9.2. Le censure formulate nel terzo motivo contestano l'ap licabilità del sequestro a fini impeditivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto soOetto a carico del quale non sono riferite ipotesi di reato. In proposito, basta rammentare che il sequestro preventivo a firi impeditivi è applicabile anche nei confronti del terzo in buona fede, sec ndo quanto precedentemente indicato nel § 7.1. 10. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in proprio segue la condanna dei medesimi ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili i colpa nella /41 determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Alla complessiva infondatezza delle censure proposte nei ric rsi di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante delle società "[OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] & Ges