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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09277/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26625/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] POSTORINO N 42 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -ricorrente- contro E-[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 446/2021depositata il 19/07/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali da mancata erogazione di energia elettrica, quantificabili in € 3.440,72 a titolo di danno emergente e in € 12.559,21 a titolo di lucro cessante.

Deduceva l’attore che nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2010, si erano verificate delle interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica che gli avevano impedito di svolgere la sua attività (vendita all’ingrosso e al dettaglio di generi alimentari).

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eccependo la propria carenza di legittimazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., atteso che, con D.L. n. 73/2007, era intervenuta la separazione dell’attività societaria di distribuzione dell’energia da quella di vendita ai clienti. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., riconosceva che l’utenza della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva subito delle interruzioni di fornitura, tuttavia, rilevando però che avevano avuto una durata di gran lunga inferiore a quelle lamentate ed, inoltre, si erano verificate in orari tali da non compromettere lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il Tribunale di Locri, con sentenza del 12 luglio 2016, accoglieva parzialmente la domanda e condannava [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della somma di € 6.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del disservizio nella fornitura di energia elettrica, liquidati con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., nonché al rimborso delle spese di giudizio.

2. Proponeva appello la E - [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) censurando la decisione di primo grado e lamentando, in particolare, l’erronea applicazione dell’art. 1226 c.c..

La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza del 9 giugno 2021, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda attorea, in particolare affermando il mancato raggiungimento della prova della impossibilità o difficoltà della quantificazione dei danni risarcibili.

3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza o del procedimento per violazione del disposto normativo di cui all’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., ex art. 360, n. 5, c.p.c.; travisamento della prova orale e documentale acquisita; violazione di norme di diritto ex art. 360 n. 4 c.p.c.; violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c.; manifesta contraddittorietà, perplessità ed incompressibilità della motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c..

Denuncia che la Corte d’Appello, pur ritenendo provato l’inadempimento contrattuale della resistente, nonché l’esistenza del danno della ricorrente, ha riformato la sentenza di primo grado sul presupposto che non sarebbe stata offerta la prova dell’obbiettiva impossibilità, o della particolare difficoltà, a dimostrare l’ammontare del quantum richiesto.

Per tali motivi, ha ritenuto dunque non applicabile al caso di specie il criterio di liquidazione del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c..

La decisione della Corte territoriale sarebbe contraddittoria nella parte in cui, dopo aver riconosciuto l’esistenza di un danno risarcibile ne esclude, poi, la stessa risarcibilità ritenendo inidonee le prove fornite. 5.Il motivo è inammissibile.

La censura costituisce una richiesta di nuova valutazione delle prove, che è inammissibile in questa sede perché riservata al giudice del merito.

E’ poi denunciata in modo irrituale l’apparenza della motivazione, nei termini della divergenza fra quest’ultima e le risultanze istruttorie, anziché, come dovrebbe essere, quale intima inidoneità della motivazione a soddisfare il requisito del minimo costituzionale.

E’ appena il caso di aggiungere e rammentare che il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza(Cass. Sez.

III, ord. 13515 del 29 aprile 2022). 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1 , comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.300 oltre Euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26625/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] POSTORINO N 42 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -ricorrente- contro E-[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 446/2021depositata il 19/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali da mancata erogazione di energia elettrica, quantificabili in € 3.440,72 a titolo di danno emergente e in € 12.559,21 a titolo di lucro cessante. Deduceva l’attore che nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2010, si erano verificate delle interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica che gli avevano impedito di svolgere la sua attività (vendita all’ingrosso e al dettaglio di generi alimentari). Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eccependo la propria carenza di legittimazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., atteso che, con D.L. n. 73/2007, era intervenuta la separazione dell’attività societaria di distribuzione dell’energia da quella di vendita ai clienti. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., riconosceva che l’utenza della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva subito delle interruzioni di fornitura, tuttavia, rilevando però che avevano avuto una durata di gran lunga inferiore a quelle lamentate ed, inoltre, si erano verificate in orari tali da non compromettere lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il Tribunale di Locri, con sentenza del 12 luglio 2016, accoglieva parzialmente la domanda e condannava [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della somma di € 6.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del disservizio nella fornitura di energia elettrica, liquidati con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., nonché al rimborso delle spese di giudizio. 2. Proponeva appello la E - [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) censurando la decisione di primo grado e lamentando, in particolare, l’erronea applicazione dell’art. 1226 c.c.. La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza del 9 giugno 2021, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda attorea, in particolare affermando il mancato raggiungimento della prova della impossibilità o difficoltà della quantificazione dei danni risarcibili. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. Considerato che: 4. Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza o del procedimento per violazione del disposto normativo di cui all’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., ex art. 360, n. 5, c.p.c.; travisamento della prova orale e documentale acquisita; violazione di norme di diritto ex art. 360 n. 4 c.p.c.; violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c.; manifesta contraddittorietà, perplessità ed incompressibilità della motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.. Denuncia che la Corte d’Appello, pur ritenendo provato l’inadempimento contrattuale della resistente, nonché l’esistenza del danno della ricorrente, ha riformato la sentenza di primo grado sul presupposto che non sarebbe stata offerta la prova dell’obbiettiva impossibilità, o della particolare difficoltà, a dimostrare l’ammontare del quantum richiesto. Per tali motivi, ha ritenuto dunque non applicabile al caso di specie il criterio di liquidazione del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.. La decisione della Corte territoriale sarebbe contraddittoria nella parte in cui, dopo aver riconosciuto l’esistenza di un danno risarcibile ne esclude, poi, la stessa risarcibilità ritenendo inidonee le prove fornite. 5.Il motivo è inammissibile. La censura costituisce una richiesta di nuova valutazione delle prove, che è inammissibile in questa sede perché riservata al giudice del merito. E’ poi denunciata in modo irrituale l’apparenza della motivazione, nei termini della divergenza fra quest’ultima e le risultanze istruttorie, anziché, come dovrebbe essere, quale intima inidoneità della motivazione a soddisfare il requisito del minimo costituzionale. E’ appena il caso di aggiungere e rammentare che il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza(Cass. Sez. III, ord. 13515 del 29 aprile 2022). 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1 , comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.300 oltre Euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del ci
Sentenza Cassazione n. 09277/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris