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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 novembre 2023

Cassazione n. 36616/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28654/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliazione telematica , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1299/2021 depositata il06/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1299 del 2021 della Corte di appello di Napoli, esponendo, per quanto qui ancora importa, che: - quale proprietaria di un immobile colpito da un grave incendio, con lesioni strutturali, aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere il risarcimento dei suddetti danni indicati come causati da una fuga di gas da una bombola consegnata dalla ditta distributrice e di proprietà della società produttrice; - aveva allegato che la conduttrice dell’appartamento, [OSCURATO:PERSONA], aveva esperito procedimento di accertamento tecnico preventivo, in funzione di una domanda di danni alla sua persona, in cui era stato accertato che la bombola oggetto d’indagine aveva una valvola di chiusura pericolosamente priva di sistema di fine corsa, potendo quindi svitarsi in ogni momento; - avevano resistito i convenuti e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a mezzo della propria mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiamata in causa dalla società [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale aveva rigettato la domanda osservando in particolare che: parte attrice non aveva provato la provenienza della bombola dalla ditta di Cristofaro, né aveva provato la data di acquisto che avrebbe consentito di accertare a chi fosse imputabile la risultata omissione di collaudi, se al distributore o al produttore; l’attrice aveva poi fatto riferimento a una quietanza di deposito cauzionale rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA], allegata alle dichiarazioni rese nel connesso procedimento penale ma non materialmente presente nel fascicolo del giudizio civile; - la Corte di appello aveva disatteso il gravame osservando in particolare che: della fornitura da parte di Cristofaro non vi era prova, non essendo stato prodotto neppure il ricorso per accertamento tecnico preventivo, mentre dalla correlata relazione tecnica era emerso solo che il titolare della ditta era stato parte del procedimento negando quella riferibilità; nella denuncia di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], si era affermato che la bombola era stata acquistata presso la [OSCURATO:PERSONA], abituale fornitrice di Russo, ma quella mera dichiarazione di terzo non aveva specificato nemmeno le generalità del titolare della ditta e non era stata corroborata da alcun altro elemento di prova, tenuto altresì conto del fatto che la ditta di Cristofaro, iscritta alla Camera di Commercio di Napoli dal 2009, secondo la contestazione de titolare, non s’identificava con la [OSCURATO:PERSONA] corrente in Frattamaggiore che svolgeva la stessa attività prima di quella data; la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 222 del 2021, nel giudizio risarcitorio introdotto da Russo, prodotta con la comparsa conclusionale dell’attrice appellante, da cui si poteva evincere la dimostrazione, a mezzo di un testimone, della fornitura della bombola il giorno prima dell’incendio da parte di Cristofaro, era prova atipica da sola insufficiente, e comunque contenuta in una decisione non passata in cosa giudicata; non era stato poi dimostrato il nesso causale con l’attività pericolosa svolta dal produttore, poiché, a parte le irrituali dichiarazioni rese da Russo al consulente d’ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo con cui la stessa aveva detto che, dopo alcuni tentativi di chiusura, la valvola le era saltata dalle mani con fuoriuscita di gas e conseguente incendio cagionato da «un fuoco acceso della stufa», non era stato accertato quando la bombola medesima fosse stata consegnata al distributore, sicché l’omessa manutenzione resa evidente dal mancato collaudo non poteva con certezza attribuirsi all’attività della società produttrice; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; Rilevato che con il primomotivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ., poiché la decisione sulla domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] era passata in giudicato, con conseguente vincolo in ordine all’accertamento della sussistenza de nesso causale riferibile ai convenuti; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato non spiegando perché la prova dichiarativa atipica acquisita nel giudizio poi sfociato nella decisione di cui alla prima censura, avente ad oggetto la risultanza della consegna della bombola da parte di Cristofaro il giorno prima dell’incendio, non potesse essere dirimente nel quadro dell’incertezza ricostruttiva evidenziata; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2050, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la società produttrice non aveva dimostrato, come suo onere, di aver immesso nel commercio una bombola funzionante e, assumendo che la stessa fosse stata consegnata il giorno prima del fatto da parte di Cristofaro, collaudata nel 2010 come previsto, ossia l’anno prima dell’accaduto; Consideratoche il primo motivo di ricorso è infondato; la pronuncia rispetto alla quale si evoca il giudicato è intervenuta tra parti differenti, ovvero sulla domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA], e poi proseguita dalla sua erede [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., sia pure per gli stessi fatti ma avendo riguardo ai danni alla persona subiti dalla conduttrice attrice; neppure viene in gioco, dunque, un diritto dipendente o subordinato rispetto a quello già oggetto di scrutinio giudiziale definitivo (cfr. Cass., 21/02/2023, n. 5377, secondo cui «la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite; pertanto, in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione»); i diritti fatti valere, quello di proprietà e quello alla salute, sono evidentemente autonomi (cfr., Cass., 04/07/2019, n. 17931, con cui per le stesse ragioni è stata confermata la sentenza di merito che, con riferimento a un sinistro stradale che aveva dato origine a due distinti giudizi - l'uno intentato dal proprietario per il risarcimento dei danni occorsi al mezzo, l'altro dal conducente per il risarcimento dei danni alla sua persona -, aveva escluso che il giudicato formatosi nel primo, in ordine alla ripartizione percentuale di responsabilità tra i conducenti coinvolti, potesse spiegare efficacia riflessa nel secondo); il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione; la Corte territoriale ha costruito “parte qua” la sua motivazione nei seguenti termini: - non è risultata prova della distribuzione della bombola da parte di [OSCURATO:PERSONA], poiché sul punto in giudizio vi è solo la denuncia di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione di terzo che non ha indicato le generalità del titolare della [OSCURATO:PERSONA] riferita quale soggetto venditore, laddove Cristofaro aveva contestato l’assunto allegando che la sua ditta era diversa dalla [OSCURATO:PERSONA] che prima del 2009 svolgeva la stessa attività (l’incendio è del 2011): la denuncia è così rimasta «non corroborata da alcun elemento di prova» (pag. 7); - al riguardo in altro giudizio (quello definito dalla sentenza di cui alla prima censura) è risultata conferma, ad opera di un testimone, della riferibilità della vendita e distribuzione il giorno precedente l’evento, ma, quale prova atipica con valore indiziario, la stessa non poteva essere fonte esclusiva di prova, tanto più in assenza di giudicato; se ne desume una irresolubile contraddizione motivazionale, in effetti denunciata nel corpo del secondo motivo (pag. 15), poiché da una parte il Collegio di merito afferma che la denuncia non era supportata da alcun altro elemento di prova, dall’altra si rifiuta di scrutinare la prova atipica in parola, di cui pure si afferma il valore probatorio indiziario, e dunque la necessità che non sia l’unico a sostenere la conclusione in discussione; tale profilo ha un’evidente potenzialità dirimente poiché, se all’esito di tale scrutinio – da altro giudice fatto proprio peraltro in via infine divenuta definitiva, e richiesto in questo giudizio dall’unica parte diversa rispetto a quelle presenti in quel distinto processo – si ritenesse provata, superando le contestazioni di Cristofaro quali formulate, la vendita e consegna della bombola da parte della ditta di quest’ultimo il giorno prima dell’accaduto ossia il 7 febbraio 2011, sarebbe implicato che, in base a quanto accertato dalla Corte territoriale, essendo scaduto il collaudo nel 2010 (pag. 10 della sentenza qui gravata), il produttore dovrebbe risultare aver dimostrato, ex art. 2050, cod. civ., di aver immesso in commercio un bene invece funzionante e correttamente collaudato, e il distributore di aver per converso verificato quanto necessario prima della consegna al consumatore finale; questo al di là dell’eventuale incidenza causale astrattamente interruttiva del nesso, da parte dell’utilizzatrice, da scrutinare, se provata, solo all’esito; ne discende che, su questo dirimente passaggio ricostruttivo, la motivazione è radicalmente carente e non sorregge in effetti la decisione; spese al giudice del rinvio; P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie per quanto di ragion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28654/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliazione telematica , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1299/2021 depositata il06/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1299 del 2021 della Corte di appello di Napoli, esponendo, per quanto qui ancora importa, che: - quale proprietaria di un immobile colpito da un grave incendio, con lesioni strutturali, aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere il risarcimento dei suddetti danni indicati come causati da una fuga di gas da una bombola consegnata dalla ditta distributrice e di proprietà della società produttrice; - aveva allegato che la conduttrice dell’appartamento, [OSCURATO:PERSONA], aveva esperito procedimento di accertamento tecnico preventivo, in funzione di una domanda di danni alla sua persona, in cui era stato accertato che la bombola oggetto d’indagine aveva una valvola di chiusura pericolosamente priva di sistema di fine corsa, potendo quindi svitarsi in ogni momento; - avevano resistito i convenuti e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a mezzo della propria mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiamata in causa dalla società [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale aveva rigettato la domanda osservando in particolare che: parte attrice non aveva provato la provenienza della bombola dalla ditta di Cristofaro, né aveva provato la data di acquisto che avrebbe consentito di accertare a chi fosse imputabile la risultata omissione di collaudi, se al distributore o al produttore; l’attrice aveva poi fatto riferimento a una quietanza di deposito cauzionale rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA], allegata alle dichiarazioni rese nel connesso procedimento penale ma non materialmente presente nel fascicolo del giudizio civile; - la Corte di appello aveva disatteso il gravame osservando in particolare che: della fornitura da parte di Cristofaro non vi era prova, non essendo stato prodotto neppure il ricorso per accertamento tecnico preventivo, mentre dalla correlata relazione tecnica era emerso solo che il titolare della ditta era stato parte del procedimento negando quella riferibilità; nella denuncia di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], si era affermato che la bombola era stata acquistata presso la [OSCURATO:PERSONA], abituale fornitrice di Russo, ma quella mera dichiarazione di terzo non aveva specificato nemmeno le generalità del titolare della ditta e non era stata corroborata da alcun altro elemento di prova, tenuto altresì conto del fatto che la ditta di Cristofaro, iscritta alla Camera di Commercio di Napoli dal 2009, secondo la contestazione de titolare, non s’identificava con la [OSCURATO:PERSONA] corrente in Frattamaggiore che svolgeva la stessa attività prima di quella data; la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 222 del 2021, nel giudizio risarcitorio introdotto da Russo, prodotta con la comparsa conclusionale dell’attrice appellante, da cui si poteva evincere la dimostrazione, a mezzo di un testimone, della fornitura della bombola il giorno prima dell’incendio da parte di Cristofaro, era prova atipica da sola insufficiente, e comunque contenuta in una decisione non passata in cosa giudicata; non era stato poi dimostrato il nesso causale con l’attività pericolosa svolta dal produttore, poiché, a parte le irrituali dichiarazioni rese da Russo al consulente d’ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo con cui la stessa aveva detto che, dopo alcuni tentativi di chiusura, la valvola le era saltata dalle mani con fuoriuscita di gas e conseguente incendio cagionato da «un fuoco acceso della stufa», non era stato accertato quando la bombola medesima fosse stata consegnata al distributore, sicché l’omessa manutenzione resa evidente dal mancato collaudo non poteva con certezza attribuirsi all’attività della società produttrice; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; Rilevato che con il primomotivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ., poiché la decisione sulla domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] era passata in giudicato, con conseguente vincolo in ordine all’accertamento della sussistenza de nesso causale riferibile ai convenuti; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato non spiegando perché la prova dichiarativa atipica acquisita nel giudizio poi sfociato nella decisione di cui alla prima censura, avente ad oggetto la risultanza della consegna della bombola da parte di Cristofaro il giorno prima dell’incendio, non potesse essere dirimente nel quadro dell’incertezza ricostruttiva evidenziata; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2050, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la società produttrice non aveva dimostrato, come suo onere, di aver immesso nel commercio una bombola funzionante e, assumendo che la stessa fosse stata consegnata il giorno prima del fatto da parte di Cristofaro, collaudata nel 2010 come previsto, ossia l’anno prima dell’accaduto; Consideratoche il primo motivo di ricorso è infondato; la pronuncia rispetto alla quale si evoca il giudicato è intervenuta tra parti differenti, ovvero sulla domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA], e poi proseguita dalla sua erede [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., sia pure per gli stessi fatti ma avendo riguardo ai danni alla persona subiti dalla conduttrice attrice; neppure viene in gioco, dunque, un diritto dipendente o subordinato rispetto a quello già oggetto di scrutinio giudiziale definitivo (cfr. Cass., 21/02/2023, n. 5377, secondo cui «la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite; pertanto, in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione»); i diritti fatti valere, quello di proprietà e quello alla salute, sono evidentemente autonomi (cfr., Cass., 04/07/2019, n. 17931, con cui per le stesse ragioni è stata confermata la sentenza di merito che, con riferimento a un sinistro stradale che aveva dato origine a due distinti giudizi - l'uno intentato dal proprietario per il risarcimento dei danni occorsi al mezzo, l'altro dal conducente per il risarcimento dei danni alla sua persona -, aveva escluso che il giudicato formatosi nel primo, in ordine alla ripartizione percentuale di responsabilità tra i conducenti coinvolti, potesse spiegare efficacia riflessa nel secondo); il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione; la Corte territoriale ha costruito “parte qua” la sua motivazione nei seguenti termini: - non è risultata prova della distribuzione della bombola da parte di [OSCURATO:PERSONA], poiché sul punto in giudizio vi è solo la denuncia di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione di terzo che non ha indicato le generalità del titolare della [OSCURATO:PERSONA] riferita quale soggetto venditore, laddove Cristofaro aveva contestato l’assunto allegando che la sua ditta era diversa dalla [OSCURATO:PERSONA] che prima del 2009 svolgeva la stessa attività (l’incendio è del 2011): la denuncia è così rimasta «non corroborata da alcun elemento di prova» (pag. 7); - al riguardo in altro giudizio (quello definito dalla sentenza di cui alla prima censura) è risultata conferma, ad opera di un testimone, della riferibilità della vendita e distribuzione il giorno precedente l’evento, ma, quale prova atipica con valore indiziario, la stessa non poteva essere fonte esclusiva di prova, tanto più in assenza di giudicato; se ne desume una irresolubile contraddizione motivazionale, in effetti denunciata nel corpo del secondo motivo (pag. 15), poiché da una parte il Collegio di merito afferma che la denuncia non era supportata da alcun altro elemento di prova, dall’altra si rifiuta di scrutinare la prova atipica in parola, di cui pure si afferma il valore probatorio indiziario, e dunque la necessità che non sia l’unico a sostenere la conclusione in discussione; tale profilo ha un’evidente potenzialità dirimente poiché, se all’esito di tale scrutinio – da altro giudice fatto proprio peraltro in via infine divenuta definitiva, e richiesto in questo giudizio dall’unica parte diversa rispetto a quelle presenti in quel distinto processo – si ritenesse provata, superando le contestazioni di Cristofaro quali formulate, la vendita e consegna della bombola da parte della ditta di quest’ultimo il giorno prima dell’accaduto ossia il 7 febbraio 2011, sarebbe implicato che, in base a quanto accertato dalla Corte territoriale, essendo scaduto il collaudo nel 2010 (pag. 10 della sentenza qui gravata), il produttore dovrebbe risultare aver dimostrato, ex art. 2050, cod. civ., di aver immesso in commercio un bene invece funzionante e correttamente collaudato, e il distributore di aver per converso verificato quanto necessario prima della consegna al consumatore finale; questo al di là dell’eventuale incidenza causale astrattamente interruttiva del nesso, da parte dell’utilizzatrice, da scrutinare, se provata, solo all’esito; ne discende che, su questo dirimente passaggio ricostruttivo, la motivazione è radicalmente carente e non sorregge in effetti la decisione; spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie per quanto di ragion
Sentenza Cassazione n. 36616/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris