CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19310/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27819/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso,dagli avv.ti Piero BELLANTE e Roberto BRAGAGLIA, domiciliata in Roma al piazzale Ardigò, n. 42, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; - ricorrente- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrenti– -avverso la sentenza n. 37/01/2020 emessa dalla CTR Bolzano il 18/11/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 19768/2021 Numero sezionale 5628/2022 Numero di raccolta generale 19310/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 partecipata del 25705/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto - l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso, provvedendo all'iscrizione a ruolo, avverso il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano n. 37/2020 depositata in data 18/11/2020; - il suddetto ricorso non risultava depositato nella cancelleria della Corte; - veniva formulata proposta dal relatore nel senso della declaratoria di improcedibilità del ricorso; - con memoria illustrativa la ricorrente ha dedotto che “Risulta documentalmente al sottoscritto procuratore che il ricorso sia stato depositato in termini in modalità telematica, come risulta dal messaggio PEC di accettazione del deposito ricevuto dallo scrivente in data 03.06.2021 e proveniente indiscutibilmente dall’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL]. Il messaggio contiene la dicitura “codice esito 2” - “accettazione avvenuta con successo” (doc. n. 1 all. alla presente). Il deposito era stato effettuato telematicamente in data 01.06.2022, come da ricevuta di accettazione PEC (doc. n. 2 all. alla presente) e, soprattutto, come risulta dalla ricevuta consegna PEC emessa dal sistema in pari data (doc. n. 3 all. alla presente)”. -a seguito della detta memoria, la Cancelleria ha rappresentato che “Trattasi di ricorso introduttivo che risulta regolarmente depositato in data 1/06/2021, ma per il quale, a causa di alcune anomalie relative al pct, si è resa possibile soltanto in data odierna (vale a dire, in data 30/09/2021) la relativa accettazione; dunque, confluisce nel rispettivo ricorso nrg 19768/2021 iscritto”; - dalla schermata fornita dalla Cancelleria emerge che il ricorso per cassazione, notificato in data 18.5.2021, è stato depositato tempestivamente in data 01/06/2021; - alla stregua delle considerazioni che precedono, da cui emerge la regolarità del deposito del ricorso, si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire al relatore di formulare una nuova F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 19768/2021 Numero sezionale 5628/2022 Numero di raccolta generale 19310/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 proposta; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi il 25/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r